Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20884 del 05/08/2019

Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 05/08/2019), n.20884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6371/2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in Roma. P.za Cola Di

Rienzo 92, presso lo studio dell’avvocato Elisabetta Nardone e

rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe La Spina e Maria Anna

Sciabola, in forza di procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.C.;

– intimato –

e contro

Banca Monte dei Paschi Di Siena, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Valentino

21, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Carbonetti, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francesco Carbonetti,

in forza di procura in calce al controricorso;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

E.C.;

– intimato –

e contro

M.M., elettivamente domiciliata in Roma P.za Cola Di

Rienzo 92, presso lo studio dell’avvocato Elisabetta Nardone e

rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe La Spina e Maria Anna

Sciabola, in forza di procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 484/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 03/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2019 da Dott. SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.M., al pari di altri investitori, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Spoleto la Banca 121 s.p.a. e E.C., suo ex dipendente, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all’appropriazione compiuta dall’ E. di somme di denaro consegnategli dai clienti per investimento.

Banca 121 s.p.a. veniva fusa per incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a; il ramo aziendale relativo ai rapporti con i promotori finanziari veniva ceduto a Banca 121 Promozione Finanziaria s.p.a., poi denominata MPS Banca Personale s.p.a.

Il giudizio interrotto veniva riassunto nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e interveniva volontariamente anche MPS Banca Personale s.p.a.

Disattese le difese dei convenuti, con sentenza del 30/6/2010 il Tribunale di Spoleto ha accolto, fra l’altro, la domanda dell’attrice, condannando in solido i convenuti a restituirle la somma di Lire 20.000.000, al netto delle somme da essa ricevute a titolo di asseriti rendimenti.

2. Ha proposto appello M.M., lamentando il fatto che il Tribunale, errando nel leggere la documentazione prodotta e in particolare il documento “conferimento dell’ordine di negoziazione” (docomma 74 di parte attrice), avesse ritenuto che la somma da lei versata fosse solo di 20 – e non già di 90 – milioni di Lire.

Si è costituita in appello la Banca Monte Paschi di Siena, resistendo al gravame, mentre E. rimaneva contumace.

La Corte di appello di Perugia con sentenza del 3/9/2014, ha respinto il gravame, a spese compensate, osservando che nel documento figurava la somma di Lire 90.000.000 quale valore nominale dei titoli, mentre il loro controvalore, e cioè il prezzo di acquisto, era indicato in Lire 20.000.00, aggiungendo che il valore nominale era solo la somma che la Banca si impegnava a pagare alla scadenza delle obbligazioni. Gli ulteriori assegni invocati dall’appellante erano poi stati richiamati solo genericamente, senza dar conto della loro catalogazione in atti, impedendo il loro reperimento nel complesso fascicolo che riuniva i documenti di numerosi attori.

3. Avverso la sentenza del 3/9/2014, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione M.M., con atto notificato il 2/3/2015, svolgendo unico motivo.

Con atto notificato il 10/4/2016 sia alla ricorrente M. sia a E.C., ha proposto controricorso e ricorso incidentale Banca Monte Paschi di Siena s.p.a., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a loro volta, con il supporto di un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado, quanto alla disposta compensazione delle spese di lite.

Con controricorso notificato il 27/4/2015 M.M. ha resistito al ricorso incidentale avversario.

In data 6/3/2019 la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 112 e 132 c.p.c.

1.1. Fermo restando quanto statuito dal Tribunale di Spoleto con la sentenza 77/2010 quanto al riconoscimento dell’importo iniziale dell’investimento quale somma da restituire all’attrice con gli accessori, statuizione questa non impugnata e quindi passata in cosa giudicata, quell’importo non poteva essere pari al controvalore (che sarebbe stato il prezzo premio da corrispondere sull’investimento iniziale), ma corrispondeva all’investimento iniziale che era di Lire 90.000.000 come risultava dal docomma 74.

La motivazione addotta era apparente, perplessa, priva di senso logico ed era stata resa in violazione del giudicato: oggetto del gravame era solo la determinazione dell’importo costituente l’investimento iniziale.

1.2. Il motivo cumula in modo promiscuo eterogenei motivi di ricorso, quali la violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, n. 3), la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4) e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, n. 5).

1.3. Un ampio indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in tema di motivi promiscui, non ritiene consentito proporre cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez.3, 23/6/2017 n. 15651; Sez.6, 4/12/2014 n. 25722; Sez. 2, 31/1/2013 n. 2299; Sez.3, 29/5/2012 n. 8551; Sez.1, 23/9/2011 n. 19443; Sez.5, 29/2/2008 n. 5471). Appare infatti inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, Sent. n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790 – 01).

E’ pur vero che nella giurisprudenza di questa Corte si è anche ritenuto che l’inammissibilità in linea di principio della mescolanza e della sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Sez.6, 09/08/2017 n. 19893; Sez.un. 6/5/2015, n. 9100).

In particolare, le Sezioni Unite con la sentenza n. 17931 del 24/7/2013 hanno ritenuto che, ove tale scindibilità sia possibile, debba ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell’ambito del quale le censure siano tenute distinte, alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale, segnatamente a quello, tradizionale e millenario, iura novit curia, ed a quello, di derivazione sovranazionale, della c.d. “effettività” della tutela giurisdizionale, da ritenersi insito nel diritto al “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost., elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile e segnatamente nell’attività di interpretazione delle norme processuali, corrispondere una effettiva ed esauriente risposta da parte degli organi statuali preposti all’esercizio della funzione giurisdizionale, senza eccessivi formalismi.

Nella fattispecie, tuttavia, tale operazione di scissione non può essere compiuta agevolmente nell’ambito delle deduzioni della ricorrente, isolando le censure volte a denunciare una violazione di legge da quelle relative alla nullità della sentenza ovvero un asserito vizio motivazionale.

1.3. Non appare del resto agevolmente comprensibile la deduzione di una violazione di legge, con riferimento alle regole che governano la formazione del giudicato, nè, tantomeno quella inerente un presunto error in procedendo, visto che la Corte umbra non ha affatto esteso l’ambito della devoluzione oltre i confini del gravame proposto dal M.M., nè, tantomeno ha statuito circa capi o punti della decisione coperti dal giudicato (interno), rispondendo piuttosto, sinteticamente ma chiaramente, alla censura sollevata dall’appellante circa la corretta interpretazione da attribuire al docomma 74 ai fini della determinazione delle somme di denaro consegnate dall’investitrice appellante all’ E..

Ciò in puntuale conformità alla decisione di primo grado che aveva imposto ai convenuti appunto la restituzione dell’importo iniziale dell’investimento effettuato, oltre accessori, esclusi i reinvestimenti successivi.

1.4. In realtà la censura della ricorrente non denuncia neppure in modo adeguato l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie il docomma 74 è stato posto a base della decisione della Corte di appello e la ricorrente dissente dall’interpretazione accolta dai Giudici del merito circa la valenza probatoria di tale documento.

1.5. Tale censura è inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 5, in presenza di doppia pronuncia conforme dei giudici del merito, preclusiva del ricorso per vizio motivazionale (Sez. 3, 23/06/2017, n. 15647).

In ogni caso, la ricorrente richiede inammissibilmente a questa Corte di rivalutare la valenza probatoria del documento, che, a suo dire, dovrebbe dimostrare il versamento di 90 milioni e non di 20 milioni di Lire da parte sua, circostanza motivatamente esclusa da Tribunale e Corte di appello sulla base del dirimente rilievo attribuito alla cifra indicata quale “controvalore” dell’operazione di investimento.

E’ infatti inammissibile il ricorso in Cassazione, qualora sia volto a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie da contrapporre a quella dei giudici di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione dei fatti storici o un diverso giudizio di attendibilità e rilevanza delle fonti di prova. (Sez.3, 05/07/2018, n. 17611).

