Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20881 del 14/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 14/10/2016), n.20881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25314/2015 R.G. proposto da:

M.G., c.f (OMISSIS), rappresentato e difeso giusta

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Ferdinando

Margutti ed elettivamente domiciliato in ROMA, ALLA VIA PIEDILUCO,

N. 9, presso lo studio dell’avvocato Paolo Di Gravio;

– ricorrente –

contro

ONDULIT ITALIANA s.p.a., p.i.v.a. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Domenico Azuni, n. 9, presso lo studio dell’avvocato Filippo

Andreoli che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce alla memoria ex art. 47 c.p.c., u.c.;

– resistente –

avverso l’ordinanza dee18/22.9.2015 del Tribunale di Avezzano;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 26 maggio

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza per territorio

del Tribunale di Avezzano.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 696 c.p.c., al tribunale di Avezzano M.G. chiedeva farsi luogo ad accertamento tecnico preventivo.

Esponeva che aveva affidato in appalto alla “G.F.P.” s.r.l. l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, comprensivi del rifacimento della copertura, dei capannoni industriali, ubicati in (OMISSIS), di cui era proprietario; che l’appaltatrice aveva a sua volta acquistato il materiale di copertura dalla “Ondulit Italiana” s.p.a.; che poco dopo la posa in opera il materiale aveva manifestato un significativo difetto ovvero la delaminazione della pellicola in alluminio.

Si costituiva la “Ondulit Italiana” s.p.a..

Eccepiva preliminarmente “l’incompetenza territoriale del Giudice adito indicando il Tribunale di Roma come competente in virtù delle pattuizioni contrattuali” (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pag. 1).

In sede di accertamento tecnico preventivo veniva disposta ed espletata c.t.u..

Con atto notificato il 24.11.2009, all’esito di procedimento per a.t.p., M.G. citava a comparire innanzi al Tribunale di Avezzano la “Ondulit Italiana” s.p.a..

Chiedeva, alla stregua delle circostanze già enunciate col ricorso per a.t.p., che la convenuta fosse condannata a risarcire il danno cagionatogli, quantificato in Euro 1.244.489,12 oltre interessi e rivalutazione.

Si costituiva la “Ondulit Italiana” s.p.a..

Chiedeva – tra l’altro – che l’adito tribunale dichiarasse la propria incompetenza per territorio e la competenza territoriale del tribunale di Roma, quale foro convenzionale.

All’udienza di prima comparizione, in data 24.3.2010, la convenuta s.p.a. ribadiva l’eccezione di incompetenza ratione loci ed il g.i., dal canto suo, senza rilevare alcun profilo di incompetenza territoriale inderogabile assegnava i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, rinviando all’udienza del 27.10.2010.

Indi, all’esito dell’istruzione, con ordinanza dei 18/22.9.2015 il Tribunale di Avezzano dichiarava la propria incompetenza per territorio e la competenza per territorio del tribunale di Roma.

Esplicitava il Tribunale di Avezzano che “il foro convenzionale, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo ad un’ipotesi di competenza derogata e non inderogabile” (così ordinanza del Tribunale di Avezzano, pug. 2); che l’eccezione di incompetenza, correlata alla violazione del foro pattiziamente individuato e da proporre “nel primo atto difensivo o dichiarata a verbale nella prima udienza” (così ordinanza Tribunale di Avezzano, pag. 2), era stata nel caso di specie ritualmente e tempestivamente sollevata, giacchè dedotta nel verbale della prima udienza; che la clausola, scaturente “da una inequivocabile e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (così ordinanza Tribunale di Avezzano, pag. 2) ed individuante il foro di Roma come foro esclusivo, era senz’altro idonea a tal fine.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza M.G.; ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Avezzano con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

La “Ondulit Italiana” s.p.a. ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

La resistente ha depositato altresì memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Col ricorso a questa Corte di legittimità M.G. deduce quanto segue.

