Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20889 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 17/10/2016), n.20889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 505/2013 proposto da:

T.F. (OMISSIS), T.S., TA.FA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN SABA 7, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO MAGLIO, che li rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ACEA SPA, in persona del suo Procuratore Speciale Avv.

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso

lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore

dott. M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCIORTINO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA

SCIORTINO giusta procura in calce al controricorso;

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIROLI 24,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE IURILLI, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

F.V., UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA, INA ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2364/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato SERGIO MAGLIO;

udito l’Avvocato ENRICO FASOLA per delega;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO SCIORTINO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE IURILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 4.5.2012 n. 2364, rigettava l’appello proposto da T.F., T.S. e Ta.Fa. – in qualità eredi di T.T. -, confermando la decisione di prime che aveva rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni derivati da incendio propagatosi da immobile in custodia a F.V. ed ubicato nello stabile del Condominio in (OMISSIS), per difetto di prova sulla consistenza e natura dei danni subiti dai locali nei quali il T., poi deceduto, esercitava attività commerciale, in quanto i documenti prodotti dai danneggiati erano del tutto generici, e non evidenziavano un nesso di relazione causale con l’incendio.

Avverso la sentenza di appello i T. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale deducono il vizio di violazione dell’art. 1226 c.c.. Resistono con controricorso P.E., ACEA s.p.a. ed il Condominio.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

I ricorrenti ed ACEA s.p.a. hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva il Collegio, pregiudizialmente, che il ricorso non risulta ritualmente notificato all’intimato F.V. – individuato nella sentenza di appello quale unico ed esclusivo responsabile del danno subito dai ricorrenti – essendo stata eseguita la notifica in data 20.12.2012 dall’Ufficiale giudiziario “presso lo studio dell’avv. R.G.”, indicato come difensore domiciliatario, in (OMISSIS) (cfr. relata di notifica indicante i relativi dati, compilata dal procuratore dei ricorrenti: ricorso pag. 29) ed essendo stata rifiutata la consegna della copia del ricorso dall’avv. R. – come risulta dalla relata redatta dall’Ufficiale giudiziario – che ha dichiarato di avere rinunciato al mandato. Peraltro sia nella intestazione della sentenza di appello impugnata, sia nella intestazione dello stesso ricorso per cassazione, risulta invece indicato che F.V. era assistito nel giudizio di merito dall’avv. A.M., domiciliataria con studio in (OMISSIS), alla quale il ricorso non risulta essere stato successivamente notificato.

2. 11 Collegio in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trova fondamento nella interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 276 c.p.c., in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., dovendo la tutela giurisdizionale risultare effettiva e spedita per le parti in giudizio), ritiene che la causa possa essere decisa, indipendentemente dalla integrazione del contraddittorio nei confronti del F., risultando manifestamente infondato il motivi di ricorso. Deve infatti ribadirsi il principio di diritto secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, dispone la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; id. Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).

3. 11 motivo con il quale i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 1226 c.c. è manifestamente infondato.

4. La Corte d’appello ha correttamente applicato la regola dell’art. 2056 c.c., comma 1, che richiama l’art. 1226 c.c. – secondo cui “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”-, conformemente alla consolidata interpretazione che di tale norma ha dato questa Corte, per cui l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicchè grava sulla parte interessata l’onere di provare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 20990 del 12/10/2011; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. M del 08/01/2016).

L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo, infatti, non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare: non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10607 del 30/04/2010).

La applicazione del criterio di liquidazione in via equitativa non esonera, quindi, la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'”iter” della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13288 del 07/06/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016), atteso che, come è stato puntualmente rilevato da questa Corte, la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico sussiste finanche nelle ipotesi di danno “in re ipsa”, in cui la presunzione si riferisce solo all'”an debeatur”, e non anche alla entità del danno ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione dello stesso per equivalente pecuniario (cfr. Corte Cass. Sa. 2, Sentenza n. 16202 del 18/11/2002), e tenuto altresì conto che, per quanto nell’operare in concreto la valutazione equitativa, il giudice di merito non sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata dell’ammontare del danno liquidato, egli è tenuto tuttavia a fornire adeguata indicazione del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento ed a precisare i criteri assunti a base del procedimento valutativo, restando in ogni caso escluso che la valutazione del danno così operata possa essere palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 16992 del 18/08/2005).

Da tali premesse discende che la contestazione della non conformità a diritto dell’attività del Giudice che ha ritenuto insussistenti i presupposti legali per procedere alla liquidazione equitativa del danno, richiede, pertanto, che la parte provi che sia “obiettivamente impossibile” o “particolarmente difficile” dimostrare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18804 del 23/09/2015).

5. Tanto premesso, i ricorrenti non hanno neppure individuato le ragioni di particolare difficoltà incontrate nel fornire al Giudice gli elementi, finanche minimi, per poter procedere ad una commisurazione del danno patrimoniale, essendosi limitati soltanto a riprodurre massime giurisprudenziali ed a riferire mere generiche ipotesi in cui è dato ravvisare i presupposti legali sopra indicati, senza alcuna specifica attinenza con il caso concreto. Per il resto i ricorrenti adducono a sostegno della oggettiva impossibilità di esatta dimostrazione del “quantum”, la “ovvia contestazione” formulata dal F. nel giudizio di merito, secondo cui la riduzione dei ricavi subita dall’esercizio commerciale poteva essere indifferentemente ascritta oltre che all’incendio anche “alle modalità con le quali l’esercizio era stato restaurato o riparato, o alla sopravvenuta concorrenza di altri esercizi pubblici”.

