Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20882 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20882 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 15/10/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Hypo Alpe Adria Bank s.p.a., in persona del suo 1.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.
Salvatore Trifirò, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Paolo Zucchinali, in Roma,
Lungotevere Michelangelo n.9, come da procura a margine dell’atto
-ricorrente e controricorrente incidentale rispetto al ricorso incidentaleContro

11 6°
k9

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estensore

m. ferro

FALLIMENTO Quadrifoglio s.r.l. (già Mobel Forniture Tecnologiche
Applicate s.r.1.), in persona del curatore fallimentare p.t, rappr. e dif. dall’avv.
Renato Pastorelli del foro di Treviso e dall’avv. Tommaso Manferoce, elett. dom.
presso lo studio del secondo, in Roma, Piazza Vescovio n. 21, come da procura a
margine dell’atto
-controricorrente e ricorrente incidentale-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 17 settembre
2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l’avvocato Lorenzo Giva per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato che ha
concluso per raccoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale.

Il PROCESSO
Hypo Alpe Adria Bank s.p.a., richiamando l’inadempimento dell’utilizzatrice poi
fallita di un contratto di locazione finanziaria, impugna il decreto Trib. Treviso
9.7.2009 con cui, in parziale accoglimento della sua opposizione allo stato passivo
avverso il decreto del giudice delegato del fallimento Quadrifoglio s.r.l. 2.4.2009, la
società venne ammessa in prededuzione – in via di equità e quanto a 10.000 euro per un’indennità di occupazione maturata dopo la dichiarazione di fallimento e però
circoscritta al solo periodo successivo al decreto di esecutività dello stato passivo,
coincidente con l’esecutività della rivendica immobiliare accolta. Per altra parte,
l’opposizione venne respinta, quanto ad ulteriori pretese avanzate con il medesimo
titolo di indennità di occupazione postfallimentare, sul presupposto che il contratto
già in essere con la debitrice fallita si era sciolto in antecedenza e l’immobile era stato
locato a terzi, conseguendone la necessità di prospettare gli eventuali ulteriori danni
solo tra le poste chirografarie ma con autonoma domanda.
Ritenne così il tribunale che la domanda di ammissione del credito in
prededuzione potesse essere accolta solo in parte, respingendo per il resto
l’impugnazione.
Il ricorso è affidato a due motivi e ad esso resiste con un complesso motivo la
curatela fallimentare, con controricorso e ricorso incidentale tardivo, al quale ultimo
atto si oppone la ricorrente in via principale con controricorso. La curatela a sua
volta ha depositato memoria.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente in via principale deduce violazione di legge ai
sensi degli ara. 111 e 99 1.fall., per l’omessa considerazione del credito di natura
risarcitoria tra i costi della procedura, nonché vizio di motivazione, nella parte in cui
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estensore cons

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per la cassazione del decreto Trib. Treviso 9.7.2009, n. 2848;

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, avendo riguardo alle
medesime norme fallimentari, contestandosi l’omessa mancata prededuzione anche
per l’indennità di occupazione maturata dal fallimento all’esecutività dello stato
passivo, avendo la curatela oggettivamente beneficiato dell’immobile di proprietà
della ricorrente-concedente, conservandovi i beni, né avendo valore l’esimente della
occupazione residua del terzo affittuario di ramo d’azienda della fallita, disposta in
contrasto con il divieto contrattuale e dopo il relativo scioglimento.
Con il motivo del ricorso incidentale tardivo, la controricorrente contesta, per
violazione di legge e vizio di motivazione, l’ammissione al passivo in prededuzione
per 10.000 curo, avendo fatto difetto nell2 vicenda sia un’obbligazione di natura
contrattuale del curatore; sia un obbligo risarcitorio di specie aquiliana, essendo stata
la curatela impossibilitata ad una più tempestiva restituzione del bene, detenuto da
terzi.

