Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20885 del 05/08/2019

Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 05/08/2019), n.20885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6492/2015 proposto da:

Antiche Terme Di San Teodoro Srl, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Di

Trasone 8-12 presso lo studio dell’avvocato Ercole Forgione e

rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Romano e Pietro

Romano;

– ricorrente –

contro

Banca di Roma Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Sabotino 22 presso lo Studio

Gemma Tronci e rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele

Sciarrillo, in forza di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3461/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La s.r.l. Antiche Terme di San Teodoro in data 16/3/2006 ha convenuto in giudizio la Banca di Roma s.p.a. (ora Unicredit Banca s.p.a.) dinanzi al Tribunale di Milano,chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all’errata segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto del 2004, indicati in Euro 250.000,00.

Si è costituita in giudizio Unicredit, chiedendo il rigetto della domanda dell’attrice.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 9/9/2009, ha respinto la domanda della società attrice, condannandola alle spese.

Secondo il Tribunale, la Banca non era tenuta a indagare sulla complessiva situazione economica della debitrice, ma ai fini della segnalazione era sufficiente l’appostazione a sofferenza di uno specifico rapporto di credito fra la Banca segnalante e la cliente; non vi era stata violazione dei principi di correttezza e buona fede, perchè la segnalazione era avvenuta oltre un anno dopo l’invio del sollecito di pagamento da parte della Banca, mentre non aveva alcun rilievo il fatto che il ritardo fosse dovuto a contestazioni mosse dalla cliente circa la debenza da parte sua del credito residuo; era infondato l’assunto di segnalazioni alla Centrale Rischi avvenute ancora a luglio ed agosto del 2004, dopo l’avvenuta estinzione del debito in data 20/7/2004; non era provato, nè quantificato il danno conseguente alla segnalazione.

2. Antiche Terme di San Teodoro s.r.l. ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, a cui ha resistito la Banca appellata.

La Corte di appello di Milano con sentenza del 1/10/2014, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il resto confermata, ha disposto la compensazione delle spese di primo grado, al pari di quelle del giudizio di appello.

La Corte di appello ha ritenuto illegittime le segnalazioni eseguite a maggio e giugno del 2004 da parte della Banca, in difetto del doveroso accertamento del fatto che la debitrice versasse in una difficile e deficitaria situazione economica, e anzi ha opinato che esse fossero state eseguite strumentalmente per indurre Antiche Terme al pagamento del debito; ha confermato la decisione di primo grado circa la non riconducibilità delle segnalazioni di luglio e agosto del 2004 al fatto della Banca; ha confermato altresì il rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo che il danno-conseguenza dovesse essere allegato e provato dalla richiedente e non potesse essere desunto solamente dall’avvenuta indebita segnalazione.

3. Avverso la sentenza del 1/10/2014, non notificata, della Corte milanese, con atto notificato il 6/3/2015 ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Antiche Terme di San Teodoro, svolgendo quattro motivi.

Con atto notificato il 14/4/2015 ha proposto controricorso UniCredit s.p.a., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia motivazione insufficiente o contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

1.1. Il Giudice di appello aveva ritenuto meritevole di accoglimento il primo motivo di appello proposto da Antiche Terme, ritenendo così illegittime (ed anzi strumentali) le segnalazioni del nominativo della società ricorrente alla Centrale Rischi effettuate dalla Banca di Roma, confermando però la sentenza di primo grado, senza riformare la statuizione sulla domanda di accertamento dell’attrice, volta a far dichiarare illegittima la segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi come società in sofferenza; di qui l’insanabile contraddizione fra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata.

1.2. La ricorrente propone la sua doglianza con riferimento all’abrogata formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, anzichè l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: infatti al presente procedimento si applica il testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134.

1.3. Tuttavia, anche a prescindere dal riferimento normativo erroneo, la censura non può essere accolta.

L’attrice appellante aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi come società in sofferenza, come del resto risulta dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata.

La Corte di appello di Milano ha ritenuto fondate le censure dell’appellante con riferimento alle prime due segnalazioni del maggio e giugno del 2004, sorreggendo tale valutazione con la motivazione esposta alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, finendo con il concludere che tali segnalazioni fossero state disposte al solo fine di indurre l’appellante al pagamento del debito, così snaturando il loro fine precipuo, la garanzia del sistema creditizio dall’insolvenza dei creditori.

Quindi la Corte milanese, respinto l’appello con riferimento alle successive segnalazioni e in punto richiesta risarcitoria, salvo riformare la decisione di primo grado sulle spese, ha confermato nel resto l’impugnata sentenza e pertanto anche con riferimento al disposto rigetto della domanda di accertamento dell’illegittimità delle prime due segnalazioni alla Centrale Rischi.

1.4. Il ragionamento della ricorrente muove da un presupposto infondato.

La ricorrente ritiene infatti erroneamente che l’accertamento della illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi potesse costituire oggetto di un’autonoma domanda giudiziale e da tale premessa trae il corollario che, una volta accertata l’illegittimità della segnalazione, la relativa “domanda” avrebbe dovuto essere accolta, con la corrispondente evidenza dell’accoglimento nel dispositivo della sentenza.

Tale assunto non è invece condivisibile, perchè qualsiasi domanda giudiziale deve avere necessariamente per oggetto l’accertamento di un diritto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, poichè la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Sez. 2, 04/09/2017, n. 20713; Sez. lav., 04/05/2012, n. 6749; Sez. 6, 27/01/2011, n. 2051; Sez. un., 20/12/2006, n. 27187).

Nella specie, la domanda era costituita dall’accertamento (con conseguente condanna) del diritto al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi: l’illegittima segnalazione rappresenta quindi soltanto la causa petendi (per l’esattezza, una parte di essa, l’altra parte essendo il pregiudizio subito) della domanda risarcitoria.

Tale domanda è stata respinta dal giudice di merito in quanto, pur avendo accertato la sussistenza del presupposto della illegittimità di una parte del comportamento attribuito alla Banca, ha escluso la sussistenza dell’ulteriore elemento fondante della pretesa risarcitoria costituito dal danno.

Non vi era quindi lo spazio per la pronuncia di un dispositivo di accoglimento di una “domanda” di accertamento dell’illegittimità della segnalazione: vale a dire dell’accertamento di una qualificazione giuridica (l’illegittimità) di una condotta che tuttavia non costituisce, in sè, un diritto.

Nè a tale approdo è possibile altrimenti pervenire, ponendo in rilievo l’interesse della ricorrente ad una pronuncia relativa all’illegittimità della segnalazione del suo nominativo, da un lato, perchè la richiesta di accertamento, una volta disgiunta dalla pretesa risarcitoria, non era però in concreto collegata ad una richiesta di cancellazione, che peraltro avrebbe dovuto essere proposta nel contraddittorio del diverso soggetto giuridico preposto alla tenuta della banca dati; dall’altro, perchè l’accertamento del presupposto della illegittimità della segnalazione, per quanto possa valere, comunque risulta evidenziato dalla motivazione della sentenza impugnata.

2. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1224 e 2043 c.c. quanto all’omesso risarcimento del danno.

Tale motivo, secondo il Collegio, riveste priorità logica rispetto al secondo e merita pertanto esame prioritario.

2.1. La ricorrente osserva che la condotta di segnalazione alla Centrale Rischi prima della formale revoca degli affidamenti non corrispondeva ai canoni di diligenza professionale codificati dalle regole del settore e ben poteva integrare specifico titolo di responsabilità della Banca verso i correntisti.

L’accertamento di una lesione dell’onorabilità della persona determinava in re ipsa anche l’accertamento di un danno risarcibile, da liquidare equitativamente, anche indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento degli interessi commerciali e patrimoniali del soggetto leso.

Era errata anche la valutazione di insussistenza della prova del quantum dei danni richiesti, poichè Antiche Terme di San Teodoro aveva richiesto la liquidazione equitativa del danno alla reputazione e all’immagine della società.

2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il danno all’immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre “danno conseguenza”, alla luce della più ampia ricostruzione operata dalla fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell’11/11/2008 n. 26972-26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Sez.3, 19/07/2018, n. 19137;Sez.6, 28/03/2018, n. 7594; Sez.1, 25/01/2017, n. 1931).

2.3. La censura svolta da parte della ricorrente che nella sostanza sostiene che il danno all’immagine e alla reputazione ben può essere liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c. non si confronta in modo pertinente con la ratio decidendi della sentenza impugnata che le ha addebitato (pag. 5, ultimo capoverso) di essersi limitata ad allegare un danno generico e astratto, senza specificare l’effettiva lesione all’immagine patita, così attribuendole una deduzione generica e indeterminata, per di più contraddetta dall’affidamento mantenutole dalle altre Banche con cui l’attrice intratteneva rapporti.

Per replicare a tale addebito la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver allegato in modo sufficientemente determinato gli elementi costitutivi del pregiudizio alla propria immagine e reputazione, adempimento imprescindibile totalmente omesso in seno al motivo di ricorso, per un verso non pertinente, e per un altro non adeguatamente specifico.

3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di fatti e documenti decisivi per la controversia, quanto alle segnalazioni del luglio ed agosto del 2004.

3.1. La Corte di appello aveva ritenuto che i documenti prodotti non dimostrassero quale Banca era l’autrice delle segnalazioni in questione; non poteva essere stata la Banca di Intra, tenuto conto del contenuto delle sue missive del 10/6/2004 e del 18/10/2004 (docomma 5 e 6 del fascicolo del ricorso cautelare), nè il Banco di Desio (tenuto conto del docomma 12, ossia della sua lettera del 19/7/2004).

Inoltre il docomma 2 prodotto dalla Banca di Roma evidenziava una posizione a sofferenza di Euro 8.000 con tale Banca, come pure emergeva dai docomma 1 e 2 prodotti dall’attrice.

La segnalazione a sofferenza non poteva che provenire dalla Banca di Roma, creditrice della modestissima somma di Euro 3.000 e non dal Banco di Desio e dalla Banca di Intra, che avevano accordato fidi per somme rilevanti.

3.2. Il predetto secondo motivo di ricorso (riguardante ulteriori comportamenti illegittimi della banca, ossia le segnalazioni di luglio e agosto) è assorbito dal rigetto del terzo motivo, riguardante il presupposto del danno: non ha senso discutere di ulteriori comportamenti illegittimi della Banca, posto che comunque è escluso che vi sia stato un danno.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 92 c.p.c. poichè indubbiamente la Banca era risultata soccombente.

La censura è palesemente infondata.

La Banca alla luce di quanto argomentato nel p. 1.5., soccombeva solo su di un argomento e non sulla decisione finale, sicchè era l’attrice a soccombere totalmente sulla domanda; invero, anche a seguire le tesi della ricorrente sul primo motivo di ricorso (invece disatteso) e a voler ritenere che, al di là del contenuto del dispositivo, la Banca convenuta fosse soccombente, in parte, sulla domanda di accertamento del fatto illecito, certamente non lo era sulla residua parte e soprattutto non lo era sulla principale domanda risarcitoria, sicchè sussisteva quantomeno una soccombenza reciproca che, quand’anche non minusvalente ex latere di Antiche Terme di San Teodoro, giustificava ampiamente la disposta compensazione ex art. 92 c.p.c.

5. Il ricorso deve quindi essere rigettato e la parte ricorrente dev’essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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