Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20888 del 30/09/2020
Cassazione civile sez. II, 30/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 30/09/2020), n.20888
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20249/2019 proposto da:
J.I., rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERIO, e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO depositato il
30/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/03/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino del Gambia, interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, sezione distaccata di Campobasso, con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione, internazionale e umanitaria. Nel ricorso introduttivo del giudizio di merito il ricorrente invocava espressamente il riconoscimento della sola protezione umanitaria.
Con il decreto impugnato la domanda veniva rigettata.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione J.I. affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 50-bis e 50-ter e 50-quater c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe deciso in composizione collegiale, applicando il rito previsto per i giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale, senza considerare che nel caso specifico era stata invocata la concessione della sola protezione umanitaria, onde il giudizio era soggetto al rito sommario “ordinario” previsto dall’art. 702 c.p.c..
La censura è fondata.
Merita di essere ribadito il principio secondo cui “Nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, successivamente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3 lett. a), convertito con modificazioni nella L. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex artt. 281-bis c.p.c. e segg., o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis c.p.c. e segg. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclama bilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16458 del 19/06/2019, Rv. 654637).
Nel caso di specie con il ricorso introduttivo del giudizio di merito il ricorrente aveva richiesto espressamente il riconoscimento della sola tutela umanitaria, avendo peraltro cura di specificare che la controversia avrebbe dovuto essere trattata “nelle forme dell’art. 702-bis c.p.c.” (cfr. pag. 1 del ricorso al Tribunale). L’errore processuale in cui è incorso il giudice di merito ha comportato, per il ricorrente, la trattazione innanzi il collegio, secondo il rito di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, di un giudizio che avrebbe invece dovuto essere deciso in composizione monocratica, con ordinanza soggetta ad impugnazione. L’errore ha comportato per il ricorrente la perdita di un grado di giudizio, con conseguente compressione ingiustificata del suo diritto di difesa. Dal che consegue l’accoglimento della censura in esame, la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, in persona di diverso giudice, che dovrà deciderla in composizione monocratica, nelle forme di cui agli artt. 281-bis c.p.c. e segg., o, ricorrendone i presupposti, secondo il rito sommario di cognizione ex artt. 702-bis c.p.c. e segg..
Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, in persona di diverso giudice, in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020