Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20887 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/09/2017, (ud. 24/05/2017, dep.07/09/2017),  n. 20887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14421/2012 proposto da:

C.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Via del Corso n. 117, presso l’avvocato Tonello Aldo,

rappresentato e difeso dall’avvocato Polacco Angelo, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Simeri Crichi;

– intimato –

avverso la sentenza n. 440/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2017 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 19.4.2011, la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la decisione, con la quale il Tribunale di quella Città, giudicando su due giudizi riuniti, aveva rigettato la domanda di accertamento negativo proposta da C.F. nei confronti del Comune di Simeri Crichi, relativa a crediti per la fornitura d’acqua negli anni 1988-1990. La Corte ha, in particolare, rilevato che la mancata produzione in appello delle richieste di pagamento non consentiva di valutarne la fondatezza. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il C. con cinque motivi, illustrati da memoria. L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Col primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di non contestazione, per non avere il giudice d’appello considerato che l’ammontare della pretesa per i consumi d’acqua per ciascuno dei tre anni oggetto di domanda non era stata contestata dal Comune, ed anzi era stata assentita ex adverso negli scritti difensivi, talchè la Corte d’Appello poteva decidere nel merito della controversia e non limitarsi a prendere atto della mancata produzione delle richieste di pagamento del Comune.

3. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., per essergli stato addossato un onere probatorio che incombeva all’Amministrazione creditrice, avendo egli affermato che il Comune non aveva proceduto alle misurazioni del consumo dell’acqua, e, per le annualità 1988 e 1990, non aveva, neppure, indicato l’acqua che sarebbe stata consumata.

3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte d’Appello nel non esaminare la notifica del pagamento del canone acqua del 1989, oltre che il Delib. n. 3 della Giunta, contenuti nel fascicolo di parte del Comune di Simeri, ed il cui esame avrebbe consentito di determinate l’esatta entità della pretesa creditoria ed il consumo, per il medesimo anno 1989.

4. Col quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, per non esser stata valutata l’eccezione di prescrizione proposta in riferimento all’annualità 1988, richiesta, per la prima volta, l’11.7.1994, come dedotto con la citazione introduttiva e confermato in seno alla comparsa di costituzione e nella comparsa conclusionale avversarie.

5. Col quinto motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di documenti decisivi e delle richieste istruttorie. In relazione ai primi, il ricorrente deduce che, dal riepilogo annuale dell’acqua erogata nel periodo di riferimento e dal regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile, emergeva che i consumi erano meramente indicativi (riportando esattamente gli stessi mc 124.416, pari alla metà dell’intero territorio comunale) ed inoltre che erano state riscontrate irregolarità nel funzionamento del contatore, tanto che nel 1992 era stato sostituito ed aveva registrato consumi di appena mc. 4.640. In relazione alle seconde, il ricorrente afferma che, in sede d’appello, aveva dedotto interrogatorio formale su tali circostanze ed in via gradata, prova testimoniale, oltre che CTU, e su tali istanze istruttorie la Corte aveva immotivatamente taciuto.

6. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente, vanno accolti nei seguenti termini. La Corte territoriale ha ritenuto di non poter decidere sulle censure dell’appellante sul rilievo della mancata produzione delle richieste di pagamento, che non consentiva di conoscere l’esatto contenuto della pretesa creditoria. Ma, con tale perentoria affermazione, la Corte territoriale, anzitutto, non ha considerato che, per effetto delle difese svolte in prime cure dal Comune, diligentemente trascritte per autosufficienza e riportate pure nella narrativa della sentenza, sia l’ammontare della richiesta per la somministrazione dell’acqua che gli anni di riferimento non erano stati contestati, sicchè tali dati dovevano ritenersi acquisiti in giudizio, irrilevante essendo che l’Ente non si fosse costituito in appello. Inoltre, la Corte non ha compreso che dalle richieste di pagamento e dagli elementi in tesi ivi contenuti poteva semmai desumersi l’esistenza dei crediti e non già la loro inesistenza, che costituiva, appunto, l’oggetto del thema decidendum delle azioni proposte dal C..

7. Pertanto, se la statuizione sul merito della controversia non era affatto preclusa e doveva essere resa, appare lampante anche l’insufficienza della motivazione relativamente alle prove dedotte, laddove la mancata valutazione della prescrizione del credito relativo alla somministrazione dell’annualità 1988 risulta priva di giustificazione alcuna.

8. La sentenza va, in conclusione, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvederà,

anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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