Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20881 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. II, 30/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 30/09/2020), n.20881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3681/2016 R.G. proposto da:

F.L., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Luigi

Cucca, elettivamente domiciliato in Roma, Via Piemonte n. 39, presso

l’avv. Alessandra Calabrò.

– ricorrente –

contro

S.A., in proprio e quale procuratore speciale di

F.M.C., rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Farina, con

domicilio in Nuoro, Via Giovanni XXIII, n. 8.

– controricorrenti-

e

SP.RI., SP.SE., SP.PI., SP.MA.AU.

E S.G..

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 429/2015,

depositata in data 2.10.2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26.6.2020 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.L. ha convenuto in giudizio S.A., F.M.C., F.G., F.F., F.G.A., F.M. e S.A.F., per ottenere l’accertamento dell’usucapione del fondo sito in (OMISSIS), in catasto al fl. (OMISSIS), nn. (OMISSIS).

Si è costituta, in giudizio la sola F.M.C., opponendosi alla pretesa.

Il tribunale di Nuoro ha respinto la domanda, con pronuncia confermata in appello.

La Corte distrettuale, rilevato che il bene controverso apparteneva in comunione ereditaria a tutte le parti del giudizio, ha ritenuto che F.L. non avesse dato prova di averlo posseduto uti dominus e quindi in modo esclusivo, osservando che, sebbene questi avesse coltivato il fondo, eseguito lavori di manutenzione e pagato le maestranze, dalle deposizioni di P.G.A. era emerso che anche gli altri contitolari avevano frequentato l’immobile

mentre altro teste (il geometra M., le cui dichiarazioni ha giudicato attendibili), aveva dichiarato di esser stato incaricato dai contitolari di stimare il bene e di elaborare un progetto di divisione.

La cassazione della sentenza è chiesta da F.L. con ricorso in unico motivo.

S.A., in proprio e quale procuratore speciale di F.M.C. e di S.G., ha depositato controricorso.

Sp.Ri., Sp.Se., Sp.Pi., Sp.Ma.Au. e S.G., eredi degli originari convenuti, sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell’art. 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza respinto la domanda di usucapione non considerando che i testi avevano dichiarato che gli altri comproprietari avevano frequentato ed utilizzato l’immobile solo prima del 1963, data a partire dalla quale il ricorrente aveva esercitato il possesso in maniera esclusiva per oltre un ventennio, trascurando che comunque solo uno dei sette convenuti si era costituito in giudizio, contestando i fatti costitutivi della domanda.

Secondo il ricorrente, le dichiarazioni del teste M.S. (che aveva riferito di aver periziato il bene e redatto un progetto di divisione su incarico di tutti i contitolari), erano inattendibili, avendo periziato un immobile diverso da quello controverso.

Il motivo è inammissibile, avendo il Giudice d’appello risolto le questioni in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che l’esame del ricorso offra spunti per mutare orientamento.

Come ha osservato la Corte distrettuale, le parti erano comproprietarie del bene controverso, per cui, ai fini dell’usucapione, era necessaria la prova che il F. avesse esteso il potere di fatto sull’intero immobile, esercitando il possesso con modalità tali escludere il riconoscimento e la sussistenza del compossesso degli altri coeredi.

La coltivazione dell’immobile e il pagamento degli interventi di manutenzione sostanziavano meri atti di utilizzo o di gestione, consentiti al singolo compartecipante per il miglior godimento della cosa comune (Cass. 9100/2018), non già modalità di esercizio del possesso ad usucapionem, essendo – inoltre – irrilevante accertare se e in che modo gli altri coeredi avessero utilizzato il bene.

Difatti, sebbene il coerede rimasto nel possesso del bene ereditario dopo la morte del “de cuius”, possa usucapire la quota degli altri eredi senza necessità di interversione del titolo del possesso, non è sufficiente che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione “iuris tantum” che egli abbia agito nella qualità e operato anche nell’interesse degli altri (Cass. 10734/2018; Cass. 7221/2009).

Quanto all’attendibilità delle dichiarazioni del tecnico incaricato della stima, il relativo apprezzamento è rimesso al giudice di merito (Cass. 331/2020; Cass. 27197/2011; Cass. 24679/2013), ed appare, nello specifico, logicamente motivato, avendo la sentenza precisato che il fatto che il tecnico avesse stimato altro bene dell’asse (e non quello controverso) non inficiava di per sè la veridicità dei fatti dichiarati. Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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