Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20890 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. II, 30/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 30/09/2020), n.20890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21263-2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in VIA CARLO CATTANEO

N. 42/H – LECCO, – presso l’avv. MARIA DANIELA SACCHI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.S. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano – Monza, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione sia internazionale che umanitaria poichè non concorrente alcuna delle ipotesi di legge che ne consentono l’accoglimento.

Il richiedente asilo ha riferito di aver dovuto abbandonare il suo Paese poichè il padre della ragazza, con la quale aveva una relazione – osteggiata dal genitore – e morta per ragioni naturali, ebbe ad accusarlo di esser responsabile della morte della figlia e minacciarlo di morte oltre a rivolgersi alla Polizia, sicchè egli, impaurito e su consiglio della madre, fuggì dalla (OMISSIS).

Il Tribunale di Milano adito ebbe a rigettare il ricorso poichè effettivamente le ragioni dell’abbandono del suo Paese d’origine, addotte dal richiedente asilo, non credibili, mentre non concorrevano le condizioni per la protezione umanitaria in difetto di esistenza di condizioni di vulnerabilità e dato fattuale lumeggiante serio inserimento nella società italiana.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Collegio ambrosiano articolando quattro ragioni di censura, illustrato anche con memoria.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato nota ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da D.S. s’appalesa siccome inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c. – Cass. SU n. 7155/17 -.

In limine deve la Corte rilevare come la documentazione dimessa dal ricorrente e con il ricorso per cassazione e con la memoria sia inammissibile poichè non rientrante tra i documenti previsti ex art. 372 c.p.c., comma 1.

Il ricorrente con il primo mezzo d’impugnazione lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 poichè il Collegio lombardo non ha applicato la regola iuris dell’onere della prova attenuato in relazione alla valutazione del narrato da lui reso circa le ragioni del suo espatrio.

La censura in questione s’appalesa siccome generica posto che si compendia in mera contrapposizione di propria tesi alternativa – fondata essenzialmente sull’enfatizzazione del disagio psicologico patito dal ricorrente in quanto influente sul modo di riferire la vicenda personale accadutagli – rispetto all’apprezzamento al riguardo illustrato dal Collegio ambrosiano, ed affermazione apodittica che la valutazione fatta era erronea.

Difatti il Tribunale ha puntualmente messo in rilievo le ragioni che inducevano a ritenere non credibile intrinsecamente il racconto reso dal richiedente asilo circa le ragioni che l’indussero ad abbandonare il suo Paese, mentre l’assunto critico si fonda essenzialmente sull’enfatizzazione dello stato psicologico turbato del ricorrente in dipendenza delle vicende accadutegli e della scarsa affidabilità nella protezione dell’autorità statuale, ma un tanto non consente di ritenere superato la valutazione di non credibilità del suo narrato poichè non incidente sullo svolgimento fattuale della vicenda del suo espatrio.

La norma assunta siccome violata risulta invece pienamente rispettata dal Tribunale posto che è consentito al Giudice di superare la carenza probatoria solo se – tra altri requisiti – almeno ritiene credibile il racconto – privo sostanzialmente di riscontri probatori – sulla scorta di una valutazione di sua logicità intrinseca e non contraddittorietà estrinseca.

Nella specie il Collegio territoriale ha puntualmente motivato la sua statuizione circa la non credibilità, sicchè non può rimanere superata la situazione di carenza probatoria, effettivo oggetto della disciplina posta dalla norma richiamata siccome violata.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente ha rilevato la violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) posto che il Tribunale ha ritenuto non concorrere le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, malamente valutando le fonti di informazione utili al riguardo e non apprezzando arresti di merito di senso contrario relativi a richiedenti asilo provenienti dal medesimo Paese.

Anche detta censura si sostanzia nella mera contrapposizione di propria ricostruzione alternativa dell’attuale situazione socio-politica della (OMISSIS), per giunta apodittica e fondata unicamente su arresto del Tribunale di Genova, senza anche una specifica contestazione – fondata sull’indicazione di fonti internazionali alternative, Cass. sez. 1 n. 26728/19 – della ricostruzione operata dal Collegio ambrosiano sulla scorta di rapporti redatti da Organismi internazionali puntualmente indicati.

Difatti il Tribunale ha dato atto che da detti rapporti viene segnalato come non tutte le criticità, palesate in passato, siano state risolte, ma ha pure precisato che comunque la situazione socio-politica, nell’ultimo periodo, s’era sensibilmente tranquillizzata sì da non potersi affermare che era connotata da violenza diffusa.

Dunque anche detta censura s’appalesa generica chiedendo a questa Suprema Corte, mediante la deduzione d’inesistente vizio di violazione di legge, mera ed inammissibile rivalutazione di merito circa i dati probatori di causa.

Con la terza doglianza il ricorrente denunzia violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 in quanto il Tribunale non ha assolto al suo onere di collaborazione istruttoria mediante l’acquisizione di informazioni circa il pericolo, in caso di rimpatrio, e della persecuzione del padre della ragazza morta e della situazione socio-politica (OMISSIS).

La censura s’appalesa generica eppertanto inammissibile posto che alcuna cooperazione istruttoria appare possibile in relazione a narrato non affidabile – Cass. sez. 1 n. 16928/18 -, mentre la critica fondata sulla situazione in (OMISSIS) risulta ripetere la medesima argomentazione già disattesa in relazione al precedente motivo di ricorso.

Con la quarta ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e art. 19 poichè il Collegio ambrosiano ha rigettato la sua istanza di protezione umanitaria malamente apprezzando i dati fattuali lumeggianti il suo radicamento in Italia ed i pericoli su di lui gravanti in caso di rimpatrio – questioni anche illustrate nella memoria difensiva -.

L’argomento critico sviluppato dal ricorrente si limita alla contestazione della statuizione, adottata dai Giudici ambrosiani, con l’apodittica affermazione che concorrevano i presupposti di legge per il riconoscimento di detta forma di protezione, correlando nuovamente la situazione di vulnerabilità alla vicenda personale narrata – motivatamente ritenuta non credibile – ed alle condizioni socio-politiche (OMISSIS) – già oggetto di specifica valutazione in ordine alle censure precedenti -.

Inoltre si enfatizza la valenza dell’attività di volontariato e d’apprendimento culturale senza anche confrontarsi con la valutazione al riguardo espressa dal Tribunale, ossia che tutte dette attività erano state espletate nell’ambito della struttura d’accoglienza sicchè non lumeggiano la possibilità del richiedente asilo anche di vivere in autonomia al di fuori della stessa.

Da un tanto discende la conclusione del Tribunale che non si poteva postulare seriamente una situazione di radicamento sociale del richiedente asilo, argomento non specificatamente censurato.

Dunque anche detta censura s’appalesa siccome inammissibile poichè fondata su generica contestazione relativa al merito della decisione portata nel provvedimento impugnato e su mera contestazione della valutazione dei dati fattuali documentati in causa chiedendo, in buona sostanza, a questa Corte di legittimità di procedere ad inammissibile giudizio sul merito della questione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna alla rifusone delle spese di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza della camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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