Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20893 del 07/09/2017

Cassazione civile, sez. I, 07/09/2017, (ud. 29/05/2017, dep.07/09/2017),  n. 20893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20281/2013 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via degli

Scipioni n.235, presso lo studio dell’avvocato Persichetti Emilio,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Faraon Luciano,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via G. A. Sartorio

n.60, presso lo studio dell’avvocato Camarda Marco, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa

S.A. di (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1380/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/05/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Camarda Marco che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, notificata il 9/1/95, G.A. proponeva opposizione a precetto/portante intimazione a pagare l’importo di Lire 14.098.500, a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore, affidato al padre T.P.. Sosteneva l’opponente che il figlio era maggiorenne, il padre non era legittimato a pretendere la somma del precetto e pine comunque questa era errata per eccesso. L’attrice proponeva altresì domanda di risarcimento dei danni nei confronti del convenuto che, avendo abbracciato la confessione religiosa dei Testimoni di Geova, le impediva di vedere il figlio.

Essendo successivamente intervenuto pignoramento, la G. proponeva anche opposizione all’esecuzione.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il T. chiedeva il rigetto della opposizione e la cancellazione di frasi offensive, con condanna al risarcimento per la controparte.

Il Tribunale di Treviso, con sentenza in data 9/3/2006, dichiarava l’invalidità del precetto e del pignoramento e condannava la G. al pagamento di somma ex art. 89 c.p.c..

Proponeva appello principale il convenuto.

Costituitosi il contraddittorio, l’attrice in primo grado chiedeva il rigetto dell’appello; in via incidentale, l’accoglimento della sua domanda di risarcimento dei danni e l’esclusione di condanna ex art. 89 c.p.c..

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 13 giugno 2012, accoglieva l’appello principale, affermando la validità del precetto e del pignoramento, e, in parte, quello incidentale,dichiarando che la somma dovuta era limitata ad Euro 6.469,20; escludeva la condanna della G. ex art. 89 c.p.c.; ordinava la cancellazione di ulteriori frasi offensive.

Ricorre per cassazione l’appellata, che pure deposita memoria difensiva.

Resiste con controricorso l’appellante.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso corretto esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativamente alla reiezione della domanda di risarcimento del danno.

Con il secondo, violazione “di norme” ex art. 360 c.p.c., n. 3 sia in ordine alla insussistenza del diritto agli alimenti per sopravvenuta indipendenza economica del figlio, sia per l’ingiusta condanna ex art. 89, in contrasto con un giudicato penale.

Va preliminarmente precisato che le opposizioni alle esecuzioni o agli atti esecutivi sono escluse dalla sospensione feriale, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 3(così, tra le altre, Cass. N. 7854 del 2011).

Nella specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 13 giugno 2012. Il ricorso per cassazione, non essendovi stata notifica della sentenza, doveva proporsi entro un anno ed è invece stato notificato in ritardo il 26 luglio 2013.

E’ bensì vero che era stata presentata, unitamente all’opposizione a precetto e all’esecuzione, una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. Va quindi considerato, nell’ambito del ricorso in esame, quanto attiene alla domanda di opposizione e quanto vi è estraneo. Vi attiene sicuramente il secondo motivo,tranne per quanto riferito al risarcimento ex art. 89 c.p.c.: si tenta infatti di escludere l’esistenza di un diritto giustificante precetto e pignoramento. Entro questi limiti,i1 motivo va dichiarato inammissibile per tardività, al riguardo, del ricorso.

Il primo motivo, attinente alla domanda di risarcimento del danno, è parimenti inammissibile. Il giudice a quo afferma, richiamato un orientamento ampliamente consolidato di questa Corte, che la domanda non poteva proporsi unitamente all’opposizione. Riguardo a tale profilo, la ricorrente nulla dice, sviluppando altre argomentazioni, e, limitandosi, alla fine del ricorso, ad affermare del tutto apoditticamente che la domanda era collegata ai fatti di causa.

Quanto infine alla condanna ex art. 89 c.p.c., va precisato che il giudice di appello ha revocato la condanna della G., e ha fornito motivazione adeguata sulle ulteriori cancellazioni di frasi, ritenute “sconvenienti”, sulla fede altrui.

Va conclusivamente dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1400,00 ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Doppio contributo a carico della ricorrente.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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