Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2089 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2089 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26694 del ruolo generale
dell’anno 2016, proposto
da
LO SURDO Massimo (C.F.: LSR MSM 72M24 L219W)
rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Forno (C.F.: FRN
PLA 63P27 L219R)
-ricorrentenei confronti di
GHETTI Alessandro (C.F.: GHT LSN 74R08 L219C), in
qualità di tutore di FALLETTI Margherita (C.F.: FLL MGH
26S42 I781X)
rappresentato e difeso dall’avvocato Vitantonio Piemonte
(C.F.: PMN VNT 67P19 D390G)
-controricorrentenonché
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D’APPELLO DI TORINO
-intimatiper la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino n. 602/2016, pubblicata in data 13 aprile 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 4 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa

Ric. n. 26694/2016 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 1 di 6

Data pubblicazione: 29/01/2018

Massimo Lo Surdo ha proposto opposizione all’esecuzione e
agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nel corso di una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti
dall’amministratore di sostegno e legale rappresentante di
Margherita Falletti sulla base di una sentenza penale di condanna al risarcimento dei danni derivanti dal reato di circonvenzione di incapace. Nel giudizio si è costituita Margherita

vore del quale ha dedotto di avere rimesso il debito azionato.
Il Tribunale di Torino ha rigettato l’opposizione.
La Corte di Appello di Torino, rilevata l’inammissibilità del gravame con riguardo ai motivi di opposizione agli atti esecutivi
(art. 617 c.p.c.), ha confermato la decisione di primo grado in
relazione al’opposizione all’esecuzione proposta ai sensi
dell’art. 615 c.p.c..
Ricorre il Lo Surdo, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso il tutore della Falletti, Alessandro
Ghetti.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il
decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «illegittimità
della procedura esecutiva sia per la violazione dell’art. 404

Ric. n. 26694/2016 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 2 di 6

Falletti, in proprio, aderendo alle ragioni dell’opponente, in fa-

c. c., dell’art. 407 c. c. e dell’art. 410 c. c. che dei principi cardine dell’istituto dell’amministrazione di sostegno».
Con il secondo motivo si denunzia «improcedibilità della procedura esecutiva a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010
n. 28»
I primi due motivi del ricorso sono manifestamente inammis-

Le censure in essi esposte non sono rivolte direttamente e
specificamente nei confronti della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente ad affermare (peraltro in modo del tutto
generico) l’illegittimità e l’improcedibilità della procedura esecutiva, senza neanche chiarire, in violazione dell’art. 366,
comma 1, n. 6, c.p.c., se le relative questioni erano state poste nei gradi di merito, se erano state decise dal giudice di
primo grado e se (ed in che termini) la decisione era stata eventualmente oggetto di gravame.
Non è possibile pertanto scrutinare nel merito detti motivi di
ricorso, per l’evidente difetto di specificità dell’impugnazione.
2. Con il terzo motivo si denunzia «incompatibilità dei giudici
secondo l’art. 51 c.p.c.».
Anche questo motivo è manifestamente inammissibile, oltre
che manifestamente infondato.
È sufficiente osservare che il ricorrente non chiarisce neanche
se era stata proposta istanza di ricusazione dei giudici di appello, nei termini previsti dall’art. 52 c.p.c..
Inoltre il dedotto obbligo di astensione è ricondotto ad una
circostanza (pronunzia della sentenza di interdizione della Falletti) assolutamente non documentata, in palese violazione
degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.,
e che comunque non integra alcuna delle fattispecie previste
dall’art. 51 c.p.c..

Ric. n. 26694/2016 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 3 di 6

sibili.

3. Il quarto motivo è così rubricato: «in ordine all’estinzione
della pretesa creditizia per la sopraggiunta rimessione del debito dispositivo dell’art. 1236 c.c.».
Il motivo è manifestamente inammissibile.
Il ricorrente deduce che l’atto di rimessione del debito posto a
base della sua opposizione all’esecuzione sarebbe stato erroneamente ritenuto, nella sentenza impugnata, oggetto di an-

sumibilmente) in data 9 maggio 2011, e poi di successiva conferma da parte della corte di appello in data 8 giugno 2012.
Il motivo non coglie la ratio decidendi della pronunzia impugnata, nella quale non si afferma affatto che l’atto di rimessione del debito da parte della Falletti è stato annullato dal
giudice tutelare, ma si dichiara espressamente la nullità e
l’assoluta inefficacia dello stesso, sia in quanto ritenuto incompatibile con le disposizioni dettate in sede di apertura
dell’amministrazione di sostegno, sia perché nullo ai sensi
dell’art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, in
quanto frutto del reato di circonvenzione di incapace.
Le effettive ragioni poste dalla corte di appello alla base della
decisione non risultano specificamente censurate, e dunque
anche il motivo di ricorso in esame non può ritenersi ammissibile.
4. Con il quinto motivo si denunzia «mancato rispetto della
previsione di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. e di cui all’art.
497 c.p.c. da parte dell’esecutante».
Anche quest’ultimo motivo è manifestamente inammissibile.
Esso riguarda motivi qualificabili come opposizione agli atti
esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto attinenti a
questioni di regolarità della procedura esecutiva.
In relazione a detti motivi la corte di appello non si è affatto
pronunziata nel merito, essendosi limitata a dichiarare (del
tutto correttamente) inammissibile il gravame, in ragione delRic. n. 26694/2016 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 4 di 6

nullamento da parte del GT (e cioè del giudice tutelare, pre-

la esclusiva proponibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso le sentenze in materia di opposizione agli atti
esecutivi.
Dunque, anche sotto questo aspetto, il ricorso non coglie la
ratio decidendi della pronunzia impugnata ed è di conseguenza manifestamente inammissibile.
5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c..
Il ricorso è stato infatti giudicato manifestamente inammissibile (oltre che, almeno in parte, manifestamente infondato), e
dunque l’impugnazione risulta proposta da parte ricorrente
con colpa grave, dovendosi certamente ritenere in una siffatta
ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le
giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte
risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 – 01), sulla base
della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi palesemente infondate, e comunque di avanzare una impugnazione
di legittimità non suscettibile di accoglimento.
La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella
misura di C 10.000,00 (importo pari a quello liquidato per le
spese del giudizio di legittimità), in favore della parte controricorrente.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto

dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
Ric. n. 26694/2016 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 5 di 6

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di
legittimità in favore della parte controricorrente, liquidandole in complessivi C 10.000,00, oltre C 200,00 per
esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
condanna il ricorrente a pagare in favore della parte

sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2017.

Il presidente
Adelaide AMEN DOLA
e

k/iN

controricorrente l’ulteriore importo di C 10.000,00, ai

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA