Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20886 del 05/08/2019

Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 05/08/2019), n.20886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9200/2015 proposto da:

C.A.M., C.G.M., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Tasso n. 39, presso lo studio dell’avvocato

Argiolas Luciano, rappresentati e difesi dall’avvocato Poddi

Gianfranco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n.

11, presso lo studio dell’avvocato Stella Richter Elena, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Racugno Gabriele,

Arrica Fabio Nieddu, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza non definitiva n. 76/2013 e la sentenza

definitiva n. 617/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositate

il 30/1/2013 e il 11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2019 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Cagliari con sentenza del 18 gennaio 2003 accolse la domanda proposta da C.G. contro C.E., dichiarando l’attore titolare della quota del capitale sociale della Rio Cuba s.r.l., oggetto della scrittura privata del 26 gennaio 1991.

La Corte d’appello di Cagliari, in riforma della decisione di primo grado, con la sentenza del 30 gennaio 2013, non definendo il giudizio, ha dichiarato C.E. titolare di detta quota e, quindi, con sentenza definitiva dell’11 novembre 2014 ha condannato la medesima al pagamento del prezzo di Euro 2.582,28, pari al valore nominale della partecipazione, compensando per un terzo le spese di lite e ponendo il residuo a carico degli eredi di G.G..

La corte territoriale ha preso atto – nella prima decisione – che la querela di falso avverso la scrittura privata del 26 gennaio 1991, introdotta in via principale dall’odierna controricorrente, fu respinta con sentenza del 7 marzo 2011, passata in giudicato, onde la scrittura ha piena efficacia; ha argomentato che il contratto in questione, laddove afferma che C.E. “risulta proprietaria di quote… del valore nominale di Lire 5.000.000” e che essa “si riconosce obbligata a corrispondere il valore” relativo, palesa come il trasferimento della quota fosse già avvenuto con un precedente contratto traslativo, in forza del principio nominalistico di cui all’art. 1376 c.c., mentre la scrittura de quo intendeva solo determinare l’importo del corrispettivo, rimesso da clausola contrattuale ad una “perizia da effettuarsi al momento in cui il Dott. C.G. chiederà il pagamento delle quote”; ha aggiunto che, del resto, non è stata dedotta in giudizio l’intestazione fiduciaria o simulata della quota, in forza della precedente vendita; ha rimesso la causa in istruttoria per la determinazione del prezzo.

Con la seconda decisione, la corte d’appello ha rilevato l’impossibilità di espletare la c.t.u., a causa della mancata consegna dei necessari documenti da parte dell’alienante e del rifiuto di C.E. di anticipare la sua parte di fondo-spese, rifiuto, peraltro, non interpretabile come rinuncia al diritto a sentirsi dichiarare proprietaria della quota sociale; pertanto, ha determinato il prezzo in misura pari al valore nominale, tenuto conto che si trattò del trasferimento della quota sociale da padre a figlia e che, nei similari contratti traslativi posti in essere a favore degli altri figli, il prezzo fu del pari determinato al valore nominale; infine, ne ha condannato l’acquirente al pagamento.

Avverso queste sentenze propongono ricorso C.A. ed altri, quali eredi dell’originario dante causa, affidato a sette motivi.

Resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riguardo a fatto decisivo, non avendo la sentenza non definitiva adeguatamente valorizzato la deduzione, contenuta nell’atto di citazione in primo grado, circa l’intestazione fittizia della partecipazione già “in sede di costituzione della società” nel 1981 e della “successiva “cessione” da parte dell’attore di cui si è dato atto il 14.12.83 nel libro dei soci”, ed, inoltre, ha mal interpretato il verbo “risulta”, il quale non intendeva affatto indicare l’esistenza di un precedente contratto traslativo, il contrario desumendosi dal fatto che il dante causa si riservò la gestione sociale senza obbligo di rendiconto, come aveva convincentemente rilevato il Tribunale.

Con il secondo motivo, deducono il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in quanto la corte territoriale ha accolto l’avversa domanda di pagamento del prezzo, quando il testo contrattuale era chiaro nel non attribuire all’acquirente nessuna iniziativa al riguardo.

Con il terzo motivo, deducono ancora il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in quanto la domanda di pagamento del prezzo, proposta dall’alienante Dott. C. nell’atto di citazione, era formulata solo in via subordinata e per tuziorismo difensivo, ma non era mai stata introdotta davvero una domanda di pagamento, facoltà che il contratto attribuiva solo al venditore, onde ha errato altresì la Corte d’appello a determinarne il valore della quota al momento della proposizione di detta domanda.

Con il quarto motivo, lamentano la violazione dell’art. 345 c.p.c., in quanto la domanda di accertamento del prezzo fu inammissibilmente proposta da Ca.El. solo in grado di appello.

Con il quinto motivo (indicato come primo afferente la seconda sentenza) deducono la violazione dell’art. 279 c.p.c., avendo la Corte d’appello violato il giudicato interno, in quanto la prima decisione aveva demandato ad una consulenza tecnica d’ufficio la valutazione del valore della quota, mentre la Corte del merito ha, infine, fatto a meno della consulenza stessa.

Con il sesto motivo (indicato come secondo afferente la seconda sentenza), lamentano la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, in quanto la corte del merito non ha tenuto conto dei documenti indicati nell’elenco prodotto in giudizio, come il libro degli inventari, un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate ed una valutazione degli immobili societari, che palesavano il maggior valore della quota.

Con il settimo motivo (indicato come terzo afferente la seconda sentenza) deducono la violazione dell’art. 1372 c.c., perchè non avrebbe potuto la Corte d’appello omettere di espletare una consulenza tecnica per determinare il valore della quota, come previsto nel contratto.

2. – Tutti i motivi (primo, secondo, terzo, sesto) sono inammissibili nella parte in cui invocano il vizio di motivazione, secondo il precedente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ormai sostituito da altra disposizione, in forza del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Ed invero la nuova norma, per espressa previsione dell’art. 54, comma 3 D.L. cit., “si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, avvenuta il 12 agosto 2012.

3. – Quanto al primo motivo, esso è, altresì, inammissibile, in quanto deduce l’allegazione di una intestazione fittizia della partecipazione sociale sin dall’atto costitutivo della società nel 1981 e di un successivo negozio del 1983, ma non indica, a fronte di tali nuove allegazioni, il luogo ed il tempo della precedente introduzione, nè censura appropriatamente la sentenza impugnata, che non si occupa di tali fatti.

Inoltre, il motivo è inammissibile, perchè si duole dell’interpretazione dell’atto inter partes del 1991, senza invocare la violazione degli artt. 1362 c.c. e ss., ma limitandosi a contrapporre la propria interpretazione a quella, del tutto plausibile, operata dalla corte d’appello: laddove costituisce principio consolidato (e multis: Cass. 10 maggio 2018, n. 11254; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2560) che l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.

4. – Il secondo motivo è altresì inammissibile, in quanto propone una diversa interpretazione del testo contrattuale, impingendo nel fatto e disattendendo il consolidato principio appena richiamato.

5. – Il terzo motivo è altresì inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., atteso che censura un vizio processuale, senza precisare il contenuto specifico della domanda che pretende formulata “senza effetto” nell’atto di citazione.

6. – Il quarto motivo è infondato.

Secondo i ricorrenti, la corte d’appello non avrebbe potuto accertare il prezzo della cessione delle quote, perchè la relativa domanda sarebbe stata proposta dalla sola controparte, C.E., in grado di appello e non in primo grado.

Tuttavia, la domanda di accertamento e pagamento del prezzo, a carico di C.E., era stata formulata (come risulta dall’epigrafe della sentenza non definitiva, oggetto della censura) dagli stessi attuali ricorrenti nel giudizio di appello, sia pure in via subordinata rispetto alla domanda – rigettata dalla corte territoriale di accertamento della proprietà in capo ad essi e non di E..

Quanto all’assunto dei ricorrenti circa l’inidoneità della domanda subordinata a fondare la pronuncia, essa è manifestamente infondata.

7. – Il quinto motivo (primo afferente la seconda sentenza) è manifestamente infondato, non essendo configurabile un giudicato sulla decisione ordinatoria di determinare il prezzo della quota a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, assunta contestualmente alla sentenza non definitiva ora impugnata.

8. – Il sesto motivo è inammissibile, sia perchè i ricorrenti non hanno neanche chiarito in che modo venga integrato il vizio di cui al nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (qualora possa così essere inteso il richiamo a tale articolo), sia perchè il motivo non coglie e non censura la ratio decidendi, dalla sentenza impugnata ancorata al prezzo di vendita di altre quote in favore dei figli del disponente, ritenuto dalla stessa volutamente indipendente, nella volontà delle parti, dal prezzo di mercato.

9. – Il settimo motivo (terzo afferente la seconda sentenza) è manifestamente infondato, non avendo affatto la corte del merito preteso di disapplicare l’art. 1372 c.c. e negare effetto alla volontà manifestata dalle parti, ma avendo essa semplicemente preso atto dell’impossibilità di esperire una consulenza tecnica d’ufficio.

Non senza considerare che la clausola negoziale, come riportata nella sentenza impugnata, menziona l’esecuzione di una “perizia” per determinare il valore della quota, secondo un accordo inter partes per definizione, tuttavia, non raggiunto, con conseguente superamento della previsione ed introduzione della presente controversia, ai sensi dell’art. 1349 c.c.

10. – Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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