Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20894 del 05/08/2019

Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 05/08/2019), n.20894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11703/2014 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Bertoloni

n. 41, presso lo studio dell’Avvocato Mauro Morelli, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UniCredit S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.

9-10, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Fioretti, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 856/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/06/2019 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 13 settembre 2007, dichiarava inammissibile il ricorso con cui L.R. aveva chiesto, L. Fall., ex art. 102L. Fall., la revocazione dello stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a. nella parte in cui il credito di Banca di Roma s.p.a. era stato ammesso per Lire 12.400.000.000 piuttosto che per la somma realmente dovuta di Lire 6.403.570.452, come risultava da una lettera del 7 luglio 1983;

il Tribunale escludeva la fondatezza del primo motivo di revocazione in mancanza del presupposto del rinvenimento di un documento decisivo, sia per le caratteristiche dello scritto (prodotto in copia e incompleto, privo di firma, recante nelle ultime due righe caratteri differenti dai precedenti), la cui paternità era stata contestata dalla banca, sia perchè non era possibile ritenere che lo stesso, rinvenuto in maniera imprecisata e indirizzato anche alla (OMISSIS), della quale il L. era stato legale rappresentante, fosse stato ignorato al momento dell’ammissione al passivo;

nel contempo il giudice di primo grado, con riferimento al secondo motivo di revocazione, escludeva l’esistenza di un comportamento doloso della banca per non aver dato conto delle somme incassate in altro modo, in quanto un simile comportamento, per aver rilievo ai fini della revocazione, doveva aver determinato l’ammissione del credito in misura non dovuta, mentre nel caso di specie il richiedente la revocazione aveva fatto riferimento a riparti ottenuti in altri fallimenti in epoca successiva all’ammissione;

2. la Corte d’appello di Roma, una volta esclusa l’omissione di motivazione in ordine alla falsità del saldaconto sulla base del quale la banca era stata ammessa al passivo, dato che tale questione non era stata posta nel ricorso per revocazione e costituiva un’inammissibile domanda nuova, condivideva la valutazione del Tribunale in merito al fatto che la lettera datata 7 luglio 1983 non fosse un documento idoneo a giustificare la revocazione richiesta, in ragione della sua incompiutezza, pur volendo prescindere dalla sua paternità;

la corte distrettuale pertanto, preso atto che il gravame non investiva il secondo motivo di revocazione, respingeva l’appello con sentenza depositata il 10 febbraio 2014;

3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso L.R. prospettando due articolati motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso UniCredit s.p.a.;

l’intimato fallimento di (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto alcuna difesa; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.: la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda di revocazione fosse stata presentata unicamente in ragione del rinvenimento di un documento decisivo e per l’impugnazione del credito vantato dalla banca a seguito delle somme incassate da altri riparti, quando al contrario era volta anche a dimostrare che l’originaria insinuazione di oltre dodici miliardi di Lire era stata quantificata, per un importo notevolmente superiore all’effettivo credito della banca, in maniera non corrispondente al vero; in questa prospettiva era stato espressamente rappresentato che il documento prodotto e finalizzato alla revocazione dimostrava il gravissimo errore commesso, da intendersi come errore essenziale o voluta falsa rappresentazione da parte del creditore ai sensi della L. Fall., art. 102;

la falsità sotto il profilo ideologico dell’estratto di saldaconto sarebbe stata a torto qualificata come domanda nuova dalla Corte d’appello e non presa in considerazione, nonostante essa fosse esplicitamente contenuta nell’atto introduttivo del giudizio;

4.2 il motivo è inammissibile;

parte ricorrente lamenta il mancato esame, da parte del Tribunale prima e della Corte d’appello poi, della domanda fin dall’origine presentata sotto il profilo dell’errore essenziale o della falsità ideologica dell’attestazione di saldaconto in forza della quale il credito della banca era stato ammesso al passivo (assunto che peraltro non trova alcun suffragio all’interno della decisione della corte distrettuale, ove si fa riferimento a una censura “per omessa motivazione” – e non per omessa pronuncia – “in ordine alla falsità del saldo conto prodotto dalla Banca”);

un simile vizio della decisione di primo grado tuttavia doveva essere oggetto di esplicita impugnazione, in applicazione del principio di conversione delle nullità delle sentenze in motivi di impugnazione, ex art. 161 c.p.c., comma 1, da cui discende che l’omessa deduzione dell’invalidità con i motivi di impugnazione ne impedisce la rilevazione successiva in sede di legittimità (Cass. 429/1993);

era quindi onere del ricorrente – onde suffragare adeguatamente le proprie doglianze in ordine all’omesso esame di una delle domande di revocazione presentate ed evitare di incorrere in un vizio di genericità del motivo per il mancato rispetto del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – non solo allegare di aver ritualmente impugnato la sentenza di primo grado sotto questo profilo, ma anche indicare elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’effettiva portata dell’impugnazione proposta, senza compiere generali verifiche degli atti;

difatti la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purchè però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

è perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 2771/2017, Cass. 19410/2015);

nel caso di specie l’odierno ricorrente doveva accompagnare la denunzia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell’atto che sorreggeva la censura, dato che questa Corte non è legittimata a procedere a una autonoma ricerca degli atti denunciati come viziati ma solo a una verifica del contenuto degli stessi;

al contrario il ricorrente si è limitato a richiamare il contenuto dell’originario ricorso per revocazione, senza indicare i termini in cui aveva lamentato l’asserita omessa pronuncia avanti alla Corte d’appello, e in tal modo non ha posto questa Corte nella condizione di apprezzare compiutamente il presupposto della propria censura, costituito dal mancato verificarsi della preclusione derivante da giudicato interno;

5.1 il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omessa valutazione di una prova dirimente in violazione dell’art. 115 c.p.c.: la corte territoriale aveva ritenuto che la valutazione di paternità della lettera prodotta non avesse alcuna influenza in quanto il documento era privo di contenuto; tuttavia il collegio d’appello, ove avesse ascritto anzitutto la paternità del documento alla banca, che nulla aveva eccepito al riguardo, avrebbe quindi potuto apprezzarne la decisività al fine di indurre il giudice delegato a un controllo effettivo della domanda, valutando la regolarità sostanziale dell’estratto di saldaconto prodotto;

5.2 in tesi di parte ricorrente la corte distrettuale avrebbe seguito un iter logico giuridico non corretto, in quanto ove avesse constatato dapprima l’ascrivibilità del documento a Banca di Roma, avrebbe poi potuto constatare la sua decisività ai fini del controllo delle risultanze dell’estratto conto prodotto a giustificazione della domanda di insinuazione;

il motivo è inammissibile;

la decisione impugnata rappresenta che il Tribunale aveva disatteso il primo motivo di revocazione non solo per l’impossibilità di assimilare a un documento lo scritto prodotto, ma anche perchè non era possibile ritenere che lo stesso fosse stato ignorato dal creditore che sollecitava la revocazione all’epoca dell’ammissione;

in mancanza di doglianze che abbiano investito, fin dal giudizio di appello, questo secondo profilo di rigetto il motivo in esame risulta inammissibile per difetto di interesse;

infatti ove la decisione sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (si vedano in questo senso Cass. 11222/2017, Cass. 18641/2017, Cass. 9752/2017, Cass., Sez. U., 7931/2013);

d’altra parte il motivo è inammissibile anche là dove denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., giusta il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 11892/2016) secondo cui la violazione di questa norma può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma ovvero abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli;

infine, rispetto al dedotto vizio di motivazione (costituente l’unico profilo nel cui limiti, in linea di principio, la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile in sede di ricorso per cassazione; Cass. 24434/2016), occorre ribadire che il vigente disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deve essere interpretato come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; va quindi esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione stessa (Cass., Sez. U., 8053 e 8054/2014, Cass., Sez. U., 19881/2014);

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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