Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20892 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/09/2017, (ud. 14/06/2017, dep.07/09/2017),  n. 20892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi iscritti al n. 6177/2013 R.G. proposti da:

V.M.T., C.G., rappresentati e difesi,

per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giovanni

Franchi e dall’Avv. Angelo Colucci, con domicilio eletto presso

quest’ultimo in Roma, Via Italo Carlo Falbo n. 22;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.,(già BANCA TOSCANA S.P.A.);

– intimata –

e sul ricorso proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (già BANCA TOSCANA S.P.A.),

in persona del sig. S.P. Direttore Sostituto del titolare

dell’area territoriale Nord-Ovest, rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Prof. Lorenzo

Stanghellini e dall’Avv. Lorenzo Scarpelli, con domicilio eletto in

Roma, Via Caposile n. 2, presso lo studio dell’Avv. Antonina

Anzaldi;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.M.T. e C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 311/12

depositata il 14 marzo 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno

2017 dal Consigliere Carlo De Chiara;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Francesca CERONI.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame dei sig.ri C.G. e V.M.T. avverso la sentenza di primo grado con cui erano state rigettate le loro domande, proposte nei confronti della Banca Toscana s.p.a., di rimborso dell’investimento in titoli Parmalat effettuato tramite la convenuta e di risarcimento del danno;

i sig.ri C. e V. hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi;

la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., incorporante della Banca Toscana, ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato per un motivo;

entrambe le parti hanno presentato memorie;

il P.M. ha presentato conclusioni scritte chiedendo rinviarsi la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione, ad esse rimessa da questa Sezione, se sia o meno sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiam la produzione del documento contrattuale sottoscritto dalla sola controparte e, in subordine, dichiararsi inammissibile o respingersi il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 23 t.u.f. (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), si deduce la nullità del contratto generale d’investimento (c.d. contratto quadro) intercorso tra le parti (a) per difetto della forma scritta, recando il documento prodotto in giudizio dalla banca la sola sottoscrizione degli investitori, e (b) per mancato aggiornamento alle nuove disposizioni del t.u.f., entrato in vigore nel 1998, del contratto quadro stipulato il 7 gennaio 1992;

entrambe le deduzioni di nullità sono inammissibili;

la nullità del contratto quadro per difetto di sottoscrizione, infatti, viene dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è dunque inammissibile per novità; nè si tratta di nullità rilevabile d’ufficio in grado d’impugnazione, costituendo essa elemento della causa petendi della pretesa dedotta in giudizio dagli attori, attuali ricorrenti, dunque elemento della domanda e non già mezzo di eccezione, mentre il dovere di rilievo officioso da parte del giudice dell’impugnazione, come delineato da Cass. Sez. U. 12/12/2014, n. 26243, si riferisce alla sola nullità deducibile appunto in via d” eccezione (cfr., con riferimento all’appello, Cass. 16/03/2016, n. 5249); nè, infine, detta ragione di nullità sarebbe comunque rilevabile in questa sede, presupponendo essa l’accertamento in fatto – precluso in sede di legittimità – del difetto di sottoscrizione da parte dell’intermediario, contestato dalla controricorrente;

la deduzione della nullità per mancato aggiornamento del contratto quadro alle disposizioni del t.u.f. del 1998 è invece inammissibile per genericità, non specificandosi nel ricorso di quali requisiti, previsti dalla nuova disciplina, fosse in concreto privo il contratto quadro stipulato dalle parti nel 1992;

il secondo motivo, con cui si deduce la nullità dell’ordine di acquisto impartito telefonicamente per mancanza dell’annotazione della telefonata nei registri tenuti dall’intermediario, secondo le previsioni del contratto quadro, è inammissibile per novità alla stessa stregua del primo motivo, deduzione sub (a);

con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 21 t.u.f. e dell’art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, nonchè vizio di motivazione, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria condividendo le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, sulla scorta della CTU espletata, secondo cui alla banca intermediaria non era addebitabile alcuna significativa omissione di informazioni che avesse causato la conclusione dell’acquisto dei titoli Parmalat nel maggio 2001;

il motivo è inammissibile;

esso, invero, contiene censure di puro merito nella parte in cui si afferma la pericolosità dei titoli al momento dell’acquisto in quanto privi di rating e di prospetto informativo – circostanze non accertate dai giudici di merito – ed emessi da un finanziaria estera; è generico nella parte in cui, dopo la trascrizione di ampi stralci della motivazione della sentenza di questa Corte 19/10/2012, si limita ad aggiungere “il nostro caso, come si diceva, è identico”, senza precisare in cosa esattamente avesse mancato l’intermediaria Banca Toscana nell’adempiere al suo dovere di informazione; nella parte in cui si lamenta che il Tribunale, nell’affermare (sulla scorta della CTU) l’elevata propensione al rischio dei ricorrenti alla luce dei precedenti acquisti di titoli da essi effettuati, non avesse precisato a quali titoli si riferisse, è del pari generico, mancandosi di considerare che l’accertamento del Tribunale era stato effettuato sulla scorta di una CTU, le cui risultanze dunque avrebbero dovuto essere a loro volta riferite e adeguatamente censurate; nella parte, infine, in cui si contesta la rilevanza di una lettera con la quale il sig. C. dava atto di essersi determinato ad eseguire l’investimento di propria iniziativa e non su suggerimento dei funzionari della banca intermediaria, la censura è priva di decisività essendone privo il suo oggetto;

l’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso principale;

il ricorso incidentale condizionato è assorbito;

le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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