Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20882 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 14/10/2016), n.20882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25220-2014 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 217, presso lo studio dell’avvocato PAOLO AGAMI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GABRIELLA RUGGIERO, MAURIZIO

ROMOLO giusta mandato a margine del ricorso; (AMMESSA AL GP);

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 142/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Palmi pronunciata tra le stesse parti.

Il giudice d’appello ha reputato trattarsi di giudizio di opposizione all’esecuzione, che, per come previsto nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12 e dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1 non è soggetto alla sospensione feriale dei termini. Nel caso di specie, essendo il termine per impugnare iniziato a decorrere il 25 settembre 2012, esso scadeva il 25 settembre 2013, mentre l’appello è stato proposto con atto notificato in data 8 novembre 2013, quindi oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile razione temporis).

Il ricorso è proposto con un unico motivo. La società intimata non si difende.

2. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e la violazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.” La ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado avrebbe errato nel considerare l’azione giudiziale solo con riferimento all’opposizione all’esecuzione, mentre con la stessa domanda era stata reiterata anche “la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno” (per illecito contrattuale ed extracontrattuale). Questa era stata avanzata per ottenere il risarcimento dei danni (economici e morali) causati dallo scoperto di conto corrente (dovuto, secondo l’opponente, all’applicazione dell’illegittima capitalizzazione degli interessi e di un tasso di interessi ultralegale, determinato con riferimento agli “usi su piazza”) e dalla segnalazione fatta alla “centrale dei grandi rischi” – che, nella prospettazione dell’opponente, aveva comportato un allarme generalizzato presso tutti gli istituti di credito della zona (che avevano negato il credito e/o chiesto il rientro da ogni affidamento), con conseguente chiusura dell’attività commerciale. Il primo giudice avrebbe errato nel rigettare l’opposizione in primo grado; il giudice d’appello avrebbe errato nel non considerare che la domanda risarcitoria era stata riproposta in secondo grado.

3. Il motivo di ricorso è infondato, a prescindere dall’inammissibile riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 che riguarda il vizio di omesso esame di un fatto (storico) decisivo ai fini della decisione, mentre nella specie occorre delibare se siano state correttamente applicate le norme processuali di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1 e art. 92 ord. giud.. In particolare, la questione posta dal ricorso è quella dell’operatività o meno della sospensione feriale dei termini processuali nel caso in cui, oltre all’opposizione all’esecuzione, l’opponente abbia proposto domanda di risarcimento del danno conseguente alla condotta della creditrice procedente da qualificarsi come illecita in riferimento alle obbligazioni nascenti dal contratto di conto corrente (posto a fondamento dell’azione esecutiva, per d tramite di effetti cambiari rilasciati a garanzia dell’adempimento di un piano di rientro di scoperto di conto corrente). Pertanto, contrariamente a quanto si assume in ricorso, si tratta comunque di risarcimento danni da illecito contrattuale, non ceno extracontrattuale. Occorre altresì precisare che, in casi quale quello di specie, non si è in presenza di una domanda qualificabile come riconvenzionale, in senso tecnico. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che il giudizio conseguente all’opposizione all’esecuzione è un vero e proprio giudizio di cognizione nel quale l’opponente assume la veste sostanziale e processuale di attore, mentre l’opposto quella di convenuto. Ne consegue che le eventuali “eccezioni” sollevate dall’opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr. Cass. n. 1328/2011), mentre le domande ulteriori che si vengano ad aggiungere alla contestazione del diritto del creditore di procedere esecutivamente si atteggiano, non come domande riconvenzionali (che sono proponibili soltanto dall’opposto), ma come domande cumulate. Queste, a loro volta, possono configurarsi come domande connesse ovvero come domande consequenziali od accessorie.

Ai fini dell’operatività della sospensione feriale dei termini processuali, si è già affermato che il processo di opposizione all’esecuzione ne rimane comunque sottratto nel caso in cui nello stesso processo siano proposte la domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata (cfr. Cass. 17202/04) oppure una domanda risarcitoria connessa all’opposizione (cfr. Cass. n. 4375/03).

Il principio e stato di recente ribadito con riferimento alle domande ulteriori dello stesso opponente, purchè qualificabili come accessorie o consequenziali rispetto all’opposizione all’esecuzione. In particolare, Cass. n. 25856/13 ha affermato che “nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il giudizio ha ad oggetto un’unica causa, per sua natura sottraila alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”, relativamente ad una fattispecie in cui, in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione, l’opponente aveva richiesto ed ottenuto la restituzione di quanto versato in eccedenza al creditore sulla base del titolo costituito dalla sentenza di primo grado, poi riformata dalla sentenza della corte di appello (che rappresentava il titolo giudiziale in forza del quale era stata promossa, dall’opposto, la procedura esecutiva).

Successivamente, Cass. n. 15892/14 ha affermato che c Qualora nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, di cui alcune soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l’intero procedimento resta assoggettato alla disciplina della sospensione (stante l’impossibilità di configurare una duplicati di termini di impugnazione del medesimo tipo per una stessa sentenza e ad opera di una stessa parte), tranne nel caso in cui la domanda in relazione alla quale è prevista la sospensione sia accessoria e consequenziale rispetto a quella per la quale la legge la esclude”.

Nel caso di specie, la domanda risarcitoria presuppone accertata la medesima condotta (asseritamene illecita) della banca che avrebbe dato luogo allo scoperto di conto corrente (mediante l’imposizione di interessi non dovuti); quindi, presuppone accertata l’inesistenza del diritto di credito per il quale la banca ha avviato l’azione esecutiva. Pertanto, la decisione sulla domanda risarcitoria non può prescindere dall’esito dell’opposizione esecutiva (cfr. anche Cass. n. 8113/13).

Ne risulta il carattere consequenziale della domanda risarcitoria rispetto all’opposizione all’esecuzione.

Allora, non può che valere per le due domande un’unica disciplina, ossia quella che connota il procedimento in ragione della domanda principale in esso proposta.

In conclusione, va proposto il rigetto del ricorso.

La relazione è stata notificata come per legge.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè l’intimata non si è difesa.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, attesa l’ammissione al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, attesa l’ammissione al gratuito patrocinio, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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