In primo luogo che il giudice, benchè abbia correttamente qualificato l’eccezione d’incompetenza per territorio come non inderogabile ed abbia correttamente dato atto che il termine ultimo per sollevarla coincideva con il deposito tempestivo della comparsa di risposta, non l’ha conseguentemente e coerentemente rigettata, “perchè sollevata non già nella comparsa di risposta depositata tempestivamente, ossia almeno 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione (…), ma invece nella comparsa di risposta depositata il 19.03.2010, (…) ossia (…) solo 4 giorni prima della predetta udienza, tenutasi il 24.03.2010” (così ricorso, pag 12); che, pertanto, l’ordinanza impugnata viola il combinato disposto dell’art. 38 c.p.c., commi 1 e 3, artt. 166 e 183 c.p.c., da cui si evince “che solo l’eccezione di incompetenza per territorio inderogabile è rilevabile d’ufficio entro l’udienza ex art. 183 c.p.c., mentre l’eccezione di incompetenza per territorio non inderogabile, qual è quella in discorso, deve essere sollevata, pena la decadenza, costituendosi almeno 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione” (così ricorso, pagg. 14 – 15).

In secondo luogo che l’ordinanza impugnata viola l’art. 112 c.p.c. e art. 38 c.p.c., commi 1 e 3, giacchè sia in comparsa di costituzione sia nel verbale della prima udienza la “Ondulit Italiana” non ha dedotto come esclusiva la competenza territoriale del Tribunale di Roma, sicchè il giudice a quo “ha ritenuto fondata un’eccezione di incompetenza territoriale per foro esclusivo mai sollevata dalla parte e riservata alla parte” (così ricorso, pag. 18).

M terzo luogo che l’ordinanza impugnata viola l’art. 38 c.p.c., coma 1, giacchè controparte non ha prefigurato come esclusiva la competenza territoriale del Tribunale di Roma ed in spregio all’art. 38 c.p.c., comma 1, non ha contestato “tutti i possibili criteri alternativi di attribuzione della competenza territoriale nel caso concreto” (così ricorso, pag. 21), sicchè l’eccezione deve aversi per non efficacemente proposta.

Il ricorso per regolamento di competenza, nei termini che seguono, è fondato e va accolto.

Si evidenzia, con precipuo riferimento al secondo ed al terzo profilo dell’esperito regolamento (in precedenza “in secondo luogo” ed “in terzo luogo” esplicitati), quanto segue.

Per un verso, che questa Corte spiega che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell’art. 29 c.p.c., comma 2, un’enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari; che, tuttavia, ai fini dell’individuazione di detta volontà delle parti, è sufficiente che esse specifichino che detto foro convenzionale è voluto come “esclusivo”, poichè da tale qualificazione emerge senza alcun dubbio la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5030; cfr., altresì, Cass. 4.3.2005, n. 4757, secondo cui la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell’art. 29 c.p.c., comma 2, un’enunciazione espressa, che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari; e che a tal fine è sufficiente che esse stabiliscano “esclusivamente” la competenza di un determinato foro).

Per altro verso, che questa Corte spiega che, ai fini della decisione sull’eccezione di incompetenza per territorio, fondata su una clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, la questione di competenza deve essere risolta, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 4, sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi (cfr. Cass. (ord.) 18.2.2014, n. 3845; nella fattispecie delibata da questa Corte una delle parti aveva negato che il contratto contenente la clausola di deroga fosse valido ed efficace).

Per altro verso ancora, che la parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta anche a contestare tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (cfr. Cass. 1.8.2001, n. 10449; cfr. altresì Cass. 2.4.1998, n. 3407).

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Da un canto, che la pattuizione dalle parti validamente siglata per cui “qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione del contratto (…) verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del foro di Roma ove ha sede legale la venditrice. Ai fini del presente contratto, le parti espressamente convengono di individuare il foro di Roma” (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pagg. 1 – 2), è di per sè sufficiente, in dipendenza appunto della locuzione “in via esclusiva”, a caratterizzare il foro di Roma come foro convenzionale “esclusivo”, cosicchè non vi era necessità di “contestare tutti i possibili criteri alternativi di attribuzione della competenza territoriale nel caso concreto” (così ricorso, pag. 21).

