Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20883 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20883 Anno 2015
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 17320-2012 proposto da:
DE LUCA LUIGI DLCLGV35R241318F, DE LUCA ELIANO
DLCLNE65T19A462E, DE LUCA FRANCO ELIO
DLCFNC64C17Z133X, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CONCA D’ORO 300, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI BAFILE, rappresentati e difesi dall’avvocato
EMIDIO CORRADETTI;
– ricorrenti contro

SPINELLI GIUSEPPE, DI LUIGI NOVELLA, DE SANTIS IRENE,
BIZZARRI GIUSEPPE;

1

Data pubblicazione: 15/10/2015

- intimati nonchè contro

DE GIOVANNI RANIERI, DE GIOVANNI GIOVANNI, DE
GIOVANNI RICCARDO elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CRATI 20, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

ANTONINO MACERA giusta procura in calce al ricorso
notificato
– resistenti con procura in calce al ricorso
notificato –

avverso la sentenza n. 14/2012 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 16/01/2012, R.G.N.
1101/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/06/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato PAOLO MUZZIOLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’improcedibilità del ricorso in subordine per il
rigetto;

2

SABATINI, rappresentati e difesi dall’avvocato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Gli eredi (Giovanni, Ranieri e Riccardo De Giovanni) di Francesco De
Giovanni convennero in giudizio (nel 1998) Luigi De Luca e i figli Franco
Elio ed Eliano. Chiesero accertarsi la nullità di due rogiti notarili, stipulati
nel 1982 e nel 1990, per simulazione assoluta dei due atti, con i quali,
rispettivamente, Luigi De Luca aveva alienato nel 1982 ai coniugi
Spinelli/Di Luigi (cugini) e ai coniugi Bizzarri/De Santis (conoscenti) una

riacquistato dagli originari acquirenti e che la famiglia De Luca aveva
continuato a utilizzare l’immobile, anche svolgendo attività
imprenditoriale.
Esposero che i contraenti non avevano voluto in realtà alcun contratto di
compravendita, ma solo frodare i creditori, tra i quali gli attori.
Aggiunsero che era pendente un giudizio per l’accertamento del credito
del loro padre, poi defunto, per le gravi lesioni subite in un sinistro
stradale accaduto nel 1981, per esclusiva responsabilità dell’altro figlio
del De Luca, Maurizio, alla guida di una autovettura di proprietà del padre
Luigi. Argomentarono nel senso della sussistenza, quantomeno, del
concreto pericolo nel soddisfacimento del proprio credito per incapienza
del patrimonio del debitore, atteso: – che l’assicurazione era stata
estromessa dal giudizio dopo il pagamento del massimale ammontante a
£ 20 milioni; – che insufficiente era il sequestro conservativo per £ 50
milioni, ottenuto sui residui bene del De Luca nel 1991; – che insufficienti
erano i piccoli appezzamenti di terreno acquistati successivamente da
Luigi De Luca, peraltro in comproprietà.
Il Tribunale rigettò la domanda.
La Corte di appello di L’Aquila, adita dai soccombenti, in totale riforma
dichiarò l’inefficacia nei confronti degli eredi De Giovanni dei due rogiti
(sentenza del 16 gennaio 2012, che si assume notificata il successivo 15
maggio dello stesso anno).
2. Avverso la suddetta sentenza, i De Luca propongono ricorso per
cassazione affidato a tre motivi.
Gli eredi De Giovanni depositano il ricorso loro notificato, contenente in
calce la procura speciale per la difesa in giudizio, ma non depositano
controricorso.
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palazzina che, successivamente, solo i figli Franco Elio ed Eliano avevano

Gli acquirenti, e poi successivi alienanti, dell’immobile oggetto dei due
rogiti, ritualmente intimati, non si difendono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 ricorso è improcedibile.
Nella parte introduttiva del ricorso, i ricorrenti deducono che la sentenza
impugnata, depositata in cancelleria il 16 gennaio 2012, è stata notificata
il 15 maggio 2012.

copia della sentenza notificata, ma solo copia della sentenza senza
l’attestazione della notifica.
Deve quindi applicarsi il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo il
quale: «Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la
sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve
ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione
entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo
all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione
del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle
produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza
impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di
impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività
o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte
ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della
sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369
cod. proc. civ. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso,
atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale
inammissibilità.» (n. 9004 del 2009).
Tale profilo di improcedibilità, rilevato anche dal Procuratore Generale
alla Pubblica udienza, assorbe ogni profilo di infondatezza dei motivi di
ricorso.
2. Le spese processuali seguono la soccombenza nei confronti degli eredi
De Giovanni; e per l’importo liquidato, secondo i parametri vigenti, si
tiene conto che gli stessi non hanno depositato controricorso, ma solo
partecipato all’udienza pubblica.
Non avendo gli altri intimati svolto attività difensiva, non ricorrono i
presupposti per la pronuncia sulle spese processuali.
4

Tuttavia, dall’esame degli atti non risulta depositata unitamente al ricorso

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara improcedibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti al
pagamento, in favore di Giovanni, Ranieri e Riccardo De Giovanni, in
solido, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in
Euro 4.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 giugno 2015.

agli accessori di legge.

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