Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20881 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.06/09/2017),  n. 20881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3514-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3304/12/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3304/12/2015, depositata il 15 luglio 2015, non notificata, la CTR della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Como nei confronti del dott. O.F., avverso la sentenza di primo grado della locale CTP, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il professionista aveva presentato per l’Irap versata negli anni dal 2006 al 2009.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, medico di base convenzionato con il SSN, avendo ritenuto che le spese per il personale dipendente, un’infermiera occupata part-time, non potessero comportare valore aggiunto in termini d’incremento di reddito.

Il motivo è manifestamente infondato, risultando la decisione impugnata conforme al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), cui si è uniformata la successiva giurisprudenza, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurnque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive” (più di recente, in fattispecie analoga a quella del presente giudizio, d’impiego d’infermiera professionale part-time, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 25 gennaio 2017, n. 1958).

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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