Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20886 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/09/2017, (ud. 10/05/2017, dep.07/09/2017),  n. 20886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24225/2011 proposto da:

Banca della Marca Credito Cooperativo soc. coop., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Gregoriana n. 56, presso l’avvocato Galoppi Giovanni, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Corletto Paolo,

Lillo Antonella, Malvestio Massimo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore Dott.

G.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Vescovio n. 21,

presso l’avvocato Manferoce Tommaso, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Pastorelli Renato, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il

19/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2017 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Banca della Marca ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento (OMISSIS), svolgendo tre motivi avverso il decreto emesso dal Tribunale di Treviso in data 19 luglio 2011 (Cron. 317; R.G. n. 900-92/2011).

Confermando la decisione assunta dal giudice delegato, il Tribunale trevigiano ha respinto l’opposizione formulata dalla Banca avverso la collocazione in chirografo – anzichè in privilegio ipotecario – di un proprio credito verso il fallito. Più in particolare, il Tribunale ha rilevato l’inopponibilità alla massa del decreto ingiuntivo fatto valere dalla Banca – e, di conseguenza, dell’ipoteca iscritta a seguito del medesimo -, in quanto sprovvisto del visto di esecutività ex art. 647 c.p.c..

Nei confronti del proposto ricorso, resiste il Fallimento, che ha depositato apposito controricorso.

2.- I motivi sviluppati dal ricorso denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo assume “violazione ed erronea applicazione degli artt. 641,642,645,647 e 656 c.p.c. e dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Nella sostanza lo stesso rileva che il decreto ingiuntivo fa giudicato pur senza il provvedimento di esecutività previsto dalla norma dell’art. 647 c.p.c., in ragione del mero fatto della mancata opposizione in termini.

Il secondo motivo assume poi “violazione ed erronea applicazione della L. Fall., art. 45, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”. Ad avviso del ricorrente, il visto di esecutività ex art. 647, comunque non rientra nel novero delle formalità il cui espletamento anteriore alla dichiarazione di fallimento è necessario, ai sensi dell’art. 45, per l’opponibilità dell’atto alla massa.

Il terzo motivo è intestato a “violazione ed erronea applicazione dell’art. 184 bis c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c.”. Secondo la prospettazione di questo motivo, il provvedimento assunto nel concreto dal Tribunale lede il “legittimo affidamento prestato alla prassi interpretativa lungamente tenuta dall’organo giudiziale adito”.

3.- Il primo e il secondo motivo di ricorso risultano inammissibili ai sensi della norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Su i temi portati da questi due motivi sussiste, in effetti, una stabile giurisprudenza di questa Corte a cui l’impugnato decreto del Tribunale di Treviso si è in tutto conformato. Nè il ricorso propone elementi per mutare i detti orientamenti della Corte.

Si veda, con immediato riferimento ai contenuti del primo motivo, da ultimo Cass., 29 febbraio 2016, n. 3987; nonchè, con riguardo alla prospettiva direttamente assunta dal secondo motivo, Cass., 27 gennaio 2014, n. 1650.

Il terzo motivo di ricorso si manifesta, poi, infondato. Come si è detto, si tratta di orientamenti giurisprudenziali ormai risalenti nel loro essere consolidati. Secondo quanto testimoniano, del resto, i precedenti richiamati e riepilogati dall’ampio apparato motivazionale svolto dalla citata pronuncia di Cass. n. 1650/2014.

4.- Il conclusione, il ricorso va rigettato.

La spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200 per esborsi).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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