Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20891 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 17/10/2016), n.20891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6790/2012 proposto da:

S.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

CUNFIDA 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO OLIVETI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CALCETIBUR SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore sig. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA,

C.SO VITTORIO EMANUELE II 252, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

NESTA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1555/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato FRANCESCO BUONONIMI per delega;

udito l’Avvocato MAURO GIOVENTU’ per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Tivoli respinse il ricorso svolto ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c., da Calcetibur s.r.l. in liquidazione nei confronti di S.A. per il rilascio di un immobile dedotto in un contratto di comodato; egualmente respinse le domande riconvenzionali sulla avvenuta usucapione del bene nonchè sulla condanna della società istante alla corresponsione della somma di Euro 150.000,00 per le migliorie apportate sul bene.

La corte di Roma, adita con separati appelli poi riuniti, in parziale accoglimento delle domande della società, dichiarò risolto il contratto di comodato condannando il comodatario al rilascio dell’immobile e al pagamento, a titolo di danni per illegittima occupazione, della somma di Euro 10.000,00.

S.V. ha presentato ricorso affidandosi a sei motivi ulteriormente illustrati in memoria.

Calcetibur s.r.l. ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi S. argomenta censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, affermando l’omesso esame del fatto decisivo circa l’avvenuta usucapione del bene in data antecedente al (OMISSIS), anno in cui intercorse tra le parti il contratto di comodato per cui è causa; ed ulteriormente lamentando l’omessa distinzione tra detto immobile oggetto di contratto e gli altri, pure implicati nella controversia ma estranei a detto accordo.

2. Con i restanti motivi si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1165, 1167, 1810, 1808, 1150 e 1226 c.c., argomentando sulla inidoneità del documento qualificato dai giudici del merito come “contratto di comodato” ad interrompere il possesso ai fini dell’usucapione, trattandosi di atto privo di data certa, vessatorio e sottoscritto su una pagina soltanto; svolgendo, inoltre, la tesi della destinazione del bene oggetto di contratto di comodato ad uso abitativo, con la conseguenza che detto contratto non avrebbe dovuto essere considerato disdettabile ad nutum, come, invece, ritenuto nella decisione impugnata; esponendo, inoltre, le ragioni sull’erroneità della decisione impugnata circa l’insussistenza del diritto al rimborso delle spese sostenute per le migliorie, essendo tali spese rimborsabili sia nel caso in cui si ritenesse che tra le parti fosse sussistito un contratto di comodato sia nel caso contrario. Infine, si critica la liquidazione equitativa del danno di Euro 10.000,00 ritenendo non sussistente, nel caso, il presupposto della impossibilità della determinazione del danno, che si sostiene come nemmeno provato, nel suo preciso ammontare.

3. La manifesta infondatezza dei primi due motivi discende dall’avere la corte di appello concretamente esaminato i fatti assunti come decisivi nel ricorso: così svolgendo una ricostruzione degli stessi alle pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata.

4. La manifesta infondatezza dei motivi terzo e quarto dipende dall’essere gli stessi fondati su una precisa interpretazione del contratto intercorso tra le parti senza che nel ricorso sia indicato come depositato agli atti o comunque trascritto il contratto medesimo su cui si fonda l’argomentazione difensiva o le parti dello stesso, e, comunque, senza che sia esposta l’eventuale violazione di canoni ermeneutici.

5. La infondatezza degli ultimi due motivi di ricorso discende dal carattere generico della critica esposta a fronte della applicazione, da parte della corte di appello, dell’art. 1808 c.c., per come costantemente letto dalla giurisprudenza di questa corte sulla assenza di un qualsivoglia diritto del comodatario al rimborso di spese straordinarie non necessarie nè urgenti; e dell’art. 1150 c.c., non sussistendo in capo al comodatario, in quanto tale, la posizione fattuale di possesso che costituisce il presupposto applicativo della norma richiamata nel ricorso.

6. Infine, correttamente è svolto il giudizio equitativo sui danni da rimborsarsi leggendosi a pag. 10 della motivazione che la corte territoriale, nel determinare il credito risarcitorio in Euro 10.000,00, ha tenuto conto della tipologia dell’immobile, degli anni in cui si è protratta l’occupazione illegittima nonchè delle risultanze della svolta consulenza tecnica: così dando conto delle ragioni di fatto su cui è fondato il giudizio di equità.

7. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione a controparte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate il Euro 7.300,00, di cui Euro 200 per spese, oltre accessori di legge, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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