Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20885 del 12/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20885 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 19010-2007 proposto da:
TORIE STEELE LTD nella persona del suo procuratore
speciale CLAUDIO CHELOTTI, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MASSA GIUNIO con studio in 55049
2013

VIAREGGIO, VIA COPPINO 443 giusta delega in atti;
– ricorrente –

486

contro

AGENZIA MARITTIMA METRANO 00111860532 in persona del
titolare

Sig.

CARLO

METRANO,

elettivamente

Data pubblicazione: 12/09/2013

domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio
dell’avvocato TARDELLA CARLO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUPO MARINA giusta
delega in atti;
– controricorrente –

di FIRENZE, depositata il 18/01/2007, R.G.N.
2404/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/03/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

I

MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato MARINA LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

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avverso la sentenza n. 81/2007 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 luglio 2002 il Tribunale di Grosseto
rigettava l’ opposizione della Torie Steele LTD, con sede in
Jersey, avverso il pignoramento di un libretto di risparmio
intrattenuto con la BNA, eseguito dall’ Agenzia Metrano per

manutenzione della barca della società Torie Steele,
deducendo che il pignoramento era stato eseguito senza
notifica del precetto, che oggetto del pignoramento non poteva
esser il libretto, ma la somma depositata su di esso, che non
era stato notificato nessun avviso di comparizione dinanzi al
G.E.
A fondamento della decisione il giudice di primo grado
rilevava che il precetto era stato notificato a Claudio
Chelotti, procuratore speciale dal 1990 per ogni atto
sostanziale e processuale concernente la gestione dell’
imbarcazione della società, incluso quindi il credito azionato
dall’agenzia Metrano. Le altre doglianze, attinenti al quomodo
dell’esecuzione e alla ritualità delle forme del pignoramento,
erano tardive perché proposte oltre i cinque giorni stabiliti
dall’ art. 617 c.p.c.7 nella formulazione previgente v , essendo
/
il pignoramento del 22 ottobre 1999 e l’opposizione notificata
il 10 dicembre 1999. Peraltro il pignoramento era stato
eseguito nelle forme di cui all’ art. 543 c.p.c. sul libretto,
costituente documento di legittimazione.

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l’adempimento di un suo credito per amministrazione e

La soccombente proponeva appello con atto notificato al
difensore dell’ agenzia Metrano il 22 ottobre 2003.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 18 gennaio
2007, ritenuta applicabile all’ opposizione all’ esecuzione e
agli atti esecutivi la sospensione dei termini per il periodo

l’ammissibilità dell’appello e la validità della notifica
effettuata al difensore, anziché alla parte personalmente,
rigettava il gravame riaffermando che il potere di
rappresentanza sostanziale e processuale per ogni questione
concernente la gestione ordinaria e straordinaria della barca
di proprietà della società Torie Steele era stato conferito a
Claudio Chelotti, che infatti aveva conferito mandato al
difensore per l’ opposizione.
Condannava quindi la soccombente a pagare euro 3.000, di cui
euro 2.000 per onorari ed euro 1.000 per diritti.
Ricorre per cassazione Torie Steele LDT cui resiste l’ Agenzia
marittima Metrano.
La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Preclusa la rilevabilità d’ufficio dell’ ammissibilità
dell’ appello mancando l’ impugnazione sulla questione, con il
primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione dell’ art. 6
della convenzione dei diritti dell’ Uomo” e conclude con il
seguente quesito di diritto:” “Voglia la Corte di Cassazione
dichiarare violato l’ art. 6 della convenzione europea dei
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feriale a norma della legge 742/1969 e pertanto

diritti dell’ Uomo laddove il disposto dell’ art. 485 c.p.c.
non prevede un termine ragionevole e sufficiente al debitore
per la comparizione di fronte al G.E.”.
La censura, estranea al thema dibattuto in primo e secondo
grado, è inammissibile.

IV, c.p.c. Insufficiente motivazione” e conclude con il
seguente quesito di diritto: “Voglia la Corte di Cassazione
dichiarare violato il disposto di cui all’ art. 480 c.p.c.
laddove il precetto è stato notificato al procuratore speciale
e non alla parte personalmente,

legale rappresentante della

società, e alla sede sociale”.
Il motivo, reiterativo della tesi sostenuta dinanzi ai giudici
di merito, e privo di qualsiasi censura logico – giuridica
alla interpretazione della procura sostanziale e processuale
conferita dalla società Torie Steele al Chelotti, è
inammissibile.
3.- Con il terzo motivo deduce: “Violazione dell’ art. 543
c.p.c.” e conclude con il seguente quesito di diritto: “Voglia
la Corte di Cassazione dichiarare violato il principio di
diritto secondo il quale il libretto, essendo un credito, può
esser sottoposto all’ esecuzione solo nella forma del
pignoramento presso terzi; voglia la Suprema Corte dichiarare
violato l’ art. 2909 c.c. essendo passato in giudicato il
principio fissato nella sentenza del Tribunale di Grosseto di
primo grado secondo il quale il bene pignorato è un libretto
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2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione dell’ art. 480,

di risparmio che costituisce un documento di legittimazione e
di conseguenza l’ espropriazione va eseguita nelle forme di
cui all’ art. 543 c.p.c.”.
La censura è inammissibile sia perché la prima ratio decidendi
del Tribunale, non impugnata in appello, è la tardività di

sia per carenza di interesse avendo il Tribunale, con una
seconda ratio decidendi, evidenziata in narrativa, dichiarato,
con statuizione non impugnata, che “il pignoramento è stato
correttamente attuato nelle forme degli artt. 543 e segg.
c.p.c.” (pag. 4 della sentenza di primo grado).
4.- Con il quarto motivo deduce: “Violazione del D.M.

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aprile 2004. D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 e sulla successione
tariffaria” e conclude con il seguente quesito di diritto:
“Voglia la Corte di Cassazione dichiarare violato il principio
della successione tariffaria nonché le tariffe professionali
di cui al D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 e D.M. 8 aprile 2004”.
La censura, che non indica nel quesito – requisito – forma
indispensabile a norma dell’ art. 366 bis cod. proc. civ.
nella formulazione introdotta dal DLGS n. 40

del 2006,

ratione temporis applicabile – l’ errore di diritto compiuto
dalla Corte di merito in relazione alla dedotta violazione
delle tariffe applicabili, è inammissibile.
5.-

Concludendo il ricorso è inammissibile. Le spese

giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
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tale motivo di opposizione, qualificato agli atti esecutivi,

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione che
liquida in euro 3.200 di cui euro 3.000 per compensi, oltre
accessori di legge.

Così deciso in Roma il 4 marzo 2013.

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