Dall’altro, che la soluzione della questione di competenza alla stregua delle risultanze degli atti introduttivi e delle produzioni documentali vale senza dubbio a stemperare e a ridimensionare la circostanza per cui “tanto nella comparsa di costituzione e risposta, quanto nel verbale dell’udienza di prima comparizione, la convenuta non indica affatto come esclusiva la competenza territoriale del Tribunale di Roma” (così ricorso, pag. 17).

Si evidenzia, tuttavia, con precipuo riferimento al primo profilo dell’esperito regolamento (in precedenza “in primo luogo” esplicitato), da un lato, che il foro stabilito dalle parti (convenzionale), essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo ad un’ipotesi di competenza derogata e non inderogabile anche quando sia stabilito come esclusivo (cfr. Cass. 21.8.1998, n. 8316); dall’altro, che, in applicazione dell’art. 38 c.p.c., comma 2, art. 166 c.p.c., art. 171 c.p.c., comma 2 e art. 167 c.p.c., comma 2 (quest’ultimo nel testo vigente a decorrere dal 22.6.1995 e fino all’entrata in vigore, in data 1.3.2006, delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80), l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione, anche se essa è depositata con la costituzione del convenuto “fino alla prima udienza”, mentre, successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 35 del 2005, l’eccezione è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 12.5.2008, n. 11657).

In tal guisa, e giacchè la fattispecie de qua è indiscutibilmente successiva al D.L. n. 35 del 2005, l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Avezzano, siccome derogabile, ancorchè (convenzionale) esclusiva, deve reputarsi tardivamente e, dunque, inefficacemente sollevata dalla “Ondulit Italiana” s.p.a., siccome formulata con la comparsa di costituzione depositata non già venti giorni prima dell’udienza del 24.3.2010 di prima comparizione, sibbene in data 19.3.2010, appena quattro giorni prima.

Ben vero ai puntuali rilievi – testè riferiti – del ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13) nulla di specifico ha controdedotto la resistente. Più esattamente la resistente ha – in memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2 (cfr. pag. 2) – genericamente replicato che “ha eccepito l’incompetenza del Tribunale di Avezzano in favore della competenza esclusiva del Foro di Roma nella comparsa di costituzione depositata prima dell’udienza di comparizione”.

Non sfugge, in verità, che la “Ondulit Italiana” s.p.a. ha addotto che “l’eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata (…) sin da primo giudizio di accertamento Tecnico Preventivo” (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pag. 4).

E, tuttavia, al riguardo va appieno condiviso il rilievo del pubblico ministero a tenor del quale “l’eventuale tempestività dell’eccezione di incompetenza formulata nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo non è destinata a spandere effetto nel giudizio di merito instaurato nel (OMISSIS), non costituendo quest’ultimo una riassunzione del primo, e nel quale trasli l’eccezione di incompetenza colà formulata, sì da rendere inoperante il suddelineato termine decadenziale” (del resto questa Corte di legittimità spiega che il provvedimento che ammette l’accertamento tecnico preventivo non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall’art. 698 c.p.c., in virtù del quale l’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito; e che avverso tale provvedimento non è ammissibile neppure il regolamento di competenza, anche nel caso in cui sia ravvisabile una pronunzia sulla competenza del giudice che lo adotta, non potendo ritenersi che il giudice di legittimità possa risolvere quella stessa questione di competenza della quale non potrebbe essere investito a norma dell’art. 111 Cost.: cfr. Cass. (ord.) 19.8.2005, n. 17058).

Il buon esito dell’esperito ricorso per regolamento di competenza impone evidentemente l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Va quindi dichiarata la competenza del tribunale di Avezzano, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge.

Con la statuizione definitiva si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è da accogliere; non sussistono, pertanto, i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..

PQM

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, annulla l’ordinanza dei 18/22.9.2015 del Tribunale di Avezzano pronunciata nell’ambito del procedimento iscritto al n. 2515/(OMISSIS) R.G., dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA