Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20891 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 21/07/2021), n.20891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 5659/2016 proposto da:

Regione Campania, nella persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al

ricorso per cassazione, dall’Avv. Modesto Letizia, dell’Avvocatura

regionale, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, presso

l’Ufficio di Rappresentanza Regione Campania, in via Poli, n. 19.

– ricorrente –

contro

F.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del controricorso, dal Prof. Avv. Antonio Palma, e dall’Avv.

Francesco Rinaldi, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma,

via E. Q. Visconti, n. 103.

– controricorrente –

e

I.L.P..

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di NAPOLI, n. 3384/2015,

pubblicata il 24 luglio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/05/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11772/2010 del 23 novembre 2010, aveva condannato la Regione Campania e F.G., quest’ultimo in proprio e nella qualità di difensore civico, in solido fra loro, al pagamento della somma di Euro 11.360,00, in favore di I.L.P., per la redazione di sei numeri del Giornale “Il difensore civico-periodico a tutela del cittadino” e per la stesura di un’apposita pubblicazione esplicativa dell’attività del Difensore civico regionale.

2. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da F.G., ha rigettato le domande proposte da I.L.P. nei suoi confronti e, in accoglimento parziale dell’appello proposto dalla Regione Campania, ha condannato quest’ultima, al pagamento, in favore dell’ I., a titolo di arricchimento senza causa, della somma di Euro 9.656,00, oltre accessori.

3. La Corte di appello ha rigettato l’eccezione di incompetenza funzionale del tribunale ordinario, affermando che la competenza non era del giudice del lavoro, perché non si era in presenza di una prestazione coordinata e l’attività professionale era stata svolta dall’ I. in piena autonomia.

4. I giudici di secondo grado, inoltre, hanno affermato che era fondata la domanda di arricchimento senza causa proposto nei confronti della Regione Campania, che aveva soltanto contestato il mancato rispetto delle procedure contabili e di bilancio e la mancata approvazione della spesa; che doveva ritenersi esistente l’arricchimento della Regione che aveva beneficiato delle pubblicazioni; la Regione, inoltre, nulla aveva osservato una volta ricevuta la comunicazione dell’iniziativa, il che portava ad escludere che l’arricchimento potesse non essere voluto; quanto al quantum, l’appello della Regione poteva trovare accoglimento, con conseguente detrazione del 15% dai compensi posti a fondamento dell’ipotizzato incarico di natura contrattuale, pari alla quota di utile netto generalmente ritraibile da qualsiasi attività professionale e/o imprenditoriale.

5. La Regione Campania ha impugnato la sentenza della Corte di appello con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

6. F.G. ha resistito con controricorso.

7. I.L.P. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 409 c.p.c., n. 3 e art. 413 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, avendo la Corte di appello erroneamente rigettato l’eccezione di incompetenza funzionale per materia del Tribunale ordinarlo per essere competente il Giudice del lavoro, in quanto l’oggetto sostanziale dell’atto di citazione era diretto all’accertamento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Con il secondo motivo si lamenta l’omessa, contraddittoria ed inidonea motivazione sull’eccepita carenza di legittimazione passiva della Regione Campania, che comporta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendosi la Corte pronunciata sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Campania, dato che la natura del difensore civico e le funzioni dallo stesso esercitate impediscono la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale (come riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale 15 giugno 2004, n. 173, richiamata dal giudice di secondo grado), che solo consente di esercitare nei confronti degli enti locali interventi di tipo sostitutivo.

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Regione riconosciuto, né espressamente, né implicitamente, l’utilità della prestazione, non essendone stata approvata la relativa spesa dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

4. Con il quarto motivo si lamenta la contraddittorietà ed incoerenza della motivazione per erronea valutazione del quadro probatorio emergente dagli atti di causa, che comporta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la Corte di appello dapprima affermato che il privato attore ex art. 2041 c.c., deve dare la prova del fatto oggettivo dell’arricchimento e poi evidenziato che doveva senz’altro ritenere sussistente l’arricchimento della Regione che aveva beneficiato delle pubblicazioni, emergendo in modo non equivoco che la Regione e il Difensore civico presso il Consiglio regionale non erano la stessa cosa.

5. Deve premettersi che, nel caso in esame, pur risultando il ricorso per cassazione notificato, non risulta agli atti l’avviso di ricevimento della notifica effettuata a I.L.P..

5.1 In proposito, questa Corte ha affermato che l’art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, con la conseguenza che la mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità dell’intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass., 29 marzo 2019, n. 8790; Cass., 8 novembre 2017, n. 26433; Cass., 26 gennaio 2010, n. 1535).

5.2 Va, quindi, disposta, in applicazione dei principi richiamati, la notifica del ricorso per cassazione a I.L.P., parte costituita nel processo di appello e litisconsorte processuale.

6. Per quanto esposto, deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di I.L.P., con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di

I.L.P., con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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