Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20886 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 17/10/2016), n.20886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14823-2013 proposto da:

M.R., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, società soggetta ad attività di

direzione e coordinamento di UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA, già

FONDIARIA SAI SPA, a seguito di atto di fusione per incorporazione,

in persona della Procuratrice Speciale della Società

C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO RODOLFI,

FILIPPO MARTINI, giusta procura speciale del dr. Notaio

G.T., in (OMISSIS) il (OMISSIS), REP. n. (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

B.M., EDIL NORD SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 354/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/03/2013, R.G.N. 772/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO FERRARI;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

I FATTI

Nel gennaio del 2008 gli odierni ricorrenti, in qualità di congiunti del defunto M.D., convennero dinanzi al Tribunale di Bergamo B.M., la Edilnord s.r.l. e la SaSa Assicurazioni (rispettivamente conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice del veicolo investitore), chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’incidente nel quale aveva perso la vita il proprio congiunto.

Il giudice di primo grado, ritenendo provata la prevalente responsabilità del B., accolse la domanda.

La corte di appello di Brescia, investita delle impugnazioni hinc et rode proposte, le rigettò entrambe, limitandosi a correggere l’errore di calcolo contenuto nella sentenza di primo grado in punto di liquidazione del danno in favore dei fratelli del defunto, quantificandola in 8161 Euro.

Per la cassazione della sentenza della Corte lombarda gli appellanti in via principale hanno proposto ricorso sulla base di un unico, complesso motivo di censura.

Resiste la Milano Assicurazioni con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è pienamente fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

Il motivo merita integrale accoglimento. Risultano, difatti, viziate in diritto:

tanto l’affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale la lontananza geografica dai prossimi parenti debba ritenersi indice inequivoco dell’affievolimento, o addirittura della stessa persistenza, del legame familiare (come si legge al folio 7 della sentenza impugnata), non potendo ritenersi la maggiore o minor frequenza dei contatti diretti indice idoneo di per se solo a dimostrare l’intensità di un legame parentale, specie se il soggetto defunto si sia trasferito per necessità lavorative in un altro Paese, contribuendo al mantenimento della famiglia di origine – atteso che le stesse esigenze lavorative, finalizzate anche solo in parte al mantenimento della famiglia di origine, sarebbero ipso facto ostative alla pretesa “frequenza di contatti” -;

quanto la tesi secondo la quale il paese di origine della vittima sarebbe ulteriore parametro valutativo in pejus a fini liquidatori, volta che la misura del risarcimento “andrebbe adeguata al potere di acquisto della moneta dello Stato di residenza del danneggiato, poichè il costo della vita (nella specie, in (OMISSIS)), e quindi la possibilità di procurarsi soddisfazioni compensative, risulta notoriamente inferiore a quello dell’Italia” (così la Corte bresciana al folio 8 della sentenza impugnata) – quasi che la “compensazione” per la perdita di un figlio o di un fratello dipendesse dal potere di acquisto del danaro e dalla sua capacità di “compensazione” di perdite del tutto “incompensabili” economicamente. Va in proposito evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte, diversamente da quanto sembra ritenere il giudice di appello, che cita l’obsoleta e incondivisibile pronuncia di questa Corte (Cass. 1637/2000), ha, da tempo, mutato orientamento (a far data da Cass. 12099/2008; per tutte, funditus, Cass. 7932/2012), predicando la assoluta irrilevanza, a fini risarcitori, del luogo in cui il danneggiato vive e in cui utilizzerà il denaro ricevuto, avendo il risarcimento natura riparatoria e non sanzionatoria tout court, ed essendo il bene perduto (il rapporto parentale) un valore assoluto, e del tutto indipendente da qualsiasi collocazione socio-economico-geografica.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, anche alla luce dell’insegnamento delle stesse sezioni unite di questa Corte che, nell’affrontare il tema della quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale, ha chiaramente specificato che esso debba essere integrale, e non meramente simbolico.

E del tutto simbolica appare la somma di 8000 Euro liquidata per la perdita di un fratello.

Ovunque risieda il fratello sopravvissutogli.

Il ricorso è pertanto accolto, e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Brescia, che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Brescia in altra composizione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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