Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2089 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/01/2021), n.2089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

SIFI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Casetta Mattei n. 239, presso

lo studio dell’Avv. Sergio Tropea e rappresentata e difesa, per

procura a margine del ricorso, dall’Avv. Vincenzo Taranto.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 312/34/12 della Commissione

tributaria regionale della Sicilia – sezione distaccata di Catania,

depositata in data 1 ottobre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della SIFI S.P.A. di avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP dell’annualità 2003, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla Società perchè tardivo.

Per la cassazione della sentenza SIFI S.p.A. proponeva ricorso, affidandolo a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, fissata per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., la ricorrente depositava memoria, con allegati documenti relativi alla definizione della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito nella L. n. 225 del 2016, e chiedeva dichiararsi estinto il giudizio ai sensi della normativa citata.

A seguito di ordinanza interlocutoria del 26 giugno 2019 con la quale la Corte onerava la ricorrente, ex art. 372 c.p.c., alla notificazione degli atti allegati all’Agenzia delle entrate, la Società provvedeva all’incombente e il ricorso veniva nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

la Società, premesso di essere stata destinataria a seguito della sentenza di secondo grado impugnata con il ricorso per cassazione, di cartella di pagamento ha depositato in atti: istanza di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, presentata il 21.4.2017, comunicazione da parte del competente Agente della riscossione degli importi ratealmente dovuti per la rottamazione dei ruoli, nonchè cinque rav attestanti il pagamento delle cinque rate concordate. Ha chiesto, quindi, che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio.

Dalla documentazione versata in atti, e debitamente notificata, a seguito di ordinanza di questa Corte, all’Agenzia delle entrate, emerge che, con riferimento all’avviso di accertamento oggetto di giudizio, venne emessa la cartella n. (OMISSIS) portata dal ruolo n. (OMISSIS).

Per tale cartella la ricorrente ha presentato istanza di definizione e l’Agente di riscossione ha provveduto alla rituale comunicazione con l’importo dovuto e la rateizzazione dello stesso. Risultano, altresì, allegati in atti rav corrispondenti alle cinque rate previste nella comunicazione dell’Agente della riscossione. Ne consegue, in applicazione dei principi sanciti da Cass. n. 24083 del 03/10/2018, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modificazioni in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente; deve, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

Il costo della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

Nell’ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr. Cass. n. 14782 del 07/06/2018).

PQM

Dichiara estinto il giudizio, per rinuncia, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

 

 

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