Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20887 del 17/10/2016
Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 17/10/2016), n.20887
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18099/2013 proposto da:
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS) TARANTO, (OMISSIS) in
persona del Direttore Generale e Legale rappresentante pro tempore
Dott. S.V.F., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA G. PAISIELLO 40, presso lo studio dell’avvocato DAVID MORGANTI,
che la rappresenta e difende in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.S.A., D.S.E., DI.SC.AR., nella loro
qualità di marito e figlie nonchè eredi di S.M.,
domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati MICHELE MIRELLI giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento n. 58/2013 della CORTE D’APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 24/1/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/02/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato DAVID MORGANTI;
udito l’Avvocato MICHELE MIRELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Nel giudizio promosso dall’ASL (OMISSIS) di Taranto nei confronti di D.S.A. ed altri – pendente presso questa sezione con il numero di R.G. 16099/2013 -, i difensori di entrambe le parti hanno fatto pervenire, con atto datato 19.2.2016, istanza congiunta di rinuncia agli atti del giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti, con conseguente accordo per la totale compensazione delle spese.
Questa Corte, provvedendo in conformità, dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti del giudizio, con integrale compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016