1.0sserva il Collegio, in via preliminare ed assorbente rispetto all’esame dei motivi,
che non appare possibile il controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione,
adempimento anche officioso impedito dall’omesso rispetto, ad opera della parte
ricorrente, del puntuale disposto di cui all’art.369 co.2 n.2 cod.proc.civ. e la cui
violazione è stata assunta a peculiare ragione di improcedibilità, dato che sin da Cass.
s.u. 9004/2009 questa Corte segue il principio per cui qualora il ricorrente alleghi che
la sentenza gli é stata comunicata in una certa data, l’obbligo del deposito, da parte
dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del
biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza
di regolamento (obbligo mutuato, a pena di improcedibilità e per la fattispecie ivi
decisa, dal combinato disposto dell’art. 47 cod.proc.civ. e del secondo comma dell’art.
369 cod.proc.dv. e posto a tutela dell’esigenza pubblicistica della verifica della
tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o
mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per
cassazione (come previsto, per l’appunto, dal citato secondo comma dell’art. 369)
oppure attraverso le modalità previste dal secondo comma dell’art. 372 cod.proc.civ.
(deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purché nel termine fissato dal
primo comma dello stesso art. 369 cod.proc.civ.; deve, invece, escludersi ogni rilievo
dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del
controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d’ufficio
o della controparte da cui risulti tale tempestività (conf. Cass. 2023/2011,
22765/2013), circostanze rispettivamente verificatesi quanto alla prima (non
contestazione) e non risultanti quanto alle seconde. Conclusivamente è dunque
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il decreto ha errato limidndo a due mensilità l’indennità dovuta in prededuzione alla
Hypo Alpe Adria Bank s.p.a., senza esplicitare le ragioni del blocco fino
all’esecutività della rivendica accolta e comunque così circoscritta temporalmente,
discostandosi inoltre rispetto al criterio quantitativo applicato per l’indennità mensile
ante fallimento, in misura maggiore riconosciuta.

Nella specie, parte ricorrente ha dato conto dell’avvenuto deposito del decreto del
tribunale trevigiano il giorno 9.7.2009, assumendo di averne ricevuto la notifica dalla
cancelleria (“comunicato”) il 14.7.2009: ma mentre la prima circostanza è agilmente
verificabile dalla stessa copia del provvedimento impugnato, dal medesimo
documento si ricava solo che la cancelleria nella stessa data del 9.7.2009 avrebbe ‘fatte
comunicazioni” , dunque già attivato il meccanismo diretto a recare alla parte, conoscenza
legale del decreto medesimo, circostanza invece meramente allegata dalla parte (e per
la data del 19.7.2009, inv,erificabile) e senza che alcun riscontro sia esperibile dal non
accluso biglietto di cancelleria di cui all’art.99 co.12 1. fall. (identico sul punto anche al
co.11 del corrispondente testo proprio del regime intermedio, introdotto dal d.lgs. n.5
del 2006 e fino all’entrata in vigore del d.lgs. n.169 del 2007, dal 1.1.2008) [Cass.
16169/2015]. Dal raffronto di date appare pertanto confermato, in coerenza con la
rado di controllo cui è deputato l’istituto, che nessuna verifica di tempestività è
possibile sulla stessa proposizione del ricorso per cassazione, notificato il 25.9.2009,
conseguendone la doverosa dichiarazione di improcedibilità.
2, Quanto alla impugnazione del controricorrente, la descritta sorte del ricorso
principale determina l’operatività del principio, sancito più in generale per le
inammissibilità del ricorso principale, per cui, in tema di giudizio di cassazione, il
ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo
comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso
principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario, rilevi che lo
stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, secondo comma,
cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale) (Cass.
6077/2015, 8105/2006, 3862/2004), valendo la descritta regola per ogni ipotesi di
caducazione della idoneità alla trattazione della impugnazione principale, ove
l’interesse alla proposizione dell’impugnazione incidentale sorga dalla sentenza
impugnata ovvero dalla impugnazione proposta dall’altra parte.
Il ricorso principale va dunque dichiarato improcedibile, mentre quello incidentale
diviene inefficace, con compensazione delle spese del presente procedimento, tenuto
conto della soccombenza reciproca, attinente alle non concludenti modalità di
rispettivo esercizio del diritto di difesa ed impugnazione rispetto alla pronuncia
contestata.

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improcedibile il ricorso per cassazione, nella specie proposto avverso decreto reso dal
tribunale sulla propria opposizione allo stato passivo, ove il ricorrente non abbia
depositato, insieme al ricorso e per provare la tempestività del suo inoltro, altresì la
copia autentica del provvedimento impugnato, corredata della prova della relativa
comunicazione o notificazione a cura della cancelleria del giudice a quo. Infatti, l’art.99,
co. 11 1.fall. (vigente con il d.lgs. n. 5 del 2006) presuppone tale essenziale formalità,
per giudicare poi del rispetto del termine dei 30 giorni per adire la Corte di cassazione:
si tratta di requisito necessario allo svolgimento di una verifica di valore pubblicistico,
a nulla valendo la citazione della data in epigrafe dell’atto (Cass. 3335/2015).

P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2015.

i.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e dichiara inefficace il
ricorso incidentale, con compensazione fra le parti delle spese del procedimento di
legittimità.

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