Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20894 del 12/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 20894 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 16115-2007 proposto da:
EUROFORMAGGI S.R.L.

03076920580,

in persona del

legale rappresentante pro tempore ed amministratore
Sig. MICHELE BRACCO, elettivamente domiciliata in
ROMA, V.LE DELL’UMANESIMO 69, presso lo studio
dell’avvocato DEL PRETE CARMELA, che la rappresenta e
2013
1262

difende, giusta procura speciale notarile del Dott.
Notaio FRANCESCA GIUSTO in Roma del 11/12/2012 Rep.
n. 15784;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 12/09/2013

D’ALESSIO EMANUELA,

CICCHETTI ANGELA,

D’ALESSIO

MARINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONCA
D’ORO 378, presso lo studio dell’avvocato MONACO
CARMELO, che li rappresenta e difende, giusta delega
in atti;

nonchè contro

SILVESTRONI VINCENZO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 5147/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2006 R.G.N.
5875/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato CARMELA DEL PRETE;
udito l’Avvocato CARMELO MONACO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine il rigetto del
ricorso.

2

– controricorrenti –

Svolgimento del processo
Angela Cicchetti ed Emanuela e Marina D’Alessio, eredi di Domenico
D’Alessio, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la
Euroformaggi srl ed il Notaio Vincenzo Silvestroni, deducendo: che con
rogito di quest’ultimo del 21.10.1992 il loro dante causa aveva venduto
alla Euroformaggi un appezzamento di terreno sito in Roma al prezzo di
L.700 milioni; che all’art.4 si era pattuito che, a garanzia dell’obbligo

improrogabile del 22.11.1992 una gru e un impianto di betonaggio ivi
esistenti, una parte del prezzo, L.50 milioni, veniva consegnata
dall’acquirente in deposito infruttifero al Notaio Silvestroni, il quale
avrebbe consegnato tale somma al venditore dietro assenso della parte
acquirente ovvero dopo aver constatato l’effettivo adempimento
dell’obbligo, con l’ulteriore precisazione che era in facoltà dell’acquirente,
trascorso infruttuosamente il termine anzidetto, di provvedere di propria
iniziativa alla rimozione, imputando le spese sostenute al suddetto
deposito; che, nonostante fosse stato liberato il terreno dal proprio dante
causa -sia pure con lieve ritardo-, inutilmente esse attrici avevano
diffidato nel novembre 1993 il Notaio Silvestroni a consegnare loro la
somma.
Chiedevano pertanto che, accertato l’obbligo assunto nei loro confronti
dai convenuti, questi fossero condannati in solido a corrispondere ad esse
attrici la somma di L.50 milioni, oltre interessi legali e maggior danno.
Si costituiva in giudizio la Euroformaggi srl, deducendo che il terreno,
oltre che dalla gru e dall’impianto di betonaggio, era occupato sia da tale
Mario Mattiolii, conduttore di una abitazione esistente al centro del
terreno in virtù di contratto di locazione con il D’Alessio, sia dalla sede
della GI.MA . s.n.c., società già amministrata dal Mattioli,dichiarata fallita
dal Tribunale di Roma, proprietaria di numerosi beni ,tra i quali 11
automezzi, industriali , ivi collocati;
che, a seguito di una complessa attività, essa acquirente aveva ottenuto,
solo il 28.2.1994, la liberazione del terreno sia dal Mattiolì che dai beni
della società fallita, versando al primo una buonuscita di L.80.000.000 ed
al Fallimento GI.MA . L.35.000.000 per l’acquisto dei beni anzidetti.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda delle eredi D’Alessio e, in via
riconvenzionale. la condanna degli attori alla restituzione della somma
3

assunto dal venditore di rimuovere dal fondo entro il termine

ì

complessiva di L.115.000.000, con interessi e rivalutazione a decorrere
dai rispettivi esborsi, detratta la somma depositata presso il Notaio
Silvestroni da consegnarsi ad essa acquirente, nonché al risarcimento del
danno derivante dal mancato godimento del terreno dal 22.11.1992 al
28.2.1994.
Si costituiva in giudizio anche il Notaio Silvestroni deducendo che, oltre
alla diffida delle eredi D’Alessio, egli aveva ricevuto, in data 21.1.1994, la

egli, in base al ruolo assunto, non poteva prendere nessuna decisione.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, rimettendosi al giudice in
ordine allo svincolo della somma depositata presso di lui.
Il Tribunale di Roma ha rigettatola domanda degli eredi D’Alessio e
dichiarato il notaio tenuto a consegnare la somma ricevuta in deposito
alla Euroformaggi , condannando gli eredi D’Alessio a pagare alla
Euroformaggi l’ulteriore somma di euro 5.681,83.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 23-11-2006, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’obbligo del
Notaio Silvestroni di consegnare la somma di lire 50.000.000 agli eredi
D’Alessio ;ha condannato la Euroformaggi srl a corrispondere agli eredi
D’Alessio , a titolo di danno per il ritardo nella percezione della somma
…/ depositata , la somma di E 6895,39 oltre agli interessi legali dalla data
della sentenza sino al soddisfo;ha rigettato l’appello principale proposto
dagli eredi D’Alessio nei confronti del Notaio Silvestroni; ha rigettato
l’appello incidentale proposto da Euroformaggi srl nei confronti degli eredi
D’Alessio.
Propone ricorso la Euroformaggi srl con tre motivi illustrati da memoria
Resistono Angela Cicchetti ed Emanuela e Marina D’Alessio.
Non presenta difese Silvestroni Vincenzo.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo si denunzia vizio di motivazione nell’interpretazione
della clausole contrattuali.
La ricorrente lamenta la erronea interpretazione della clausola n.2 del
contratto di compravendita là dove la parte venditrice “dichiara che
quanto venduto è di sua piena proprietà e libera disponibilità , che è
libero da vincoli,gravami,ipoteche e trascrizioni dannose e privilegi
fiscali”
4

notifica di contrapposta diffida della Euroformaggi sì che in tale situazione

La Corte di merito, sostiene la ricorrente, ha erroneamente ritenuto che
tale clausola non riguardasse limitazioni di godimento del bene,in
contrasto con l’impegno preso da parte venditrice ,che aveva garantito di
essere nella piena disponibilità del godimento del bene.
2.11 Motivo è infondato.
Si osserva che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia
privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è

la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire
il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. La
denuncia del vizio di motivazione dev’essere effettuata mediante la
precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità
consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato
estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da
mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta
incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi
emergano dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale
risulta dalla sentenza. (Cass., n. 4178 del 2007; Cass., n. 13777 del
2007; Cass., n. 15604 del 2007).
3.Nella specie la Corte du merito ha ritenuto che nell’art.4 del contratto
l’impegno del venditore alla consegna del terreno libero da persone e cose
trova immediata specificazione con la frase che segue: “asportando da
esso l’impianto di betonaggio e la gru insistenti sul terreno stesso.; il
terreno dovrà essere liberato da quanto sopra improrogabilmente
entro il termine del 22.11.1992 a garanzia di che autorizza me Notaio
a trattenere dal prezzo come sopra depositatomi la somma di lire
50.000.000 … “. Dunque lo specifico impegno, garantito dal deposito
cauzionale in questione, risulta avere esclusivamente ad oggetto l’asporto
dal terreno compravenduto, nel termine convenuto, dei due beni mobili ivi
indicati; per il resto vale la clausola dell’art.I secondo la quale il bene
viene venduto ” nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”. Né può
ravvisarsi in altre clausole del contratto in esame un impegno avente più
ampi confini, dal momento che la clausola dell’art.2, concernente la libertà
del bene da “vincoli, gravami, ipoteche e trascrizioni dannose e privilegi
anche fiscali…”, non è riferibile alla limitazione nel godimento del
bene stesso derivante dalla presenza in esso di persone o cose.
5

censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione, qualora

4.La Corte di merito ha, con motivazione logica e non contraddittoria,
esaminato complessivamente il contenuto del contratto e delle clausole in
esso contenute, dando rilievo alla espressa specificazione degli obblighi a
carico del venditore, limitati alla sola rimozione della gru e della
betoniera.
5.La Corte ha adeguatamente motivato la sua decisione anche in
relazione all’art. 2 del contratto affermando che gli impegni presi dal

natura reale .
La società ricorrente non segnala effettive contraddittorietà e illogicità
della motivazione ,ma in sostanza il motivo lamenta la contraddittorietà
degli impegni contrattuali con la situazione di fatto in cui si trovava il
bene venduto , censura che non rientra nel vizio di motivazione.
6.Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art.1218 c.c.
Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto:

“Dica la Suprema corte Adita se,in presenza di una condotta diligente del
debitore o presunto tale,può essere affermata la responsabilità
contrattuale dello stesso ex art.1218 c.c.”
7.11 motivo è inammissibile per astrattezza del quesito di diritto.
In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che, “a norma dell’art. 366
“bis” c.p.c., applicabile ratione temporis , è inammissibile il motivo di
ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione
di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale
da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso
voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del
motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale
abrogazione del suddetto articolo (SU 6420/08; 11210/08).
8. Il quesito in considerazione è del tutto inidoneo a soddisfare i requisiti
previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza avrebbe
dovuto compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass
19769/08). Il tutto doveva essere esposto in termini tali da costituire una
6

venditore si limitavano a garantire la libertà del terreno da vincoli di

sintesi logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il giudice della
legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al
quesito medesimo enunciando una “regula iuris”, (Cass 2658/08), così
rispondendo al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di
legittimità (Cass. 26020/08).
9.Con il terzo motivo si denunzia Violazione dell’art.1224 2 comma c.c.

‘Dica la Suprema Corte adita se è possibile procedere alla
liquidazione del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c, in
assenza di allegazioni e prove da parte del creditore, pur
nell’ambito della categoria di appartenenza, degli elementi a base
ai quali il danno ulteriore può essere quantificato”.
10.11 Motivo è inammissibile per astrattezza del quesito di diritto privo
a)della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice
di merito; b) della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal
quel giudice; c) dela diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente,
si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass 19769/08).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali nei confronti dei resistenti liquidate in euro 5.200,00 di
cui euro 200,00 per spese,oltre accessori come per legge.
Roma 6-6-2013

Il Consigliere estens.

Il residente

J
li Funzionar A “iirdiziario
Innocenzo PITTISTA

Viene formulato il seguente quesito di diritto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA