Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20883 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7574-2014 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA M.A. in persona del legale

rappresentante p.t. M.A., rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO NICOLOSI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA, ASP CATANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1324/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rinvio a N.R. per

integrazione del contraddittorio, in subordine per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

visto il ricorso proposto dall’Azienda Agricola M.A. avverso la sentenza n. 1324 in data 2 luglio 2013, con la quale la Corte di appello di Catania, decidendo sull’appello proposto dall’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia nei confronti dell’odierna ricorrente e nel contraddittorio della terza chiamata Azienda USL n. (OMISSIS) Catania (ora ASP Catania), ha accolto l’appello, revocando il decreto ingiuntivo di pagamento di Euro 77.082,65 emesso dal Tribunale di Catania ad istanza dell’Azienda M. nei confronti dell’Assessorato regionale a titolo di indennità integrativa per l’abbattimento di animali infetti negli anni (OMISSIS), ritenendo che legittimata passiva fosse la ASL;

considerato che nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata e che il ricorso risulta notificato all’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

ritenuto che in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. Unite, 15 gennaio 2015, n. 608).

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso all’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia presso l’Avvocatura generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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