Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20892 del 12/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 20892 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 19055-2007 proposto da:
EUROROCK S.R.L. 00500880224, in persona del legale
rappresentante pro tempore FRANCESCO SALVATERRA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63,
presso lo studio dell’avvocato GARAITI LUCIANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato TONIOLATTI
PAOLO giusta procura in atti;

../tAcs2

– ricorrente contro
IGOR S.R.L.;
– intimata –

Data pubblicazione: 12/09/2013

sul ricorso 23754-2007 proposto da:
IGOR S.R.L. 00670110220, in persona dell’amministratore unico e
legale rappresentante pro tempore FRANCESCO SASSUDELLI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo

difende unitamente all’avvocato RAVELLI STEFANO giusta procura
in atti;

– ricorrente contro
EUROROCK S.R.L.;

– intimata avverso la sentenza n. 47/2007 della CORTE D’APPELLO di
TRENTO, depositata il 06/03/2007, R.G.N. 43/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato STEFANO NITOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Eurock S.r.l. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale
di Trento del 23 novembre 2004, con cui era stata rigettata
l’opposizione proposta avverso il d.i. emesso nei suoi confronti dal
predetto Tribunale su istanza della Igor S.r.l., per l’importo
complessivo di € 190.291,35, oltre accessori e spese legali, dovuto per
fornitura di merce.
L’appellante censurava la sentenza di primo grado per non aver il
Tribunale ammesso a compensazione del credito vantato nei suoi
2

studio dell’avvocato NITOGLIA STEFANO, che la rappresenta e

confronti dalla Igor S.r.l., il credito, pari ad C 206.582,76, cedutole da
Tamara Postai che, a sua volta, si era resa cessionaria del credito
vantato nei confronti della Igor S.r.l. dalla società di diritto irlandese F.
Scott Trading ltd..

fornitura di reti metalliche effettuata dalla citata società irlandese alla
Igor S.r.l. nel 1993 per lire 1.500 milioni, pagata in più riprese da
quest’ultima società soltanto per lire 1.100 milioni, sicché l’appellata
era rimasta debitrice della società irlandese per lire 400 milioni.
Assumeva l’appellante che tale debito era stato iscritto regolarmente in
contabilità ed era stato cancellato solo nel bilancio del 2002.
Ad avviso della Eurorock S.r.l., era infondata l’eccezione di
prescrizione del credito della F. Scott Trading ltd., proposta dalla Igor
S.r.l., in quanto, in base agli accordi intercorsi tra la società irlandese e
la Igor S.r.l., esso poteva essere riscosso solo dal 1998 ed inoltre era
stato espressamente riconosciuto dalla società italiana, sicché non era
mai maturato il termine prescrizionale di sei anni previsto dalla legge
irlandese applicabile alla specie.
Sosteneva, quindi, la Eurorock S.r.l. che il credito di cui era cessionaria
ben poteva essere compensato con quello vantato nei suoi confronti
dall’appellata e che era fondata la domanda riconvenzionale, da essa
proposta, di condanna della Igor S.r.l. al pagamento di quanto
residuava una volta operata la compensazione tra i crediti delle parti,
pari alla somma di C 33.569,67.
L’appellata si costituiva chiedendo la conferma dell’impugnata
decisione e deducendo che la società irlandese le aveva consegnato una
quantità minore di reti metalliche rispetto a quella indicata in fattura e
che la somma già pagata di lire 1.100 milioni era esaustiva della pretesa
vantata dalla società irlandese. Assumeva inoltre l’appellata che
3

Il credito di cui era cessionaria la Eurock S.r.l. si riferiva ad una

l’iscrizione in bilancio non poteva avere alcun significato univoco tanto
più che dal bilancio emergeva che il debito era stato cancellato perché
inesistente e che tutta l’operazione aveva carattere artificioso e fittizio.
La Corte di appello di Trento, con sentenza del 6 marzo 2007,

Avverso la decisione della Corte di merito la Eurorock S.r.l. ha
proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Igor S.r.l. ha resistito con controricorso contenente anche ricorso
incidentale condizionato basato su un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi ai sensi
dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa
sentenza.
2. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
applicabile, ai sensi del comma 2 dell’art. 27 del medesimo decreto
legislativo, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli
altri provvedimenti pubblicati dalla data di entrata in vigore dello
stesso (2 marzo 2006) e successivamente abrogata dall’art. 47, comma
1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009
– in considerazione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata (6 marzo 2007).
3. Con il primo motivo, corredato di quesito di diritto, la ricorrente
assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in violazione e falsa
applicazione degli artt. 1264 e 1988 c.c., per aver accolto l’eccezione
sollevata dalla difesa della controparte relativa all’invalidità della
cessione di credito di cui si discute in causa, in quanto posta in essere
da soggetto privo dei poteri di rappresentanza, senza tener conto che,
integrando l’accettazione della cessione un esplicito riconoscimento del
4

rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

debito verso il nuovo creditore, tale riconoscimento dispensa il suo
destinatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1988 c.c., dall’onere di
provare il rapporto fondamentale.
Assume la Eurorock S.r.l. che, essendo stata la cessione di credito in

quale avente causa di l’amara Postai, non aveva l’onere di provare che
il contratto di cessione tra Postai e F. Scott Int. Trading era valido ed
efficace ma gravava su Igor S.r.l. l’onere di provare la nullità o
l’inefficacia dello stesso.
4. Con il secondo motivo la società ricorrente censura la sentenza
impugnata per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione
in relazione alla pretesa stipula del contratto di cessione tra F. Scott
Int. Trading e Tamara Postai da parte di un soggetto privo dei poteri di
rappresentanza della società, sostenendo che le argomentazioni
addotte dalla Corte di merito a fondamento del proprio convincimento
circa l’invalidità del contratto di cessione sarebbero carenti e
contraddittorie, essendo la Corte giunta a sostenere che “Andrea
Gamon avrebbe stipulato per conto di F. Scott Int. Trading il
contratto di cessione del credito solo in virtù del fatto che fu lei a
firmare un atto del tutto distinto dalla cessione quale la comunicazione
del debitore ceduto, senza addurre al riguardo alcun elemento di prova
o ragionevole motivazione idonea a supportare detta affermazione”.
5. Entrambi i motivi, che essendo strettamente connessi, ben possono
essere esaminati congiuntamente sono infondati, per l’assorbente
rilievo che alla cessione di credito tra la società irlandese e la prima
cessionaria Postai va applicato il diritto irlandese e sul punto vi è ormai
giudicato. Ed invero la Corte di appello nella sentenza impugnata (v. p.
7) ha affermato che “le parti hanno pienamente concordato che le
questioni riguardanti la prescrizione e la cessione del credito tra la
5

parola esplicitamente accettata dal debitore ceduto (Igor S.r.l.), essa,

società irlandese e la prima cessionaria Postai debbano essere risolte
alla luce dell’applicabile legge irlandese” e sul punto non é stata
proposta alcuna censura. Neppure sussistono, comunque, i lamentati
vizi motivazionali della sentenza denunciati dalla ricorrente, avendo la

tratto il suo convincimento, con argomentazioni adeguate, logiche e
non contraddittorie.
6. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 1398
c.c. e pone il seguente quesito di diritto: ‘V contratto stipulato da un
soggetto privo de/potere di rappresentanza è un contratto sottoposto alla condkione
legale della ratifica da parte del dominus, ma ped-ettamente valido?”
6.1. Il motivo é inammissibile per inidoneità del quesito.
Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., i quesiti inerenti a censure in
diritto, dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di
congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del
principio giuridico generale, non possono essere – come lo é il motivo
all’esame – meramente generici e teorici, privi di qualunque indicazione
sugli argomenti addotti dal giudice a quo e sulle ragioni per le quali non
dovrebbero essere condivisi (Cass., sez. un. 14 gennaio 2009, n. 565),
ma devono essere calati nella fattispecie concreta, per mettere la Corte
in grado di poter comprendere dalla loro sola lettura, gli errori
asseritamene compiuti dal giudice di merito e le regole applicabili;
sicché essi non possono consistere in una semplice richiesta di
accoglimento del motivo ovvero, sostanzialmente, nel mero interpello
– come nel caso all’esame – della Corte in ordine alla fondatezza delle
propugnate petizioni di principio (Cass. 7 marzo 2012, n. 3530).
7. Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta violazione dell’art.
112 c.p.c.

6

Corte di merito dato congruamente conto degli elementi da cui ha

Sostiene la ricorrente che, pur a voler ritenere che la Corte di merito
sia incorsa in un lapsus calami laddove nella sentenza impugnata ha
qualificato come invalido anziché come inefficace il contratto,
comunque sussisterebbe una violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la

l’inefficacia dello stesso ed essendo l’eccezione di inefficacia non
rilevabile d’ufficio.
7.1. In relazione al quarto motivo la ricorrente pone il seguente
quesito: “viola il principio di corrispondena tra il chiesto e pronunciato sancito
dall’articolo 112 cod. proc. civ. la sentenza con cui viene sanionata l’inefficacia di
un contratto stipulato dal falsus procurator in mancanza di una elolicita eccqione
di parte?”
7.2. Il motivo – pur a voler prescindere dalla non del tutto adeguata
formulazione del quesito proposto, connotato comunque da genericità
ed astrattezza – é infondato, alla luce del principio affermato da questa
Corte e che va ribadito, secondo cui i negozi posti in essere dal falsus
procurator non sono nulli, bensì privi di efficacia e tale inefficacia non è
rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte, a sollevare la quale è
legittimato soltanto lo pseudo rappresentato; tuttavia, ove la parte,
allegando la mancanza di potere rappresentativo, invochi la nullità del
contratto concluso dal falsus procurator, non incorre in vizio di
ultrapetizione il giudice che ne dichiari la semplice inefficacia, posto
che quest’ultima costituisce un minus rispetto alla nullità ed in essa può
ritenersi virtualmente compresa (Cass. 7 febbraio 2008, n. 2860).
8. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
9. Al rigetto del ricorso proposto dalla Eurorock S.r.l. consegue
l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Igor
S.r.l., con il quale quest’ultima lamenta la violazione e l’erronea
applicazione dell’art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218 e dell’art. 12
7

difesa della Igor S.r.l. eccepito l’invalidità del contratto e non

della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la
legge 18 dicembre 1984, n. 975.
10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito
l’incidentale condizionato; condanna la società ricorrente al
pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del
presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro
12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Su

ema di Cassazione, il 29 ma

02013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA