Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20893 del 12/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20893 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 16045-2007 proposto da:
DE VECCHI ACHILLE, VILLA GIUSEPPE, elettivamente
domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato COPPOLA VINCENZO, giusta delega in
atti;
– ricorrenti –

2013
1261

contro

‘…CARNE ANGELA STEFANIA, CARNE COSTANTINO, CARNE PAOLA;
– intimati sul ricorso 18671-2007 proposto da:

Data pubblicazione: 12/09/2013

CARNE ANGELA STEFANIA, CARNE COSTANTINO, CARNE PAOLA
ROBERTA, elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO
VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio
dell’avvocato BONFIGLIO RAFFAELE, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GRECHI TARCISIO,

– ricorrenti contro

DE VECCHI ACHILLE, VILLA GIUSEPPE;

intimati –

avverso la sentenza n. 997/2006 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 07/11/2006 R.G.N.
1544/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato RAFFAELE BONFIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine il rigetto del
ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

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giusta delega in atti;

Svolgimento del processo

Giuseppe Villa e Achille De Vecchi convenivano in giudizio Costantino
Carne, Angela Stefania Carne e Paola Carne davanti al Tribunale di
Bergamo, chiedendo la loro condanna in solido ad adempiere il contratto
sottoscritto in data 18 settembre 1998, integrato dalle successive
dichiarazioni del 12 ottobre 1998 e 16 ottobre 1998 .

impegnati a cedere il 50 per cento delle quote di partecipazione in tre
società ( nelle società Roby s.r.I., B. P. Immobiliare s.r.L e Niki
Costruzioni s.r.I.) ai convenuti, titolari dell’altro 50 per cento delle quote
sociali, a rinunciare alle azioni giudiziarie in corso ed a prestarsi ad ogni
formalità necessaria al trasferimento di proprietà immobiliari in
cointestazione, verso il corrispettivo di lire 2.900.000.000 e l’impegno
dei Carne a liberare i soci cedenti le quote dalle garanzie da loro prestate
agli istituti di credito in favore delle società anzidette.
Esponevano che le tre società erano state poste in liquidazione, a causa
di insanabili dissidi tra i soci; che l’accordo transattivo raggiunto in data
18 settembre 1998, a definizione di ogni contenzioso ,comprendeva
anche l’impegno delle parti a sottoscrivere entro trenta giorni una
scrittura privata contenente “la specifica delle modalità di esecuzione
dell’accordo”; che le trattative intercorse per dare esecuzione alla
scrittura del 18 settembre 1998 erano rimaste infruttuose per il fatto che
i Carne postergavano alla cessione delle quote la liberazione dei soci
cedenti dalle garanzie bancarie prestate e non offrivano garanzie idonee
per il pagamento del corrispettivo.
Costituitisi in giudizio, Costantino Carne, Angela Stefania Carne e Paola
Carne deducevano la nullità o annullabilità del contratto per “vizio di
causa” o per “impossibilità di conseguirne l’oggetto” . .
Sostenevano inoltre che l’accordo sul modo di dare esecuzione al
contratto del. 18 settembre 1998, soprattutto con riferimento alla
garanzia del pagamento del corrispettivo, pretesa da Villa e De Vecchi,
ma non dovuta in quanto non pattuita – non sarebbe stato raggiunto per
il comportamento tenuto da questi ultimi, con la conseguenza che,
essendo risultati vani gli ulteriori tentativi di concretizzare l’accordo , la

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Con detto contratto, e le indicate integrazioni, Villa -De Vecchi si erano

scrittura privata di cessione delle quote era rimasta completamente
ineseguita .
Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del
danno proposta nel corso del giudizio dagli attori, rigettava le altre
domande degli attori e la domanda riconvenzionale dei convenuti, con
compensazione delle spese processuali.
Riteneva il primo giudice che la scrittura privata era un accordo

transattivo non più perfezionato, ragione per cui erano infondate tanto
la domanda di adempimento, quanto le domande di risoluzione per
inadempimento, mancando un contratto, presupposto imprescindibile di
entrambe le azioni. Le parti infatti, pur avendo già raggiunto una intesa
sugli elementi principali del regolamento del loro rapporto, avevano
inteso subordinare il perfezionamento del contratto al successivo accordo
anche sugli elementi secondari relativi alle modalità di pagamento del
corrispettivo concordato, aspetto al quale è stato assegnato carattere
essenziale, risultando con certezza, sia dalla previsione espressa di una
scrittura integrativa, sia dal comportamento successivo delle parti, che
esse hanno attribuito rilevanza decisiva a tali modalità.
Con sentenza depositata il 19-3-2007 la Corte di appello di Brescia ha
confermato la decisione di primo grado.
Propongono ricorso Giuseppe Villa e Achille De Vecchi con un motivo .
Resistono Costantino Carne, Angela Stefania Carne e Paola Carne e
propongono ricorso incidentale condizionato illustrati da memoria.
Motivi della decisione
Preliminare è la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.
1.Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia violazione degli
artt.1183, 1321, 1326, 1350, 1372 c.c. e vizio di motivazione.
Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata è affetta da vizio di
motivazione e di violazione di legge, là dove non riconosce alla scrittura
inter partes la natura di contratto compiuto , composto di ogni elemento
essenziale , a nulla rilevando la mancata intesa fra le parti in ordine
all’esecuzione dello stesso
2.11 motivo è infondato.
Occorre premettere che”l’interpretazione del contratto e degli atti di
autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed
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preparatorio destinato ad inserirsi nell’iter formativo del contratto

è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali
di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la
stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il
controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai
fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro
sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è
necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati. La denuncia del

indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti
nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al
senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di
coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale
degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal
ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla
sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è
necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile,
o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili
due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto
l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del
fatto che ne sia stata privilegiata un’altra” (Cass., n. 4178 del 2007;
Cass., n. 13777 del 2007, in motivazione; Cass., n. 15604 del 2007).
3. La Corte d’appello ha compiutamente enunciato le ragioni del proprio
convincimento, illustrando i passaggi logici che la hanno condotta a
ritenere che la scrittura de118 settembre 1998 non poteva essere un
contratto preliminare,
La Corte ha ritenuto che le parti, impegnandosi a concordare e redigere
entro breve termine la “specifica delle modalità di esecuzione”
dell’accordo in data 18 settembre 1998, avessero in effetti previsto di
formare, dopo avere documentato in via ricognitiva lo stato delle intese
precontrattuali da loro raggiunto, una scrittura a completamento della
precedente nella quale manifestare la comune volontà non ancora
perfezionata ,fissando i punti irrisolti,ma considerati di carattere
essenziale e di rilevanza decisiva per l’attuazione delle reciproche
promesse ed obbligazioni di dare e facere,da concentrare in un contesti
di equilibrata salvaguardia delle rispettive ragioni.

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vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante la precisa

4.Rientravano tra questi punti, che il tribunale riconduce con espressione
di sintesi alle “modalità di pagamento del corrispettivo concordato”,
l’individuazione e la prestazione delle garanzie (ipotecarie o di altra
natura) necessarie a tutelare Villa e De Vecchi nelle loro ragioni con
riferimento agli atti di disposizione patrimoniale e di carattere
processuale che si erano impegnati a compiere per consentire ai Carne
di gestire senza ritardo (per la situazione esistente di crisi), in assoluta

cointestazione.
5.L’accordo esecutivo previsto per completare e dare attuazione a
quello precedente, stabilendone appunto le modalità di esecuzione, senza
le quali le intese tra le parti non avrebbero avuto ad oggetto un vero e
proprio regolamento definitivo del rapporto, non è stato raggiunto, per
dissensi di metodo e di merito insorti tra Villa e De Vecchi, da un lato,
ed i Carne, dall’altro lato, come risulta dalla corrispondenza versata
in causa. La comune volontà delle parti non può essere sostituita da
quella unilaterale di una di esse, nè da disposizioni di legge, nè dalla
volontà del giudice, in quanto i contraenti non hanno inteso dare
ingresso ad alcuna supplenza e surrogazione del loro comune e
concertato volere, affidato appunto al raggiungimento dell’accordo
esecutivo.
6.1 giudici di merito hanno ritenuto non concluso l’iter formativo del
contratto (preliminare) di transazione, limitandosi la scrittura del 18
settembre 1998 a documentare in via ricognitiva lo stato delle intese
precontrattuali raggiunto dalle parti a quella data essendo la minuta del
contratto rimasta tale così da potersi affermare mancante la volontà
contrattuale e non ancora insorto il vincolo negoziale ai sensi degli
artt,1371 e 1372 c.c.
7.La motivazione della sentenza impugnata è logica e non
contraddittoria e sorregge adeguatamente la decisione adottata.
I giudici di merito hanno ritenuto che la scrittura del 18 settembre 1998
fosse una puntuazione dello stato degli accordi raggiunti dalle parti e non
fosse un contratto preliminare ,suscettibile di esecuzione specifica ,sul
rilievo che le questioni che le parti avevano rinviato all’accordo
integrativo fossero essenziali ,sia perché così considerate dalle parti, sia
per la loro oggettiva rilevanza nell’ambito di un equilibrato assetto delle
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autonomia, le tre società e le proprietà immobiliari in regime di

posizioni e degli interessi fa le parti,
8.La violazione di norme di ermeneutica contrattuale invocata
genericamente dalla che le elenca , senza però alcuna precisazione in
ordine alle concrete violazioni di norme interpretative compiute dai
giudici di merito e senza alcuna indicazione della norma invece
applicabile.
9.11 motivo non censura compiutamente la motivazione della sentenza

completare una volontà contrattuale ancora non perfezionata .
10.11 ricorso incidentale condizionato è assorbito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q. M
La Corte riunisce i ricorsi ; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito
l’incidentale .
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in
euro 15.200,00 di cui euro 200,00 per spese,oltre accessori come per
legge.
Roma 6-6-2013
Il Consigliere estens.
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là dove ritiene l’essenzialità degli i accordi sull’esecuzione che dovevano

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