Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2089 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. un., 30/01/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20168-2019 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANTONINO DE BENEDETTI e DAVIDE PALMIERI;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 19/03/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2019 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale MATERA

MARCELLO, che ha concluso per l’inammissibilità, o, in subordine,

per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Davide Palmieri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avvocato P.G. impugna la sentenza n. 6 del 19/03/2019 del Consiglio Nazionale Forense, notificata presso il medesimo il 13/05/2019, con cui è stato dichiarato estinto il procedimento seguito all’impugnazione della condanna, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e con decisione depositata il 10/07/2015, alla sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per un anno.

2. In particolare, il P. era stato incolpato – a seguito di esposto del (OMISSIS) di tale U.A. – di essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza, dignità e decoro perchè, pur ricevendo il pagamento delle somme indicate nell’atto di precetto notificato all’esponente, aveva promosso azione esecutiva nei confronti di quest’ultimo; ed in particolare perchè, a seguito di notifica di atto di precetto per l’importo di Euro 59.663,18 il (OMISSIS), l’esponente aveva trasmesso al proprio nuovo legale copia di tre assegni circolari per l’ammontare di Euro 55.583,48, somma inferiore di Euro 4.079,70 a quella indicata nel precetto, somma di cui al pignoramento presso terzi notificato al medesimo esponente da estranei al rapporto professionale per crediti da questi ultimi vantati nei confronti dell’Avv. P., precedente difensore del Sig. U.; mentre, inviato fax il 7/11/2011 all’Avv. P. con allegata copia degli assegni e precisato che la somma veniva versata con riserva ed animo di ripetizione – tenuto conto del procedimento ancora pendente davanti alla Corte di Appello di Milano e con tutte le riserve in ordine a quanto dovuto – ed al solo scopo di evitare procedure esecutive, venendo meno ai doveri di correttezza, lealtà e decoro l’Avv. P., dopo l’avvenuto integrale pagamento, aveva intentato pignoramento presso terzi in danno dell’ U. il (OMISSIS) a scopo denigratorio dell’immagine di detto esponente.

3. In esito all’impugnazione al Consiglio Nazionale Forense, questo dapprima rilevò, con ordinanza 21/06/2018, la sottoposizione del difensore dell’incolpato, avv. P.D., a sospensione disciplinare dall’esercizio della professione, così dichiarando l’interruzione del procedimento; e poi, all’udienza 17/01/2019, nessuno comparendo per il ricorrente ed avendo il P.G. chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dichiarò l’estinzione del procedimento, sul preliminare rilievo della mancata riassunzione del processo nel termine legale di tre mesi in relazione all’interruzione dichiarata con la richiamata ordinanza.

4. Il P. propone ricorso per cassazione con atto notificato a mezzo p.e.c. addì 01/07/2019 ed articolato su sette motivi con preliminare istanza di sospensione, al quale non resiste alcuno degli intimati ed al quale è, evidentemente per la complessiva definizione, seguita fissazione dell’udienza pubblica di discussione per il 17/12/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente formula sette motivi, ad essi premettendo una sorta di sintesi, del seguente letterale tenore:

– primo motivo (poi rubricato “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione alla disciplina del procedimento disciplinare avvocati – inesistenza di ipotesi di interruzione – anche in relazione agli artt. 299 e ss. c.p.c.”), la cui sintesi è a pag. 3 del ricorso nei letterali sensi di cui appresso: “non è applicabile ai procedimenti disciplinari l’istituto della interruzione: non esistono precedenti in materia, eccezion fatta quelli che confermano l’inesistenza di siffatta normativa”;

– secondo motivo (poi rubricato “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione alla disciplina del procedimento disciplinare avvocati – inconcepibilità di ipotesi di interruzione nel procedimento ex officio – in relazione anche agli artt. 299 e ss. c.p.c.”) la cui sintesi è a pag. 3 del ricorso nei letterali sensi di cui appresso: “se esistesse una ipotesi di interruzione, l’iniziativa della prosecuzione del processo disciplinare spetta all’ufficio; è fatto notorio, nel senso di ampiamente illustrato, che le parti non possono rinunciare all’esposto, accomodarsi in quale modo”;

– terzo motivo (poi rubricato “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – inesistenza della notifica – in relazione agli artt. 137 e ss. c.p.c.”), la cui sintesi è a pag. 4 del ricorso nei letterali sensi di cui appresso: “per quanto attiene all’inverosimile ipotesi di interruzione del procedimento l’evento-ordinanza non risulta notificata in maniera rituale, assolutamente illegittima, ovvero proviene da pec non istituzionale con la conseguenza che non ha alcun effetto interruttivo”;

– quarto motivo (poi rubricato “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione alla disciplina del procedimento disciplinare avvocati – conseguenze della inesistenza e inefficacia di ipotesi di interruzione – anche in relazione anche agli artt. 299 e ss. c.p.c.”), la cui sintesi è a pag. 4 del ricorso nei letterali sensi di cui appresso: “in ogni caso il verbale con il quale si dichiara l’interruzione del processo non essendo stato notificato al Procuratore generale, litisconsorte necessario, ha configurato la partecipazione del Procuratore generale all’udienza del 17 gennaio 2019 quale nuova iniziativa di impulso processuale con la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, non con la dichiarazione di estinzione, segno che intendeva ottenere una pronuncia sul processo e non la sua estinzione; per questo si deve osservare l’iniziativa deve essere tempestiva, in quanto non esiste alcuna disciplina del termine per riassumere (SIC) i processi disciplinari, se mai possano essere interrotti, termini che decorrono dalla notificazione, mai giunta”;

– quinto motivo (poi rubricato “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione alla disciplina del procedimento disciplinare avvocati – esistenza dell’atto di impulso processuale della parte incolpata – anche in relazione anche agli artt. 299 e ss. c.p.c.”), la cui sintesi è a pag. 5 del ricorso nei letterali sensi di cui appresso: “il ricorrente ha comunque assunto l’iniziativa volta alla “riassunzione” (istituto pur inesistente) con la notifica a mezzo pec al Consiglio Ordine avvocati di Milano, ovverosia al soggetto depositario dell’obbligo-dovere di trasmettere gli atti al CNF (mentre l’omessa notifica al procuratore è ritenuta sanabile anche all’udienza), oltre che allo stesso Consiglio Nazionale Forense”;

– sesto motivo (poi rubricato “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione alla disciplina del procedimento disciplinare avvocati – prosecuzione del giudizio – anche in relazione anche agli artt. 299 e ss. c.p.c.”), la cui sintesi è a pag. 5 ricorso nei letterali sensi di cui appresso: “a parte che non esiste una udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio disciplinare (come dire se è impossibile concepirne l’interruzione, è impossibile concepirne l’estinzione) anche a voler ritenere necessaria la partecipazione all’udienza con difensore munito dello ius postulandi, la prosecuzione del giudizio… appare viziata dalla mancata nomina di un difensore munito dello ius postulandi”;

– settimo motivo, privo finanche di rubrica, la cui sintesi è a pag. 6 del ricorso nei letterali sensi di cui appresso: “il merito del ricorso al CNF per l’impugnazione della decisione del Consiglio Ordine Avvocati di Milano non può essere esaminato in questa sede, se non per stigmatizzarne l’assoluta inconsistenza dell’incolpazione solo ai fini dell’annullamento con rinvio”.

2. E’ appena il caso di osservare, in via assolutamente preliminare, che, fissata l’udienza di discussione senza alcuna distinzione e pervenuta di conseguenza l’impugnazione alla decisione nel merito, non vi è più luogo a provvedere sull’istanza di sospensione, assorbita dalla compiuta definizione di tutte le doglianze nei sensi di cui subito appresso.

3. Invero, il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: per soddisfare il requisito imposto dal quale il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, come compiuta dal giudice di merito o comunque dalla sentenza gravata.

4. Occorre quindi che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (in tali espressi termini, v. Cass., ord. 03/02/2015, n. 1926; in precedenza, v., tra molte: Cass. 04/04/2006, n. 7825; Cass. 20/08/2004, n. 16360; Cass. 21/11/2001, n. 14728).

5. Se è vero poi che, per evitare formalismi non giustificabili neppure in sede di legittimità – alla stregua della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (soprattutto Corte EDU, sez. I, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, p.p. 42-44; pronuncia già richiamata a partire da Cass. ord. 07/12/2016, n. 25074, e via via pure da queste Sezioni Unite in numerose altre pronunce, fra le ultime delle quali Cass. Sez. U. 25/03/2019, n. 8312), per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, non è indispensabile che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso, è comunque pur sempre necessario, benchè sufficiente, che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi (Cass. 28/06/2018, n. 17036).

6. E comunque occorrerebbe pur sempre che l’esposizione dei fatti desunta dal testo dei motivi possedesse connotati tali da rendere quanto meno intelligibile le coordinate e le caratteristiche della controversia agitata nei gradi di merito e poi decisa col provvedimento gravato, escludendo che possa o debba questa Corte sceverare dal coacervo indistinto delle allegazioni e dei contenuti del ricorso i presupposti delle censure mosse e quindi l’esatto ambito del giudizio ad essa richiesto.

7. E, nella specie, non si conosce nulla del contenuto dell’ordinanza di interruzione e segnatamente delle ragioni e dei riferimenti oggettivi e temporali presi a riferimento, nè dello sviluppo ad essa successivo, tra cui i determinanti atti posteriori alla sua pronuncia, all’infuori di frammentari, disorganici, incompleti e confusi richiami ad una sua notificazione o a non meglio specificate ragioni di assenza del difensore e dell’incolpato all’udienza al cui esito è stata resa la sentenza oggi impugnata.

8. Per di più, per la maggior parte degli atti via via richiamati, manca l’indicazione in ricorso, quando non anche quella adeguata di contenuto e modalità di comunicazione, della circostanza della relativa data, determinante anche ai fini della stessa astratta impostazione della verifica della correttezza della tesi difensiva.

9. Ed a questi fini risulta irrilevante la formulazione del settimo motivo come dichiaratamente sostitutivo dell’esposizione del fatto, poichè esso non colma proprio per nulla quelle lacune e, per di più, si riferisce in termini totalmente vaghi al merito delle contestazioni a suo tempo mosse all’incolpazione oggetto del procedimento disciplinare e a fatti ad esso precedenti o da esso presupposti, tanto da lasciare il ricorso privo di ordinata ed adeguata esposizione dei fatti di causa rilevanti, se non determinanti, relativi appunto al procedimento ed al suo sviluppo.

10. Tanto preclude la disamina dei singoli motivi di ricorso, dovendo di questo, nel suo complesso, dichiararsi l’inammissibilità.

11. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità per la mancanza di attività difensiva delle controparti.

12. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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