Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20891 del 07/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 07/09/2017, (ud. 13/06/2017, dep.07/09/2017),  n. 20891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21415/2011 proposto da:

Arredamenti Visone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Domenico Chelini

n.4, presso lo studio dell’avvocato Spinelli Eugenio, rappresentata

e difesa dall’avvocato Maiorano Ignazio, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Sintex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 35, presso

lo studio dell’avvocato Marco Montozzi, rappresentata e difesa

dall’avvocato Mauro Tafuri, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Fallimento G.M. Coccoli;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2255/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’impugnazione proposta dalla Arredamento Visone srl (d’ora in avanti, semplicemente Visone), riguardo alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto la domanda di revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, comma 1, proposta dalla Curatela del Fallimento G.M. Coccoli (dichiarato il 16 ottobre 1995) con la conseguente dichiarazione dell’inefficacia del suo subingresso (nel corso del “1996”: recte 1994) nel rapporto locativo intrattenuto dalla società in bonis con la Sintex srl, ossia in un programma negoziale originariamente predisposto per regolare la locazione di un immobile della fallita con la conduttrice Sintex, ma le cui prestazioni erano sproporzionate, sicchè la nuova conduttrice veniva condannata al pagamento delle differenze tra quanto corrisposto sulla base del contratto ed il valore locativo di mercato del bene, oltre accessori;

che, secondo la Corte territoriale, infatti, le doglianze proposte da Visone non avevano fondamento, come aveva già affermato il Tribunale, in quanto: a) era stato rettamente individuato l’atto revocabile in quello di subentro nel rapporto locativo, senza che fosse data la prova di una cessione del contratto da Sintex a Visone oltre che una inconfigurabilità della cessione (art. 1406 c.c.); b) non aveva rilievo la valutazione della scientia decoctionis alla data della stipula del contratto originario e non era decisiva l’acquisizione della visura ipotecaria versata tardivamente nel corso del giudizio di appello; c) la prova della sproporzione del prezzo della locazione, era stato accertato, sulla base della CTU, anche in base ai documenti versati dalla parte dalla curatela attrice e quindi senza alcuna violazione del riparto dell’onere della prova; d) correttamente il termine finale per la determinazione dei danni andava individuato nella aggiudicazione dell’immobile all’asta (e non nella data del decreto di trasferimento); f) non era accoglibile la doglianza relativa alla eccepita compensazione con il controcredito da migliorie eseguite nell’immobile perchè tardivamente sollevata e comunque non proponibile verso il fallito;

che avverso tale decisione la Visone ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi di censura, contro cui ha resistito la terza appellata Sintex, con controricorso;

che la curatela non ha svolto difese;

che con il primo motivo del ricorso (errata valutazione del contratto oggetto di giudizio) la ricorrente, sulla premessa dell’errore nella individuazione del contratto revocabile, censura la sentenza in quanto nella specie vi sarebbe stata una sublocazione dipendente dalla locazione (contratto madre) che non sarebbe stata revocabile in quanto stipulata oltre due anni prima della dichiarazione di fallimento della locatrice;

che con il secondo mezzo (della opponibilità e del requisito temporale) la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia seguito il Tribunale con riferimento alla data certa dell’atto di subentro, individuata sulla base della data della registrazione del contratto (dicembre 1993), mentre i canoni sarebbero stati incassati fin dal giugno 1993 e senza che il giudice abbia chiarito se il requisito della scientia decoctionis andasse riferito al 1994 (anno del subentro) o al 1993 (giugno o dicembre) anno di sua conclusione con Sintex. In ogni caso, si sarebbe dovuto esaminare il documento non preso in considerazione della Corte territoriale, trattandosi di una prova decisiva e, perciò, ammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. e, comunque, pienamente esaminabile dalla Corte di cassazione;

che con il terzo (omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla reiterata richiesta di CTU) la ricorrente lamenta non solo che la sentenza abbia posto a base della sua decisione una CTU, sostanzialmente suppletiva della mancata prova della sproporzione del canone di locazione, che avrebbe dovuto dare la curatela ma anche l’omessa pronuncia sulla propria richiesta di CTU;

che con il quarto (della scientia decoctionis) il ricorso si duole della operata qualificazione del nuovo rapporto giuridico locativo come novazione, rispetto al precedente, anzichè come cessione, con la conseguente necessità di un accertamento del momento soggettivo rispetto alla stipula del primo (e non al secondo) rapporto, allora avvenuto con Sintex, e perciò quando non vi erano indici di sofferenza economica della società;

che con il quinto (del risarcimento dei danni) la ricorrente si duole della quantificazione del danno, adottata sulla base della CTU e del suo calcolo fino al 16 marzo 2004 (data del decreto di trasferimento dell’immobile oggetto di locazione) anzichè fino al momento dell’aggiudicazione all’asta (28 febbraio 2003), ossia a quando il canone avrebbe dovuto essere pagato all’aggiudicatario così come sarebbe avvenuto nella specie, con indebita locupletazione;

che con il sesto motivo del ricorso (delle domande della Visone) si lamenta la mancata compensazione del proprio credito per le migliorie.

Considerato che con atto sottoscritto dal difensore della parte ricorrente, depositato in Cancelleria, prima dell’udienza, la società ha dichiarato di rinunciare al ricorso (per cassazione);

che tale atto risulta idoneo a determinare l’estinzione del giudizio, in quanto il difensore è munito della procura speciale ad esercitare il potere di rinuncia;

che, peraltro, se ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del giudizio di legittimità, mancano quelli relativi alle spese, non avendo le parti o i loro difensori il potere di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio (mancando la prova del conferimento della procura speciale in favore del difensore della resistente Sintex);

che, pertanto, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti di questa fase del giudizio.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA