Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20889 del 07/09/2017
Cassazione civile, sez. I, 07/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.07/09/2017), n. 20889
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27302/2011 proposto da:
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore dott.
B.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 41, presso
l’avvocato Patti Salvatore, rappresentato e difeso dall’avvocato
Balestra Luigi, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa;
– intimata –
e contro
Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 44, presso l’avvocato Santoro
Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ghigi
Romualdo, giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore dott.
B.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 41, presso
l’avvocato Patti Salvatore, rappresentato e difeso dall’avvocato
Balestra Luigi, giusta procura in calce al ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso il decreto del TRIBUNALE di RIMINI, depositato il 07/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.
Fatto
RILEVATO
– che è stato proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Rimini il 7 ottobre 2011, il quale ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo depositato in data 11 febbraio 2011, proposta dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in relazione alla disposta ammissione, in via privilegiata, del credito di Euro 5.588.459,28, vantato dalla Banca Malatestiana Credito Cooperativo soc. coop. a r.l. con riguardo al contratto di mutuo fondiario di Euro 6.500.000,00, stipulato tra la società e la banca il 21 dicembre 2007, garantito da ipoteca di Euro 13.000.000,00 gravante su terreno e sovrastanti fabbricati in costruzione;
– che ha resistito la banca intimata con controricorso, proponendo ricorso incidentale;
– che in data 22 maggio 2017 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso con firma per accettazione della controparte.
Diritto
RITENUTO
– che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894);
– che le parti hanno concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara il giudizio estinto con compensazione per intero fra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017