Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20889 del 02/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20889 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 13738-2012 proposto da:
SOTTILE CARMELO

sr-rcm-L58M0 C3471, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio

Cu.

dell’avvocato NATALE CARBONE, che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 02/10/2014

contro
ROSSETTI ANTONIA MARIA ASSUNTA, elettivamente
domiciliata in ROMA, [presso la CORTE DI CASSAZIONEUMN
rappresentata e difesa dall’avv. PANUCCIO ALBERTO, giusta
mandato a margine del controricorso;
– co.ntroricorrente avverso la sentenza n. 296/2011 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA dell’1.12.2011, depositata il 05/12/2011;

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2014 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Angelo Colucci (per delega avv.

Natale Carbone) che si riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 13738 sez. M3 – ud. 12-06-2014
-2-

13738/2012

Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – E’ impugnata, con ricorso per cassazione, la sentenza

5.12.2011 in materia di risoluzione contratto di affitto.
Il ricorso per cassazione è improcedibile.
La sentenza impugnata con il ricorso per cassazione è stata
notificata il 2.3.2012, così come afferma il ricorrente nello
stesso ricorso.
Ma il ricorrente non risulta avere rispettato il disposto di
cui all’art. 369, secondo comma n. 2 c.p.c. – che prevede che
sia onere del ricorrente – al fine di evitare la sanzione di
improcedibilità del ricorso proposto – depositare, entro il
termine di cui al primo coma della stessa norma, copia della
decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove
questa sia avvenuta.
La previsione è,infatti, funzionale al riscontro, da parte
della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza
pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del
rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della
tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il
quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è
esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine
breve ( S.U. ord. 16.4.2009 n. 9005).

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Della Corte d’Appello di Reggio Calabria depositata il

13738/2012

Le Sezioni Unite con l’ordinanza richiamata, nell’enunciare
il principio di diritto esposto, hanno affermato che
nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente – come nella
specie – od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata

autentica della sentenza impugnata senza la relata di
notificazione, il ricorso per cassazione deve essere
dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la
declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la
produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel
rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ.,
applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al
primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi,
invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non
contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del
controricorrente ovvero del deposito, da parte sua, di una
copia con la relata o della presenza di tale copia nel
fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività
dell’impugnazione.
Viceversa, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione
non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata,
la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente
abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cd.
termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo
all’accertamento della sua osservanza.

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gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia

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Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per
le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o
del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era
stata notificata ai fini del decorso del termine di

riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine
breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia
ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza
impugnata (con la relata) entro il termine di cui al primo
coma dell’art. 369 c.p.c..
In mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso
che il riscontro della improcedibilità precede quello
dell’eventuale inammissibilità.
Ed è questa ultima ipotesi quella che si è verificata con
riferimento al caso in esame.
Il ricorrente ha dichiarato – in ricorso – che la sentenza
gli era stata notificata il 2.3.2012, ma non ha depositato
copia autentica della sentenza impugnata con la relata di
notificazione, ma soltanto – allegata al ricorso – una copia
senza relata.
Né un tale adempimento – pur nella sua irrilevanza – risulta
essere stato posto in essere dalla resistente.
Infatti, in quest’ultimo caso anche l’eventuale adempimento,
ad opera della parte che non vi era onerata, non vale – per
le ragioni esposte – a superare la sanzione di

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impugnazione, la Suprema Corte, indipendentemente dal

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improcedibilità del ricorso, posto che non risulta in atti
che l’attuale ricorrente abbia, nei termini prescritti,
depositato copia autentica della sentenza impugnata con la
relata di notificazione, ma soltanto una copia autentica

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato improcedibile.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il
ricorrente è stato ascoltato in camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti
nella memoria che non alterano le conclusioni raggiunte per
le ragioni che precedono, senza che alcun rilievo possa
attribuirsi alla documentazione successivamente prodotta
perché tardiva – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto
esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in
dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese che liquida in

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della stessa senza relata.

13738/2012

complessivi E 3.200,00,di cui E 3.000,00 per compensi, oltre
spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2014, nella camera

di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema

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