Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20892 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. II, 30/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 30/09/2020), n.20892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 211043-2019 proposto da:

A.A.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARTINO

BENZONI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in UDINE,

VIA GIUSTO MURATTI 64;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1518/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE depositato

il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto n. 1518/2019 depositato il 22/05/2019, il Tribunale di Trieste ha respinto il ricorso di A.A.M., cittadino dell'(OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè minacciato dai talebani, che lo accusavano di non aderire alle richieste di partecipare alla loro attività terroristica; ragione per cui essi gli avevano rapito il padre ed il fratello, uccisi dopo un mese. Così, temendo per la propria vita, egli aveva lasciato il paese.

Avverso tale decreto, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex “art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3”, là dove, nella valutazione della documentazione offerta a riscontro della sua vicenda personale “non avrebbe nemmeno esaminato, con opportuna traduzione in lingua italiana, i documenti comprovanti la dichiarata provenienza dall'(OMISSIS), provincia di (OMISSIS), ciò nonostante argomentando ai fini della credibilità del ricorrente, nè ha tenuto conto revocandone in dubbio la loro autenticità e genuinità”.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Tale censura è del tutto generica e non si confronta con la duplice ratio decidendi su cui si fonda il provvedimento impugnato. Da un lato infatti il Tribunale – analizzate specificamente e congruamente le vicende relative alla affermata incongruenza del comportamento del richiedente, sia in ordine alla presentazione di un originale documento di identità personale, sia quanto alla accertata (ma negata nel modello C3) presentazione di altre domande di asilo politico (in Ungheria, Bulgaria e Austria), sia infine alla dichiarazione di essere stato studente sino al gennaio del 2016, cui era seguito l’assunto d’essere invece installatore di condizionatori (decreto impugnato, pagg. 4 e 5) – rilevava che “già sulla base di tali incongruenze non (fosse) possibile ritenere credibile il ricorrente”. Dall’altro lato, affermando che “in ogni caso, il racconto del ricorrente non (fosse) credibile in quanto generico ed inverosimile”.

Va ribadito che la valutazione operata dal Tribunale costituisce un accertamento di fatto insindacabile, ove adeguatamente motivato, come nella specie (Cass. n. Cass. n. 30105 del 2018) e che non ricorre il dovere di attivazione del potere ufficioso in ordine al danno ex art. 14, lett. b) se il racconto del richiedente non è ritenuto credibile, come avvenuto nella fattispecie (Cass. n. 16925 del 2018 e Cass. n. 14283 del 2019).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex “art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 e art. 8, comma 3”, poichè il Tribunale ha ritenuto non doverosa l’acquisizione delle informazioni generiche sulla condizione socio politica dell'(OMISSIS) con specifico riguardo alla vicenda personale subita dal ricorrente.

2.1. – Anche questo motivo è inamissibile.

2.2. – La censura sull’asserito esame “parziale e iniquo” delle Coi, da parte del Tribunale, attiene (come la precedente, riguardante la credibilità o meno del racconto) al giudizio sulla valutazione della prova e costituisce accertamento di fatto insindacabile, ove adeguatamente motivato, come nella specie (Cass. n. 30105 del 2018, cit.). Laddove, va rilevato che il ricorrente si è limitato a contestare il mancato esame, senza tuttavia fornire specifiche indicazioni.

Peraltro, la doglianza non ha nulla a che vedere con il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma mira a ribaltare la valutazione di merito compiuta dal Tribunale, il quale ha escluso che fosse individuabile la zona di provenienza del ricorrente e pertanto che in essa fosse in atto una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato. Trova dunque applicazione il principio secondo cui dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., sez. un., n. 10313 del 2006; conf. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010).

In ogni caso, come detto, in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine (Cass. n. 16925 del 2018).

3. – Il ricorso è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., n. 1 come reinterpretato dalle Sezioni unite n. 7155 del 2017. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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