Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20886 del 12/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20886 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 20002-2007 proposto da:
CAMPANA EMANUELE FU ANTONIO CARMELO CMPMNL32A13F152S,
domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CILIENTO LORENZO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
494

AGRICOLA

VESUVIO

S.R.L.

in

persona

del

suo

amministratore unico sig. GRIMALDI SABATINO,
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

1

Data pubblicazione: 12/09/2013

dall’avvocato NOTARNICOLA VITO con studio in 70015
NOCI (BA), VIA CAVOUR 122, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 65/2007 del TRIBUNALE DI
BRINDISI SEDE DISTACCATA DI MESAGNE, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/03/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’inammissibilità;

05/04/2007, R.G.N. 47/2005;

Svolgimento del processo

Con sentenza del 5 aprile 2007 il Tribunale di Brindisi, ha
respinto l’opposizione agli atti esecutivi proposta da
Emanuele Campana con ricorso proposto il 2 febbraio 2005 per
l’annullamento del verbale di rilascio del 28 gennaio 2005 del

s.r.l. Agricola Vesuvio, disposto dall’ufficiale giudiziario
benché il Campana gli avesse prospettato il proponimento di
avanzare istanza al Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art.
610 cod. proc. civ. per ottenerne la sospensione
( dell’esecuzione sino all’esito del reclamo, da proporre dal
medesimo Campana avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi
di rigetto dell’istanza di sospensione dell’ esecuzione.
A fondamento della decisione il Tribunale ha affermato che la
questione non avrebbe potuto esser risolta dal G.E. ai sensi
dell’ art. 610 cod. proc. civ., perché la ratio di questa
norma è di rimuovere ostacoli materiali all’esecuzione e non
di rallentarla o sospenderla, e peraltro nella specie detta
istanza appariva pretestuosa perché non era neppure
documentato il reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies cod.
proc. civ., avverso il suddetto rigetto del cautelare, sì che
legittimamente l’ ufficiale giudiziario aveva proseguito nelle
operazioni e non trasmesso gli atti al G.E.
Avverso questa sentenza ricorre Emanuele Campana. Resiste la
s.r.l. Agricola Vesuvio.

3

fondo agrario, situato in Tenuta Verardi, intimatogli dalla

Motivi della decisione

1.- Con un unico motivo il ricorrente deduce: “Violazione e
erronea interpretazione dell’ art. 610 e 484 c.p.c. nonché
degli artt. 133 e segg. c.p.c. in relazione all’ art. 360 sub
l c.p.c. Vizio di motivazione da violazione di legge, in

cod. proc. civ. e 24 Costit. in relazione all’ art. 360 sub l
c.p.c.” e conclude ” Voglia la Corte di Cassazione ordinare
la cassazione della sentenza impugnata, con l’annullamento
dell’ eseguito rilascio oltre che del verbale dell’ ufficiale
giudiziario”.
Il motivo, riferentesi contestualmente alle diverse ipotesi
contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc.
civ., non è sorretto né dal requisito – forma di cui all’ art.
366 bis cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dal
D.lgs n. 40 del 2006, ratione temporis applicabile, che
richiede la formulazione di un quesito di diritto,

idoneo a

chiarire l’errore giuridico imputato alla sentenza impugnata
in relazione alla concreta controversia, e che non può la
Corte estrapolare dal contenuto del motivo, né dalla
necessaria

sintesi,

richiesta

dalla

medesima

norma

surrichiamata, tra gli elementi di fatto determinanti ai fini
della decisione favorevole al ricorrente, e il vizio logico
ritenuto dal medesimo.
Pertanto il ricorso è inammissibile.

4

relazione all’ art. 360 sub l e 5 c.p.c. Violazione art. l

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di

4.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Rom il 4 marzo 2013
Il Relatore

l Presidente

cassazione che liquida in complessivi euro 4.200 di cui euro

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