Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20885 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 17/10/2016), n.20885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14312/2013 proposto da:

C.F., (OMISSIS), M.L. (OMISSIS), quali

genitori esercenti la potestà di C.M.L.,

considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO

BATACCHI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Responsabile della Direzione

Sinistri Dott. P.M., considerata domiciliata ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato AGOSTINO PAOLI (deceduto) giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.C., A.B., A.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 208/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/02/2013, R.G.N. 2001/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MASSIMO BATACCHI;

udito l’Avvocato ARDITI DI CASTELVETERE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

La s.p.a. HDI Assicurazioni propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Livorno con la quale era stata accolta la domanda risarcitoria proposta dagli eredi di C.A., deceduto a seguito di un incidente stradale del quale era stato ritenuto esclusivo responsabile A.R..

La corte di appello di Firenze, investita dell’impugnazione proposta dalla compagnia assicurativa, la accolse in parte, riducendo gli importi risarcitori riconosciuti agli attori in prime cure.

Per la cassazione della sentenza della Corte toscana C.F. e M.L. hanno proposto ricorso, nella qualità di genitori adottivi esercenti potestà sul minore C.M.L., sulla base di 3 motivi di censura.

Resiste con controricorso la HDI Assicurazioni.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte pronunciato sentenza tenendo conto di un’eccezione nuova anzichè pronunciarne l’inammissibilità; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo – che lamenta l’erroneità del riconoscimento, da parte della Corte territoriale, della compensatio lucri cum damno invocata dalla compagnia assicurativa soltanto in sede di appello sotto il profilo del danno patrimoniale, e conseguente all’adozione del minore – è privo di pregio.

Premesso che la suddetta eccezione non rientra nel novero di quelle assoggettate al regime preclusivo di cui all’art. 345 c.p.c. e che l’evento (adozione del minore da parte degli zii) era stato dichiarato e reso noto soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado (quando, cioè, erano già maturate le preclusioni di rito), ed era stato oggetto di eccezione nella memoria di replica in primo grado per essere poi puntualmente riproposta in appello (sì che la sopravvenienza, in fatto e in diritto, dell’evento de quo, non imputabile alla parte quanto alla sua mancata tempestiva conoscenza, rendeva del tutto legittima, anche sotto tale profilo, la proposizione della relativa questione da parte dell’appellante, senza che si rendesse necessaria – non ricorrendone le condizioni di legge – la rimessione della causa al primo giudice, non essendo, come è noto, il principio del doppio grado di giudizio oggetto di disposizione di legge, costituzionale ovvero ordinaria), va preliminarmente rilevato, in rito, come la censura oggi rappresentata a questa Corte dai ricorrenti sia del tutto intempestiva (e come tale inammissibile), volta che la relativa questione avrebbe potuta essere sollevata in sede di appello con il primo atto difensivo utile quoad tempus: ciò che, viceversa, non risulta essere avvenuto, non essendo indicato, nell’esposizione del motivo, in quale fase del giudizio di appello tale questione sia stata tempestivamente sollevata ed illegittimamente pretermessa dalla Corte territoriale.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avare la Corte di appello, una volta ritenuto che dal fatto dannoso fosse derivato anche un vantaggio all’attore (compensatio lucri cum damno), omesso di accertare in quali effettivi limiti, e quindi in quale affettiva misura, il pregiudizio scaturito dal fatto illecito sia stato concretamente eliso dal fatto favorevole.

Il motivo – che pone, in astratto, una questione non destituita di fondamento logico – è peraltro inammissibile.

Nessuna contestazione, nessuna richiesta, nessun rilievo, in merito, risultano rappresentati dagli odierni ricorrenti in sede di appello, essendosi gli stessi limitati a contestare in radice l’applicabilità del principio della compensatio, infondatamente negando, nella specie, l’unicità del fatto generatore del danno e dell’arricchimento.

Il terzo motivo, con il quale si denuncia un preteso malgoverno dei principi dettati in tema di spese processuali, è manifestamente infondato, avendo la Corte fiorentina, di converso, fatto legittima e condivisibile applicazione di quei principi che infondatamente si assumono violati.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 7200, di cui Euro 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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