Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20887 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 21/07/2021), n.20887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3992/2016 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico,

92, presso lo studio dell’Avvocato Luca Giusti, che lo rappresenta e

difende anche disgiuntamente con l’Avvocato Loriana Zanuttigh, per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica e legale

rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Roma, Via N.

Porpora, 16, presso lo studio dell’Avvocato Emanuela Quici, e

rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonella Forloni,

dell’Avvocatura regionale come da procura speciale in calce al

ricorso e Delib. Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 4827;

– controricorrente –

nonché

Provincia di Pavia, in persona del Presidente in carica, legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Sesto

Rufo, 23, presso lo studio dell’Avvocato Lucio Valerio Moscarini, e

rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Roccioletti, per

procura speciale in calce al controricorso e Delib. Giunta

Provinciale 10 marzo 2016, n. 29;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4258/2015,

depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

RITENUTA

L’opportunità di rimettere la causa alla pubblica udienza ed al contraddittorio delle parti il tema del rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267, comma 3, TFUE, alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, in ordine alla interpretazione del “Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo” e del “Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità” in rapporto con la normativa nazionale (D.M. Politiche Agricole e Forestali 18 dicembre 1998, n. 494, contenente, “Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell’erogazione di contributi per l’esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi”) rispetto ad una misura interna che stabilisca la decadenza totale del produttore agricolo, con efficacia retroattiva dagli aiuti comunitari, in quanto “indebitamente percetti” (art. 4 Reg. Euratom cit.), nell’ipotesi di riduzione del 20% della superficie del bosco impiantato.

Diritto

RITENUTO

il rilievo nomofilattico della questione.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza avanti alla Sezione Prima Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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