Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20894 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. II, 30/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – est. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23835-2019 proposto da:

E.H., rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO SCALVI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. 3742/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 12/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

E.H., cittadina (OMISSIS), nata nel (OMISSIS), proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di essersi allontanata dal villaggio natio, nel 2010, per andare a vivere a (OMISSIS), a causa dell’assassinio del padre, ad opera del leader dei giovani del villaggio, che intendeva impossessarsi delle sue terre; di essersi poi, trasferita in Libia con uno zio, il quale l’aveva consegnata ad una signora (OMISSIS) che l’aveva avviata alla prostituzione in una connection house; di essere quindi riuscita a fuggire dalla Libia e a imbarcarsi per l’Italia grazie all’aiuto di un avventore.

Il Tribunale riteneva che tale racconto fosse nel complesso vago e privo di plausibile spiegazione nei vari passaggi dalla Nigeria all’Italia. La richiedente, infatti, aveva descritto in maniera del tutto generica la propria permanenza in Libia, il che appariva fortemente incongruo, considerato che vi era stata per cinque anni, la maggior parte dei quali insieme con lo zio. Escludeva, quindi, sia il rifugio che la protezione sussidiaria e, quanto all’umanitaria, osservava che sebbene la richiedente avesse delineato una situazione astrattamente riconducibile alla piaga della tratta di giovani donne, soprattutto nigeriane, il narrato anche sotto tale profilo presentava elementi di contraddizione ed inverosimiglianza. In ogni caso, concludeva la richiedente era stata esplicita nel riferire di non temere lo zio, ma di essere soltanto adirata verso di lui, il che escludeva che ella, in caso di rimpatrio, potesse versare in una situazione di vulnerabilità maggiore di quella in cui si trovava attualmente.

La cassazione della pronuncia d’appello è chiesta dalla richiedente sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione”, in vista dell’eventuale discussione orale del ricorso.

Il quale è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, comma 1, lett. g) e h) e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene parte ricorrente che la fuga della richiedente dalla (OMISSIS) era stata dettata dalla necessità di sottrarsi al grave ed attuale pericolo di essere vittima di violenza indiscriminata da parte dei lider dei giovani del suo villaggio, oppure di essere nuovamente costretta a prostituirsi; e che “(l)a questione verte sull’altissimo tasso di criminalità che prospera in (OMISSIS), ove, vista la corruzione a tutti i livelli dei poteri pubblici, di limo si vive in un inondo senza regole”.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso mostra di far commistione di distinti profili di protezione sussidiaria, dal danno grave individualizzato alla violenza indiscriminata (che protezione individualizzata, invece, non è), per poi collegarli in maniera unitaria ed indifferenziata, alla generale situazione di criticità della (OMISSIS). Ma ciò si traduce in una sostanziale elusione del dettato normativo, poichè mentre il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 definisce ed enumera, con elencazione tassativa, i casi di danno grave che legittimano la protezione sussidiaria, l’assunto di parte ricorrente mira a sostituire ad essi la generica situazione di disordine del Paese d’origine. La quale ultima non differenzia tra loro la richiedente da ogni altro soggetto che viva in quella medesima realtà.

2. – Il secondo mezzo espone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art.. 360 c.p.c., n. 3 per non avere il Tribunale, preso atto della documentazione prodotta e delle dettagliate dichiarazioni della richiedente, esercitato il potere di cooperazione istruttoria d’ufficio sulla situazione del Paese di provenienza.

2.1. – Il motivo è infondato.

In tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 attiene al giudizio di fatto. insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E. 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione (v. n. 33858/19 e 16925/18).

Di riflesso e nella specie, il Tribunale non era tenuto a riscontrare, tramite l’acquisizione delle COI (acronimo di Counby of Origin InfOrmolion), l’esistenza delle condizioni della protezione internazionale – sub specie di rifugio e di sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e h) – avendo escluso, con motivazione non suscettiva di sindacato in questa sede di legittimità, che la richiedente fosse credibile.

3. – Col terzo motivo parte ricorrente allega la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 113 del 2018, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in caso di rientro in patria la richiedente non potrebbe contare sull’aiuto e sulla protezione dei suoi cari, considerato che proprio suo zio l’aveva ceduta ad una madama che poi l’aveva costretta a prostituirsi. E che il diritto della richiedente a vedersi riconosciuto un permesso per motivi umanitari, prescinde dalla coincidenza dei motivi umanitari con quelli posti a base del riconoscimento dello status di protetto internazionale.

3.1. – Nei limiti e nei termini che seguono, il motivo è fondato.

Individuata la norma applicabile ratione temporis T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nel testo previgente alle modifiche di cui al D.L. n. 113 del 2018 (la domanda di protezione è stata presentata in epoca anteriore all’emanazione di detto D.L. sull’irretroattività del quale cfr. S.U. n. 29459/19), va osservato che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dalla richiedente, il confronto tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuato secondo il principio di “comparazione attenuata”, nel senso che quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, non potendo, in particolare, escludersi il rilievo preminente della gravità della condizione accertata solo perchè determinatasi durante la permanenza nel paese di transito (così, n. 1104/20, che accogliendo il ricorso, ha ritenuto che la violenza sessuale e l’induzione alla prostituzione subite in Libia dalla ricorrente fossero indice di una situazione di così grave vulnerabilità da rendere intollerabile l’abbandono forzato del Paese di accoglienza).

Sostituito al radicamento sociale la vulnerabilità, giacchè questa al pari di quello richiede di procedere ad una comparazione tra la situazione attuale e quella che si prefigura per il richiedente in caso di rimpatrio, il ragionamento operato nella fattispecie dal giudice di merito risulta viziato. Questi, pur valutando come sostanzialmente non credibile la vicenda personale così come narrata dalla richiedente, mostra, però, di non dubitare che ella sia stata indotta alla prostituzione in Libia, tant’è che ne ha tratto un giudizio in termini di vulnerabilità della persona. Non di meno – ed in ciò si annida la denunciata violazione di legge, così come quest’ultima vive nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. in particolare, n. 4455/18) – il Tribunale ha operato il giudizio di comparazione sopprimendo il rilievo della vulnerabilità derivante dal previssuto in Libia; o – il che è lo stesso – ne ha supposto apoditticamente il pari grado tanto ora nel Paese d’accoglienza quanto domani in quello d’origine della richiedente. così da attribuire rilievo decisivo ai notevoli legami familiari di lei, ivi ancora esistenti.

4. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Brescia. in diversa composizione, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda di protezione umanitaria sulla base del principio di diritto innanzi richiamato, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA