Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20881 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20881 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

i

SENTENZA

sul ricorso 17674-2009 proposto da:
CIRILLI FRANCA (c.f. CRLFNC48H52A310C), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 36, presso
l’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentata e difesa
dall’avvocato TIZIANA SODANI, giusta procura in calce

Data pubblicazione: 15/10/2015

al ricorso;
– ricorrente –

2015
contro

1459

i

FIUGGITERME S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
(c.f.
I

05277381009),

in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata

1

in ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso l’avvocato ARTURO
e

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura
a margine del controricorso;

– controricorrante-

avverso il decreto del TRIBUNALE di VELLETRI,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/09/2015 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

depositato il 23/06/2009;

2

Svolgimento del processo
Con decreto del 10- 23 giugno 2009, il Tribunale di Velletri
ha respinto l’opposizione proposta da Cirilli Franca, che si
doleva della mancata ammissione del credito di euro

tfr, oltre rivalutazione ed interessi.
La ricorrente aveva prospettato la nullità del termine
apposto ai vari contratti a tempo determinato conclusi con
Fiuggi Terme s.r.l. nel corso degli anni sin dal 1998, da
cui l’unicità del contratto di lavoro, e la violazione del
diritto di priorità nell’assunzione, ed aveva pertanto
chiesto l’ammissione al passivo delle somme non percepite
durante i periodi trascorsi senza lavorare, tra la
cessazione e l’inizio dei contratti, e del trattamento di
fine rapporto.
Nel decreto, il Tribunale ha in primis richiamato
l’orientamento del S.c., secondo cui, nel caso di
trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le
parti per effetto dell’illegittimità dell’apposizione del
termine o dell’elusione delle disposizioni imperative della
1.230/1962, al dipendente che smetta di dare esecuzione alla
prestazione per l’attuazione di fatto del termine nullo di
un contratto a tempo determinato spetta il risarcimento dei
danni commisurati agli stipendi via via perduti, soltanto
3

160.627,87 in privilegio, di cui euro 11030,20 a titolo di

ove provveda ad offrire la prestazione ed a mettere in mora
il datore di lavoro ex art.1217 c.c., né allo scopo è
adeguata

la

semplice domanda di

annullamento del

licenziamento illegittimo con richiesta di reintegra.
Nella specie, rileva il Tribunale, la ricorrente non aveva
provato né chiesto di provare di avere messo in mora il
datore di lavoro, di avere intimato formalmente a questi di
ricevere la prestazione o di compiere gli atti necessari a
renderla possibile ex art.1217 c.c., e di avere ricevuto dal
datore il rifiuto dopo l’offerta, né poteva ritenersi che il
ricorso al Tribunale di Frosinone del 2004 valesse a
costituire in mora il datore di lavoro, in mancanza di
un’espressa intimazione(né a tal fine, la ricorrente aveva
richiamato l’atto, ed inoltre, la stessa aveva dichiarato
che, all’inizio del giudizio del 2004, non lavorava per
Fiuggi Terme dal 2002 e non risultava che in detto lasso
temporale avesse offerto al datore le proprie energie
lavorative).
Quanto alla lamentata violazione della normativa in tema di
diritto di priorità, il Giudice del merito ha rilevato che
la parte non aveva dedotto di avere subito, successivamente
al 1992 (a riguardo, era intervenuta la sentenza del
Pretore di Alatri favorevole alla lavoratrice), il rigetto
delle proprie richieste né di avere chiesto l’applicazione
della normativa invocata, come prescritto dagli artt.8
1.79/83 e 23 1.56/1987, né nel 2003 né negli altri anni, né
4

aveva provato di essere rimasta senza lavoro a causa
dell’illegittimo rifiuto del datore.
Ricorre avverso detta pronuncia Cirilli Franca, sulla base
di quattro motivi.
Si difende con controricorso Fiuggiterme s.r.l.

in

Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo, la ricorrente si duole del vizio di
motivazione; deduce che le circostanze dell’espletamento di
attività, dei periodi in cui è rimasta disoccupata e
dell’esercizio del diritto di priorità non sono mai state
contestate dalla controparte, come risulta dalla
documentazione allegata e dai verbali del giudizio avanti al
Tribunale di Frosinone; che gli atti di causa provano la
mancanza delle esigenze straordinarie dell’assunzione,
mentre il Tribunale tace sulla nullità dei contratti a
termine reiterati e sulle proroghe, in particolare sulle
esigenze legittimanti la proroga del contratto del 1998 e le
mansioni di addetta alla sala medica, sconfessate
dall’istruttoria.
2.1- Il motivo è inammissibile.
Il motivo è rubricato come vizio di motivazione,
prospettando invero la parte il vizio di ,,,,, omessa
pronuncia”, per come indicato a pag. 11 del ricorso, e
quindi il vizio processuale, ex art.360 n.4 c.p.c.

amministrazione straordinaria.

In ogni caso, è di immediata evidenza la mancanza e della
sintesi e del quesito di diritto.
Il ricorso è infatti soggetto al disposto di cui all’art.366
bis c.p.c.,

introdotto dal d.lgs.

40/2006,

art.6,

abrogato

con decorrenza dal 4 luglio 2009, dalla 1. 69/2009, art. 47,
applicabile

ai

ricorsi

proposti

avverso

sentenze

pubblicate tra il 3 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009

(art.

58,5 ° comma, 1.69/2009) e quindi anche nella specie, atteso
che il decreto impugnato è stato depositato il 23 giugno
2009.
E, come affermato nella pronuncia 1747/2011, questa Corte
regolatrice alla stregua della stessa letterale
formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – e’ fermissima nel
ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso
previsto dall’art. 360 c.p.c. n. 5 allorche’, cioe’, il
ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio
della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve
contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione
del fatto controverso in relazione al quale la motivazione

ed

si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le
quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda
inidonea a giustificare la decisione: cio’ importa in
particolare che la relativa censura deve contenere un
momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne
circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e
6

i,

di valutazione della sua ammissibilita’ (cfr., ad esempio,
Cass.,

sez.

un.,

l

ottobre

2007,

n.

20603).

Al riguardo, ancora, e’ incontroverso che non e’ sufficiente
che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa
comprendersi dalla lettura di questo, atteso che e

stesso,

che

si

presenti

a

cio’

specificamente

e

riassuntivamente destinata, e che consenta al giudice di
valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (in
termini, tra le tante, le pronunce 8897/2008, 8555/2010,
5794/2010 e, tra le ultime, 2219/2013 e 14355/2013).
Quanto al quesito di diritto, lo stesso, per costante
giurisprudenza, deve comprendere sia l’indicazione della
“regula juris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del
diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si
sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo in
relazione alla fattispecie (così, tra le ultime, la
pronuncia delle Sezioni unite 21672/2013, e le pronunce rese
a

sezione

semplice,

3675/2013,

4146/2011,

80/2011,

8463/2009).
1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente si duole della
violazione degli artt. 112, 115, 116, 166 c.p.c., 99 1.f.,
24 e 111 Cost., nonché dell’errata qualificazione dell’atto
di messa in mora, ex art.1217 c.c. e della violazione
dell’art.410 c.p.c.

7

indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo

Sostiene che il Tribunale ha negato l’esistenza di una
valida costituzione in mora del datore di lavoro senza
valutare la richiesta del tentativo obbligatorio di
conciliazione presso la Direzione provinciale di Frosinone
e negando ogni valore al ricorso giudiziale; si duole della

posta in condizione di integrare la prova o di provare l’uso
aziendale relativo alla chiamata annuale dopo il 1999 senza
obbligo di richiesta.
In esito al motivo, la ricorrente formula i seguenti
quesiti: “Dica la Corte se costituisce violazione di legge
l’aver esaminato ed escluso valore probatorio a documenti e
fatti prodotti ed allegati dalla parte e non contestati
dall’altra contro cui vengono prodotti” e se costituisce
valido atto di messa in mora ed interruttivo della
prescrizione la richiesta di tentativo obbligatorio di
conciliazione e il ricorso ex art.414 c.p.c. in atti
depositato.”
2.2.- Il motivo è inammissibile.
Va rilevata in primis la formulazione del tutto generica del
primo quesito, privo di ogni riferimento specifico agli atti
“prodotti ed allegati e non contestati…” e dell’indicazione
della o delle norme violate ( e le norme indicate nella
rubrica sono del tutto eterogenee).
Anche il secondo quesito è inammissibile: ed infatti, la
parte ha richiamato l’interruzione della prescrizione, che
8

violazione del diritto di difesa, per non essere stata

non rileva in alcun modo nella controversia e, ulteriormente
sintomatico di quello che appare un vero e proprio
travisamento del decreto impugnato, nel corpo del motivo,
riferendosi al tentativo obbligatorio di conciliazione, ha
addebitato al Tribunale di avere ritenuto detto documento

assunzione…”.
Infine, il quesito è ridotto alla pura e semplice domanda
alla Corte, e per l’inammissibilità del motivo, ove il
principio di diritto sia stato articolato come generica
domanda alla Corte se sia stata violata norma di diritto, si
è specificamente espressa l’ordinanza di questa Corte,
n.4044 del 2009.
1.3.- Col terzo mezzo, la ricorrente si duole della
a

violazione degli art.112,115,116 c.p.c. e 99 1.f. in
relazione alla violazione del diritto di priorità nelle
assunzioni; sostiene che la Curatela non ha contestato
quanto affermato dalla parte in ricorso in relazione ai
punti 6 e 7 e formula i seguenti quesiti: “Dica la Corte se
costituisce violazione di diritto non considerare come
ammesse circostanze non contestate dalla controparte” e “l’aver rigettato richieste istruttorie facendone poi
conseguire il rigetto della domanda.”
2.3.- Il motivo è inammissibile, per la palese genericità
dei quesiti.

9

“inidoneo a dar prova dell’esercizio del diritto di

.111. UMIIIM1.111~IMMNIIIP

1.4.- Col quarto mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di
motivazione nel riferimento alla sentenza resa nel 1992 dal
Pretore di Alatri, richiamata, secondo la parte, per provare
la prassi aziendale di richiamare in servizio i lavoratori
che avevano lavorato nell’anno precedente.

La parte, nel motivo, si riferisce indistintamente sia al
vizio di motivazione che alla violazione del giudicato, che,
secondo l’insegnamento delle Sezioni unite, di cui alla
pronuncia 24664/2007, può essere fatta valere solo sotto il
profilo della violazione di legge, in quanto il giudicato va
assimilato agli “elementi normativi”; in ogni caso, il
motivo è privo sia della sintesi che del quesito di diritto.
3.1.- Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità del
ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la
ricorrente alle spese, liquidate in euro 3000,00, oltre euro
200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di
legge.
Così deciso in Roma, in data 17 settembre 2015
Il P

ente

2.4.- Il motivo è inammissibile.

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