L’argomento esposto è, evidentemente, inconferente con la denunciata violazione dell’art. 1226 c.c., posto che la applicazione del criterio equitativo di liquidazione del danno (quantum), presuppone già risolta la questione della individuazione del fatto causativo del danno (an), sicchè la difficoltà della prova del “quantum” non va collegata alla ipotetica individuazione di altre (concorrenti) cause che hanno o possono aver contribuito alla determinazione del pregiudizio patrimoniale, quanto piuttosto alla individuazione di elementi circostanziali intesi ad esprimere il valore in moneta delle conseguenze negative (nella specie danni materiali subiti dai locali commerciali; riduzione dei ricavi commerciali) subite a causa dell’illecito extracontrattuale, in sostanza di quegli elementi che consentano di quantificare un “valore differenziale” – espresso in moneta – tra la situazione patrimoniale del danneggiato, precedente e successiva all’evento dannoso.

La Corte d’appello, non ha – diversamente da quanto opinano i ricorrenti – rigettato la domanda per incertezza sulla rilevanza causale del danno, avendo invece definitivamente accertato la esclusiva responsabilità extracontrattuale del F. nella generazione e propagazione dell’incendio che ha danneggiato i locali commerciali degli attuali ricorrenti. La Corte ha invece rigettato la domanda per difetto di prova sul quantum, in quanto i danneggiati avevano omesso di produrre in giudizio la documentazione fiscale o commerciale successiva all’evento (produzione certamente possibile essendo tali documenti nella disponibilità della parte) attestante i ricavi prodotti, ed ha ritenuto di non poter verificare, alla stregua soltanto della dichiarazione fiscale presentata per l’anno d’imposta precedente il sinistro, quale variazione negativa avesse subito l’attività commerciale e dunque quale fosse effettivamente la entità della riduzione dei ricavi determinata dalla temporanea interruzione dell’attività economica nelle more del ripristino dei locali danneggiati: la decisione della Corte deve ritenersi conforme a diritto, in quanto la disponibilità, per i danneggiati, degli elementi documentali (fiscali e contabili) necessari a consentire la esatta quantificazione del danno, escludeva – nel caso di specie – che ricorressero i presupposti di “oggettiva impossibilità” o di “particolare difficoltà” della prova che legittimavano l’applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c..

6. Quanto alla statuizione del Giudice di appello che ha escluso il ricorso al criterio equitativo anche in relazione alla quantificazione patrimoniale dei danni materiali subiti dai locali commerciali, avendo ritenuto inidonee le fatture prodotte in giudizio “per lavori di arredamento” ad accertare la esatta commisurazione della entità del danno patrimoniale, da un lato, difettando qualsiasi riscontro della situazione dei locali anteriore al sinistro (circostanza che bene avrebbe potuto essere provata in giudizio, mediante prova per testi o eventuale documentazione fotografica in possesso della parte danneggiata) e, dall’altro, non essendo possibile determinare la congruità della spesa sostenuta per la riparazione dei danni neppure in base al fatto “notorio” – ex art. 115 c.p.c., comma 2 – della potenzialità lesiva dell’incendio, in mancanza di descrizione nelle fatture delle opere e dei lavori di riparazione eseguiti, osserva il Collegio che alcuna specifica critica viene rivolta dai ricorrenti alla affermazione della insussistenza dei presupposti di oggettiva impossibilità o particolare difficoltà nel fornire gli elementi di comparazione e valutazione richiesti dalla Corte territoriale per poter commisurare, in via equitativa, l’ammontare del danno patrimoniale.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, osserva il Collegio che i ricorrenti hanno chiaramente specificato di propone il ricorso esclusivamente contro F.V., unico responsabile del danno (giusta accertamento passato in giudicato della Corte d’appello) avendo dichiarato “espressamente di dare acquiescenza alle statuizioni nei confronti degli altri convenuti e chiamati in causa”.

Contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti Condominio ed ACEA, la proposizione contenuta nelle conclusioni del ricorso “Con vittoria delle spese……e refusione di quelle dovute alle altre parti dei gradi di merito”, non può indurre a ritenere che la impugnazione per cassazione sia stata proposta anche contro i predetti resistenti, sia in quanto appare manifestamente illogica (e dunque frutto di mera svista) la richiesta di refusione delle spese nei confronti dei soggetti rimasti vittoriosi nella causa di merito con statuizioni alle quali gli attuali ricorrenti hanno prestato espressa acquiescenza; sia in quanto il ricorso per cassazione non investe il capo della sentenza di appello che esclude la responsabilità del Condominio, nè investe il capo della sentenza di appello che aveva accertato, nei confronti di ACEA chiamata in causa dal F., la mancata estensione da parte dei T. della domanda di condanna al risarcimento dei danni, elementi questi che depongono inequivocamente per la notifica del ricorso alle altre parti in causa, diverse dal F., ai soli fini della “litis denuntiatio”.

In conseguenza – non avendo svolto il F. difese nel giudizio di legittimità ed essendo stato notificato il ricorso al Condominio ed all’ACEA ai soli lini di comunicazione della lite – nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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