Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20893 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 17/10/2016), n.20893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8868/2012 proposto da:

GRINKA SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t.

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I PILOTI SRL, in persona dell’A.U. B.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio

dell’avvocato GILBERTO CEROTTI, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1108/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato FRANCESCO CIGLIANO;

udito l’Avvocato ANDREA ZANELLO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Roma accolse la domanda svolta da I Piloti s.r.l. nei confronti di La Lumace s.r.l. per la condanna al pagamento della somma di Euro 72.272,57, indebitamente percepita dalla convenuta quale locatrice di un immobile a titolo di pagamento di canoni per un importo eccedente a quello legalmente dovuto.

Grinka s.r.l., società incorporante Lumace s.r.l., appellò la sentenza davanti la corte di Roma, che tuttavia dichiarò l’impugnazione improcedibile ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 2, non essendo le parti comparse nè alla prima udienza di discussione nè all’udienza successivamente fissata. Grinka s.r.l. ha presentato ricorso affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati in apposita memoria.

I Piloti s.r.l. ha presentato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 348 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost., ritenendo violate le norme costituzionali sul diritto di difesa e sul giusto processo nonchè la disposizione sull’improcedibilità dell’appello per mancata comparizione delle parti non avendo la corte di appello considerato che nella nota di iscrizione al ruolo, allegata al ricorso per cassazione, la data della prima udienza di comparizione era stabilita, da parte dell’ufficio nello spazio ad esso riservato, nel giorno 23.6.2011, mentre la prima udienza fu fissata per il giorno precedente: si ritiene, pertanto, che l’odierna ricorrente fosse nell’impossibilità di comparire alla prima udienza fissata in via anticipata.

2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo stato soddisfatto nel ricorso il requisito della specifica indicazione dell’atto processuale di cui si tratta, ed essendo stato omesso nell’atto di trascrivere il contenuto di detta nota di iscrizione a ruolo.

Ciò senza considerare che il vizio, per come prospettato, è insussistente giacchè la nota di iscrizione a ruolo costituisce un atto interno la cui funzione è essenzialmente di portare la causa – in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto della notifica dell’atto introduttivo – a conoscenza del giudice (in tali termini cfr. Cass. 25.6.2002 n. 9247).

Ne discende che i vizi dell’iscrizione a ruolo che si risolvano in errori materiali facilmente superabili attraverso un diligente esame dei registri di cancelleria non determinano nullità processuali (così come già deciso da Cass. Civ. 25.2.2004, n. 3728; più recentemente Cass. Civ. 11.6.2009, n. 13528).

3. Nel secondo motivo si argomenta violazione dell’art. 348 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, giacchè la comunicazione per la nuova udienza di comparizione fu effettuata ad uno soltanto dei due avvocati invece designati dalla parte quali domiciliatari in via congiunta. Così che l’avvocato Mariano Cigliano, a differenza del codifensore Francesco Cigliano, non ricevette l’avviso: dal che parte ricorrente l’esposta violazione di legge.

4. Per giurisprudenza di questa corte, la nomina di una pluralità di procuratori, ancorchè non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 c.p.c., ad uno solo dei procuratori costituiti. (cfr. Cass. Sez. Un. 9.6.2014, n. 12924).

In applicazione dell’esposto principio, il motivo si mostra infondato.

5. Sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si lamenta violazione dell’art. 348 e dell’art. 345 c.p.c., comma 2, giacchè, pur avendo la controversia in oggetto natura locatizia, la corte di appello non stabili il mutamento del rito; con la conseguenza della mancata comunicazione all’appellante del deposito del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, per come disposto dall’art. 435 c.p.c., comma 2.

6. L’infondatezza anche di tale ultima censura discende dalla giurisprudenza secondo cui l’omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina “ipso iure” l’inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (cfr. Cass. Civ. 27.1.2015, n. 1448).

Infatti, nel caso di specie, essendo addebitabile l’errore in cui è caduta l’odierna ricorrente, esclusivamente alla condotta di essa stessa, e, dunque, all’omessa diligente verifica della data di fissazione della prima udienza di comparizione, non può ritenersi determinata una violazione del diritto di difesa per non essere stato effettuato, ad opera della corte territoriale, il mutamento del rito.

7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione a controparte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate il Euro 7.200,00, di cui Euro 200 per spese, oltre accessori di legge, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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