Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20881 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 02/08/2019), n.20881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15386-2015 proposto da:

CENTRO EDILE I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente, domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 22,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PICONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI GIORDANO;

– ricorrente –

contro

BANCO DI NAPOLI S.p.A., (già denominato SANPAOLO BANCO DI NAPOLI

S.p.A.), in persona del procuratore speciale Avv. Roberto Rusciano,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11,

presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1486/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2019 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl Centro Edile I. ebbe ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. dist. Caserta il Banco di Napoli spa chiedendo il ristoro dei danni provocati con la ritardata comunicazione della mancata erogazione di finanziamento pubblico, in relazione al quale la banca convenuta aveva gestita, quale mandataria della cliente, la relativa pratica amministrativa di richiesta.

In conseguenza della ritardata comunicazione di causa, la società attrice aveva continuato a fruire del prefinanziamento erogato dal Banco di Napoli spa a tasso particolarmente gravoso ed, addirittura, sopra la soglia di usura.

Resistette il Banco di Napoli spa, contestando la pretesa attorea ed il Tribunale adito rigettò ambedue le domande proposte dalla srl I..

La società attrice propose appello avanti la Corte d’Appello di Napoli che, sempre resistendo il Banco di Napoli spa, rigettò il gravame confermando la prima sentenza.

Osservava il Collegio partenopeo come non sussisteva alcuna obbligazione in capo alla banca di informare il cliente in relazione all’andamento dell’iter burocratico presso l’allora Ministero dell’Industria circa l’erogazione del contributo richiesto ed,in effetti erogato; come nella specie trovasse applicazione la disciplina portata dalla L. n. 24 del 2001 in tema di interessi, sicchè era da escludere la concorrenza di usura e come alcun rilievo assumesse l’ipotetico conflitto di interesse della banca a velocizzare l’iter amministrativo di erogazione del contributo pubblico poichè, nel frattempo, lucrava i sensibili interessi dell’erogato prefinanziamento.

Avverso detta sentenza la srl centro Edile I. ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo.

Il Banco di Napoli spa s’è costituito ritualmente a resistere con controricorso, illustrato anche con nota difensiva in prossimità di questa adunanza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla società impugnante s’appalesa privo di pregio giuridico e va rigettato.

Con l’unico mezzo d’impugnazione proposto la srl Centro Edile I. genericamente lamenta nullità della decisione per violazione di norme di diritto – senza dettagliarle – a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nell’argomento critico sviluppato con la doglianza la società impugnante attinge in concreto la statuizione della Corte partenopea afferente al rigetto della domanda fondata sulla denunzia, siccome usurari,degli interessi anche moratori pagati al Banco di Napoli sul prefinanziamento acceso in attesa dell’erogazione del contributo statale.

In particolare la srl I. lamenta che la Corte non abbia ritenuto l’incidenza della L. n. 108 del 1996 sul mutuo di causa, poichè questo non ancora esaurito, al momento dell’entrata in vigore della relativa disciplina.

Di conseguenza il tasso degli interessi corrispettivi pattuiti per il prefinanziamento doveva esser rispettoso della stabilita soglia di usura, siccome insegnava arresto di questa Suprema Corte.

Deve in limine questo Collegio rilevare come il contrasto circa l’inserzione automatica del tasso soglia anche per i mutui accesi precedentemente l’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 risulta superato dall’arresto di questo Supremo Collegio a sezioni unite – Cass. n. 24765/17 -, sicchè il richiamo all’arresto operato in ricorso appare superato.

Quanto al merito della censura va rilevato come in effetti la srl I. non si confronta con la motivazione esposta dalla Corte partenopea a sostegno della sua statuizione sul punto.

Difatti i Giudici napoletani hanno evidenziato che il rapporto di mutuo di causa risultava esser stato estinto dalla società edile nell’agosto 2000, sicchè risultava integralmente regolamentato dalla disciplina ex lege n. 24 del 2001d’interpretazione autentica della normativa antiusura portata dalla L. n. 108 del 1996.

Difatti la normativa d’interpretazione disponeva che i tassi di interesse, anche ultra soglia,pattuiti prima dell’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 rimanevano salvi, purchè – come pacifico nella specie – non concorressero gli estremi del delitto di usura, ex art. 644 c.p., secondo la tipizzazione vigente all’epoca della pattuizione.

Parte impugnante a detta motivazione, fondata su specifica norma di legge, si limitava a contrapporre l’insegnamento desunto da arresto di legittimità, come visto oramai anche superato dalla decisione delle Sezioni Unite.

Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna della srl Centro Edile I. al pagamento in favore del Banco di Napoli spa delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Concorrono in capo alla società ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alla banca resistente le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 6.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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