1.6. E’ quindi solo ad abundantiam che la Corte osserva che la tesi formulata apoditticamente dalla ricorrente non si confronta ignorandoli letteralmente – con tutta una serie di elementi risultanti dal documento in questione, riprodotto nel testo del ricorso, riferito apparentemente ad un investimento in CW Mediobanca ‘96-2000, ossia in c.d. covered warrant (strumento finanziario quotato in Borsa che conferisce la facoltà di sottoscrivere l’acquisto o la vendita di una certa attività finanziaria sottostante ad un prezzo e ad una scadenza stabilita), del tipo ad opzione di vendita (“put”) a 90 giorni, nel quale potrebbe aver avuto un senso preciso anche l’indicazione di un valore di riferimento, volto a circoscrivere l’ambito di esercizio dell’opzione di vendita assicurata all’investitore dalla collocazione della somma di Lire 20.000.000, secondo il noto meccanismo dell'”effetto leva”.

2. Con il motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2.

2.1. Le spese, secondo la controricorrente, erano state ingiustamente compensate, nonostante l’insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, sulla base di una non meglio specificata complessità della vicenda, peraltro contraddittoria a fronte della semplicità della motivazione adottata.

2.2. Giova premettere che l’art. 92, comma 2, nel testo originario del codice di rito, prevedeva soccombenza la possibilità per il giudice di compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, in caso di sussistenza di “altri giusti motivi”.

Tale disposizione venne modificata, un prima volta, ad opera della L. 28 dicembre 2005, n. 263, con l’imposizione dell’esplicita indicazione dei giusti motivi nella motivazione.

La disposizione subì un secondo e più drastico intervento ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 volto a ridurre significativamente il potere di compensazione in capo al giudice, possibile solo se “concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

Tale disposizione tuttavia, al pari delle altre della stessa legge modificatrici del codice di rito, in forza della disciplina transitoria di cui all’art. 58, comma 1, si applicava solo ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

La giurisprudenza ha inteso tale riferimento come inequivocamente diretto all’introduzione del giudizio di primo grado (Sez.6, 16/11/2017 n. 27236; Sez. 2, 11/1/2017 n. 461; Sez.6, 23/2/2016 n. 3549).

Successivamente, sull’art. 92, comma 2, è intervenuto il D.L. 12 dicembre 2014, n. 132, art. 13 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, che ha consentito la compensazione delle spese solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni”.

Tale disposizione è applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (11/11/2014) e pertanto l’11/12/2014.

Sulla norma è intervenuta la Corte Costituzionale che con la sentenza del 19/04/2018, n. 77, l’ha dichiarata costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, diverse dalle due ipotesi nominate (l’assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) come altre analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste.

Benchè la norma transitoria contenuta nel D.L. n. 132 del 2014, nel art. 13, comma 2 abbia utilizzato il termine “procedimenti” in luogo di “giudizi”, deve ritenersi che il legislatore abbia comunque inteso riferirsi al momento di introduzione del giudizio di primo grado (implicitamente: Sez. 3, n. 1301 del 19/01/2017, Rv. 642705 – 01).

2.3. L’appellante era soccombente.

Alla luce di quanto sopra sintetizzato, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente che si riferisce al testo attuale dell’art. 92, al giudizio de quo era applicabile ratione temporis il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, anteriore alle modifiche introdotte nel 2009 e poi ancora nel 2014, sicchè il Giudice poteva compensare le spese per giusti motivi esplicitamente indicati in motivazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese processuali, con riferimento al regime antecedente la riforma del 2009, il sindacato della Corte, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Sez. 5, n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477 – 02; Sez. 5, n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 20457 del 06/10/2011, Rv. 619315 – 01).

E’ pur vero che la statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza di “giusti motivi”, non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, potendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione (Sez. L, n. 7523 del 27/03/2009, Rv. 607430 – 01).

Nella specie tuttavia la controricorrente ha proposto solo denuncia di violazione di legge, oltretutto riferendosi ad una successiva formulazione della norma in tema di “gravi ed eccezionali ragioni”, inapplicabile ratione temporis al presente giudizio, comunque nel caso insussistente, e non ha proposto, almeno espressamente, censura sotto il profilo motivazionale, nei ristretti limiti del c.d. “minimo costituzionale” attualmente consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo va quindi respinto.

3. La soccombenza reciproca, ingenerata dal rigetto dei contrapposti ricorsi, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;

compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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