Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20882 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/08/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 02/08/2019), n.20882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4547-2018 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

63 INT. 6, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FOTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO STARVAGGI;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 888/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel maggio 2000, L.G. conveniva in giudizio M.S. e A.V. al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti per essere stato colpito dal calcio di un cavallo, di proprietà del primo e cavalcato dal secondo, mentre si trovava su altro cavallo.

Le parti convenute si costituivano, insistendo sul rigetto della domanda, assumendo che l’evento dannoso si fosse verificato a causa del danneggiato, essendosi questi accodato ad una distanza non sicura; il Morgano escludeva la propria responsabilità, non avendo la custodia dell’animale al momento del fatto.

Con sentenza 243/2009, il Tribunale di Patti rigettava la domanda attorea.

2. L.G. proponeva appello avverso la pronuncia del primo giudice.

Con sentenza 888/2017, del 18/09/2017, la Corte d’Appello di Messina dichiarava l’infondatezza del gravame. Il giudicante confermava la decisione di prime cure in ordine alla radicale estraneità del Morgano dalla causazione del fatto lesivo, posto che era l’ A. a governare l’animale per un suo interesse autonomo.

La Corte territoriale riteneva infondato il secondo motivo di gravame, con il quale l’appellante lamentava l’erroneità e l’illogicità della sentenza del primo giudice a fronte della ritenuta sussistenza del caso fortuito. Conformandosi al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che propende per la natura oggettiva della responsabilità del custode, la Corte ravvisava nella condotta del danneggiato gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, essendosi avvicinato al cavallo che lo precedeva ad una distanza inferiore rispetto a quella di sicurezza.

3. L.G. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6. Con il primo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero all’art. 360 c.p.c., n. 4; lamenta l’errore della Corte territoriale che avrebbe deduttivamente ritenuto integrati gli estremi del caso fortuito nella condotta del danneggiato pur in assenza di prova degli appellati.

Il motivo è inammissibile.

Lo è, innanzitutto, perchè denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., e art. 2697 c.c., in modo non conforme ai criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016 per la prima norma e Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 per entrambe CLa violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della noinia, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (cfr. Cass. 16598/2016)’.

In secondo luogo lo è perchè dove lamenta la valutazione effettuata dal giudice del merito del quadro probatorio (cfr. pag. 5, 6, 7 del ricorso) sollecita, in realtà, una rivalutazione di risultanze probatorie relative alla ricostruzione della quaestio facti ponendosi al di fuori dei limiti indicati dalle sopra citate sentenze.

Infatti il gravame è diretto ad una nuova valutazione del merito dei fatti di causa, limitandosi il ricorrente a contestare l’iter logico seguito dal giudicante senza, peraltro, fornire concreti elementi di valutazione dell’erroneità della sentenza in punto di diritto ovvero sul piano logico.

11 che appare manifesto con riguardo alla doglianza, avendo la Corte territoriale individuato nella condotta incauta del danneggiato gli estremi del caso fortuito, posto che dall’attività istruttoria era emerso che la notevole distanza tenuta dai cavallerizzi era appunto volta a consentire che la passeggiata si svolgesse in sicurezza.(pag. 4, quarto capoverso del dispositivo).

6.2. Con il secondo mezzo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c. Relativamente all’art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine alla sussistenza del caso fortuito quale esimente della responsabilità. In altri termini, la Corte avrebbe errato nel ritenere puramente oggettiva la natura della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., assumendo invece rilevanza lo stato soggettivo del custode sostanziantesi nella prevedibilità della condotta del danneggiato.

Anche il secondo motivo è inammissibile.

Dopo aver svolto considerazioni astratte in iure sulla necessità che il comportamento colposo del danneggiato, per assurgere a caso fortuito, non esenti il custode dall’onere di dimostrazione che la condotta del primo non fosse prevedibile, si risolve nel sostenere che, avendo dichiarato l’ A. di aver sentito sopraggiungere altri cavalli e notato l’innervosirsi del proprio, non avrebbe tenuto alcuni comportamenti (come allungare il passo in modo da non fare avvicinare l’altro cavallo, richiamare e ammonire il L. sullo stato di nervosismo del cavallo, cfr. pag. 9 del ricorso). Senonchè, in disparte che la possibilità dell’adozione di tali comportamenti è indicata senza precisare se e come la possibilità della loro tenuta fosse emersa in corso di giudizio di merito, il che rende inammissibile l’argomentare sulla base di essi, è palese che il motivo nuovamente sollecita una inammissibile rivalutazione della quaestio facti e solo all’esito di essa una ipotetica quaestio iuris.

Infatti la censura sollevata muove nella stessa direzione del primo motivo, poichè il ricorrente circoscrive il suo intervento nel senso dell’opportunità di propendere per un orientamento interpretativo diverso rispetto a quello concretamente adottato dalla Corte territoriale, senza operare un decisivo raffronto tra la sentenza gravata e la giurisprudenza di legittimità, che si rammenta essere pacifica in ordine alla natura oggettiva della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.. Pertanto, mancando l’indicazione di argomenti idonei a giustificare un revirement di questa Corte sul tema, non si può che propendere per l’inammissibilità dell’impugnazione.

8. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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