Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20885 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 21/07/2021), n.20885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 4082/2017 proposto da:

Banco BPM BPM s.p.a., quale mandataria di BPM s.p.a., nella persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Prof. Francesco Rigano, Giulio Federico Colombo, e Saverio

Gianni, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno, n. 3,

presso lo studio di quest’ultimo, giusta delega a margine del

ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tagliamento, n. 14,

presso lo studio dell’Avv. Carlo Maria Barone, dal quale è

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso, in una con l’Avv. Anselmo Barone.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di ROMA, n. 5787/2016 del 6 dicembre

2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato ai sensi dell’art. 392 c.p.c., dalla Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., per decorso del termine annuale, ritenendo non applicabile la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale al procedimento di reclamo di cui alla L. Fall., art. 26.

2. Nella specie, il decreto del giudice delegato del 14 giugno 2007, impugnato in sede di reclamo, aveva regolato le spese da porre a carico del creditore istante, dopo la revoca del fallimento n. (OMISSIS) della società (OMISSIS) s.r.l., che era stata disposta dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 1323 del 18 marzo 2003.

3. Il Tribunale, a sostegno della decisione impugnata, ha affermato che i reclami L. Fall., ex art. 26, avevano la medesima natura e funzione delle opposizioni agli atti esecutivi e all’esecuzione, ragione per cui non era ad essi applicabile la sospensione dei termini processuali in periodo feriale per l’esigenza della loro rapida definizione e che ciò aveva trovato conferma anche nella previsione dell’art. 36 bis introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, norma peraltro entrata in vigore il 16 luglio 2006, prima del procedimento instaurato dal (OMISSIS) con la presentazione, in data 20 marzo 2007, dell’istanza di determinazione delle spese, definito con decreto poi reclamato; a nulla rilevando, inoltre, la materia oggetto del rimedio azionato, né la sentenza della Suprema Corte n. 24044/2015 riguardante il diverso caso dell’impugnazione del decreto di liquidazione del compenso del curatore, provvedimento non reclamabile.

4. La società Banco BPM ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma con atto affidato a tre motivi.

5. La società (OMISSIS) ha depositato controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alla L. n. 742 del 1969, art. 3 e alla L. Fall., art. 36 bis, nonché al D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 147 (art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere il Tribunale considerato la portata letterale della norma da applicare alla fattispecie concreta, ovvero che la L. Fall., art. 36 bis, mentre richiamava espressamente la L. Fall., artt. 26 e 36, non menzionava il procedimento di cui al D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 147, fattispecie oggetto del presente giudizio.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alla L. n. 742 del 1969, art. 3 e alla L. Fall., art. 36 bis, nonché al D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 147 (art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo il Tribunale di Roma applicato al presente giudizio, in via analogica, la norma di cui alla L. Fall., art. 36 bis, che stabiliva una regola di natura processuale e speciale, la cui ratio in ogni caso era quella di accelerare i procedimenti interni alla procedura fallimentare, mentre nel caso in esame, la procedura si era chiusa e la società era tornata in bonis; diversa era anche la struttura del giudizio, a cognizione piena, rispetto a quella dei procedimenti di opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c..

3. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alla L. n. 742 del 1969, art. 3 e alla L. Fall., art. 36 bis, nonché al D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 147 (art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e omesso esame del fatto che la notificazione dell’atto di riassunzione era stata richiesta e si era perfezionata in data 18 marzo 2016, come dimostrato dai messaggi di posta elettronica certificata allegati, con il conseguente erroneo convincimento della irrilevanza della L. n. 742 del 1969, art. 3.

4. Ritenuto opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, in ragione della novità della questione trattata, ovvero se il reclamo proposto L. Fall., ex art. 26, avverso il decreto del giudice delegato che regola le spese da porre a carico del creditore istante dopo la revoca del fallimento, abbia la medesima natura e funzione delle opposizioni agli atti esecutivi e all’esecuzione.

PQM

La Corte dispone rimettersi la causa in pubblica udienza dinanzi alla

Sezione Prima Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

 

 

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