Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20886 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. II, 30/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 30/09/2020), n.20886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20235/2019 proposto da:

H.N., rappresentato e difeso dall’avvocato ELISABETTA

STRUMIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 2256/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.N. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Bologna avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè il laboratorio di bar-pasticceria di famiglia, presso il quale lavorava, era stato distrutto mediante incendio da delinquenti della zona per impossessarsi dell’intero edificio, a seguito dell’incendio il fratello era morto ed il padre era rimasto seriamente ferito e la Polizia interessata da denunzia nulla aveva fatto per perseguire il delinquenti, sicchè egli avena lasciato il Pakistan per paura di ritorsioni dei banditi al fine di impedirgli di testimoniare.

Il Collegio felsineo ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto fatto dal richiedente protezione e, comunque, reputato che la vicenda, siccome narrata, ineriva a vicenda privata sicchè non concorrevano le condizioni, in forza delle quali è possibile riconoscere la protezione sussidiaria, mentre con riguardo alla protezione umanitaria faceva difetto la concorrenza di una condizione di vulnerabilità.

Il N. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale emiliano articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal N. è privo di pregio e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 10 e 13, poichè il Collegio felsineo non ebbe a ritenere credibile il racconto da lui reso in contrasto con i canoni prescritti ai fini della valutazione di credibilità, posti dalle norme indicate siccome violate.

In realtà il ragionamento critico svolto in ricorso si compendia nell’elaborazione di una ricostruzione alternativa tesa a lumeggiare la credibilità del racconto fatto deducendo, a svalutazione delle incongruità rilevate dal primo Giudice, fattori emozionali personali ovvero incomprensioni linguistiche od ancora atteggiamenti assunti da Commissari e Giudici in relazione alla tipologia del procedimento di natura seriale.

Viceversa il Collegio felsineo ebbe a puntualmente esaminare il narrato del N. e ad evidenziare le incongruenze tra le varie versioni rese che rendevano nel suo complesso inattendibile il racconto stesso e di conseguenza non esigibile l’intervento officioso in tema di acquisizione di ulteriori informazioni a conforto del narrato, siccome insegna il Supremo Collegio – Cass. sez. 1 n. 15794/19.

Pertanto la mera proposizione di tesi alternativa rispetto all’argomentazione esposta dal Giudice territoriale non configura il vizio di violazione di legge denunziato poichè il Tribunale ha rispettato i canoni posti dalle norme evocate a presidio della valutazione circa la credibilità del racconto reso dal richiedente asilo.

Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta violazione delle norme D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, poichè il Collegio felsineo ha, con motivazione viziata, ritenuto non concorrente alcuna condizione di vulnerabilità giustificante il riconoscimento dell’invocata protezione umanitaria. Anche detta censura si compendia in mera proposizione di tesi alternativa all’apprezzamento di fatto elaborato dal Tribunale enfatizzando la circostanza che il ricorrente lavorava in Italia ed un tanto appariva situazione di sicuro migliore rispetto alla sua eventuale condizione in caso di rimpatrio.

Tuttavia il Collegio felsineo – come per altro sottolineato dallo stesso ricorrente – ha puntualmente valutata l’attività lavorativa svolta in Italia dal N., ma ha anche evidenziato come e per l’inattendibilità del suo racconto e per la presenza in Pakistan della sua famiglia e per l’assenza di prospettazione di una sua specifica condizione di vulnerabilità, detto solo elemento positivo non consentiva – Cass. su n. 29459/19 – il riconoscimento dell’invocata protezione.

Dunque non si configura alcuna violazione delle norme evocate a sostegno della censura poichè il Collegio felsineo ha puntualmente operata la comparazione richiesta, rilevando l’assenza del necessario ricorrere di una specifica condizione di vulnerabilità.

Al rigetto dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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