Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20891 del 05/08/2019

Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 05/08/2019), n.20891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10131/2014 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Cosseria 2

presso l’avvocato Silvestri Fabrizio (a sua volta domiciliato presso

la P. Snc e P.G.) che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) Spa, in persona dei curatori B.M. e

G.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Giuseppe Ferrari

35 presso lo studio dell’avvocato Vincenti Marco che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Dalla Verità Stefano;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

05/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 5 febbraio 2014 il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta da B.S. avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva rigettato la domanda di insinuazione in privilegio ex art. 2751 bis c.c. al passivo del fallimento (OMISSIS) del credito dell’importo di Euro 20.129,55. richiesto a titolo di compensi maturati per le attività di consigliere di sorveglianza e di presidente del consiglio di gestione della società fallita negli anni 2010 e 2011.

Il Tribunale di Bologna ha evidenziato che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela – che si fondava su una pluralità di addebiti all’operato dell’opponente, consistiti per lo più nell’aver consentito a C.P., azionista di riferimento e amministratore di fatto della fallita, il compimento di gravissimi atti di mala gestio – nonostante che l’onere della prova dell’esatto adempimento della prestazione gravasse sull’opponente, costui si era limitato genericamente a negare gli addebiti, affermando che non erano stati accertati giudizialmente.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione B.S. affidandolo a cinque motivi. La curatela si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 1460 c.c..

Lamenta il sig. B. che l’assunto del giudice di merito, secondo cui avrebbe dovuto il ricorrente provare il proprio esatto adempimento, è contrario al principio civilistico di ripartizione dell’onere della prova.

Evidenzia di aver fornito la prova della propria nomina a consigliere di sorveglianza e di presidente del consiglio di gestione della società fallita, la quale non solo non aveva mai contestato lo svolgimento da parte sua di tali funzioni, ma aveva inserito il suo credito nelle scritture contabili, non provvedendo, tuttavia, al suo pagamento.

Osserva, altresì, il ricorrente che la Curatela ha sollevato l’eccezione di inadempimento in assenza di una specifica e precisa contestazione dei vizi della prestazione dallo stesso eseguita.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che è costante orientamento di questa Corte secondo cui è pur vero che, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento; tuttavia, eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione.

Tali principi valgono anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente per il creditore istante – o per il debitore che ha sollevato l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento. (Sez. U, n. 13533/2001; n. 8615/2006, n. 15659/2011, n. 826/2015, n. 98/2019).

Nel caso di specie, il decreto impugnato ha fatto buon uso dei principi di diritto elaborati da questa Corte. E’ stato, infatti, evidenziato che, avendo la Curatela eccepito l’inadempimento (o comunque l’inesatto adempimento) da parte del ricorrente della propria obbligazione in relazione a gravi carenze nel sistema di controllo interno e gestionale della società, mai rilevate dal consiglio di sorveglianza, che hanno consentito al sig. C., amministratore di fatto della medesima, il compimento di gravissimi atti di mala gestio (sono stati indicati nel decreto fatturazioni e pagamenti per corrispettivi abnormi e ingiustificati, operazioni del tutto inesistenti, assegnazione di utili non dovuti, etc., che hanno portato la società al dissesto), il ricorrente si è limitato a negare gli addebiti, senza fornire alcun elemento idoneo a provare il proprio adempimento.

Nè è meritevole di accoglimento il rilievo del ricorrente in ordine ad una presunta genericità dei vizi della sua prestazione indicati dalla Curatela. Sul punto, il decreto impugnato ha descritto con dovizia di particolari (da pag. 2 a pag. 6) tutte le irregolarità nella gestione della fallita, società quotata in borsa, rilevate in più occasioni dalle società di revisione e dalla CONSOB (che aveva, di recente, avviato una procedura sanzionatoria verso i membri del consiglio di sorveglianza) e non accertate dagli organi di controllo interno.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. Fall., artt. 95,99 e 146.

Lamenta il ricorrente che la Curatela ha introdotto nel procedimento di accertamento dello stato passivo tutte le contestazioni che avrebbe dovuto sollevare in un’azione di responsabilità L. Fall., ex art. 146, opponendo, in via di eccezione riconvenzionale, in compensazione il proprio credito derivante da un asserito risarcimento dei danni L. Fall., ex art. 146, così stravolgendo il modello processuale tratteggiato dal legislatore alla L. Fall., art. 99, caratterizzato da speditezza.

4. Con il terzo ed il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. rispettivamente in relazione all’art. 1243 c.c., comma 2 e L. Fall., art. 56, sul rilievo della carenza di liquidità del controcredito opposto in compensazione dalla Curatela e del necessario requisito della preesistenza al fallimento delle contrapposte ragioni di credito.

Ritiene il ricorrente che l’eccezione sollevata dalla curatela contenga comunque una inammissibile domanda di accertamento dell’inadempimento dei suoi obblighi, rilevando che, mai prima dell’insinuazione allo stato passivo, la curatela gli aveva contestato alcunchè.

5. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente, vertendo tutti sulla contestazione dell’eccezione di compensazione sollevata dalla curatela nel giudizio di opposizione L. Fall., ex art. 98, sono inammissibili.

Il ricorrente non ha colto la ratio decidendi del provvedimento impugnato, il quale ha fondato la propria decisione non all’esito dell’accoglimento dell’eccezione riconvenzionale di compensazione (pure sollevata dalla Curatela nella comparsa di costituzione), ma per non aver il B. assolto l’onere probatorio – in conseguenza dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela ex art. 1460 c.c. – sullo stesso incombente in ordine al corretto ed esatto adempimento dei doveri connessi alle cariche rivestite nella società fallita.

6. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2 e D.M. n. 140 del 2012.

Lamenta il ricorrente la violazione da parte del decreto impugnato dei parametri contenuti nelle tabelle allegato al D.M. n. 140 del 2012, atteso che per una controversia introdotta innanzi ad un Tribunale di valore inferiore ad Euro 25.000,00 avrebbe potuto essere liquidato un compenso massimo di Euro 2.480,00, di talchè quello liquidato di Euro 5.000,00 viola palesemente i parametri legislativi.

7. Il motivo è infondato.

Va osservato che la tabella allegata al D.M. n. 140 del 2012 prevede quali compensi medi per la cause introdotte innanzi al Tribunale rispettivamente gli importi di Euro 1.200,00 per la fase di studio della controversia, di Euro 600,00 per la fase introduttiva del giudizio e di Euro 1.500,00 per la fase decisionale. Ciascuno di questi importi può essere aumentato dal giudice, a norma del D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 7 e ed art. 11, comma 1 sino ad un massimo del 60% in relazione alla natura ed alla complessità della controversia, al numero di questione trattate, al pregio dell’opera del legale, etc.

Orbene, nel caso di specie, il compenso medio di Euro 3.300,00 (per le tre fasi sopra esaminate, tenuto conto che non consta che vi sia stata una fase istruttoria) può essere aumentata sino ad un massimo di Euro 5.280,00.

Ne consegue che il compenso di Euro 5.000,00 oltre accessori liquidato dal Tribunale è inferiore e quindi rispetta, difformemente da questo esposto dal ricorrente, i limiti massimi previsti dalla tariffa professionale.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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