Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20883 del 14/10/2016
Cassazione civile sez. III, 14/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20883
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7574-2014 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA M.A. in persona del legale
rappresentante p.t. M.A., rappresentata e difesa
dall’avvocato VINCENZO NICOLOSI giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA, ASP CATANIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1324/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 02/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/06/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rinvio a N.R. per
integrazione del contraddittorio, in subordine per il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
visto il ricorso proposto dall’Azienda Agricola M.A. avverso la sentenza n. 1324 in data 2 luglio 2013, con la quale la Corte di appello di Catania, decidendo sull’appello proposto dall’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia nei confronti dell’odierna ricorrente e nel contraddittorio della terza chiamata Azienda USL n. (OMISSIS) Catania (ora ASP Catania), ha accolto l’appello, revocando il decreto ingiuntivo di pagamento di Euro 77.082,65 emesso dal Tribunale di Catania ad istanza dell’Azienda M. nei confronti dell’Assessorato regionale a titolo di indennità integrativa per l’abbattimento di animali infetti negli anni (OMISSIS), ritenendo che legittimata passiva fosse la ASL;
considerato che nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata e che il ricorso risulta notificato all’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
ritenuto che in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. Unite, 15 gennaio 2015, n. 608).
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso all’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia presso l’Avvocatura generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016