Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20880 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 14/10/2016), n.20880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24055/2015 R.G. proposto da:

VITTORIA s.p.a., c.f./p.i.v.a. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, e VITTORIA INDUSTRIES NORD AMERICA inc.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe

elettivamente domiciliate in Roma, alla via XX Settembre, n. 1,

presso lo studio dell’avvocato Fiorella F. Alvino e dell’avvocato

Carlo Eligio Mezzetti, che le rappresentano e difendono giusta

procura in atti;

– ricorrenti –

contro

NORTHWAVE s.r.l., c.f./p.i.v.a. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via A. Depretis, n. 86, presso lo studio dell’avvocato Laura Opilio

che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Giuseppe Galzignato

la rappresenta e difende giusta procura in atti;

– resistente –

avverso la sentenza del tribunale di Treviso n. 1953 dei

27.7/4.9.2015;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 26 maggio

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

accogliersi il ricorso per regolamento facoltativo di competenza,

cassarsi senza rinvio la impugnata sentenza e dichiararsi la

competenza arbitrale.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 4.9.2013 “Northwave” s.r.l. citava a comparire innanzi al tribunale di Treviso “Vittoria” s.p.a. nonchè “Vittoria Industries Nord America” inc..

Esponeva che aveva stipulato con “Vittoria Industries Nord America” in data (OMISSIS) contratto di distribuzione esclusiva per il (OMISSIS) e per gli (OMISSIS) di prodotti per il ciclismo e per lo snowbord da essa attrice prodotti; che la convenuta “Vittoria Industries Nord America”, limitatamente ai prodotti per lo snowbord e relativamente agli anni (OMISSIS), non aveva acquistato i quantitativi minimi di merce stabiliti all’art. 7 del contratto e si era resa in tal guisa inadempiente ai sensi dell’art. 25 del medesimo contratto, cagionandone ipso iure la risoluzione.

Chiedeva accertarsi e dichiararsi l’intervenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa di “Vittoria Industries Nord America” e condannarsi in solido le convenute a risarcire il danno arrecatole con gli interessi.

Si costituivano le convenute.

Chiedevano in via preliminare, dichiararsi l’incompetenza del giudice adito e/o l’inammissibilità o improcedibilità dell’avversa domanda in ragione della clausola compromissoria di cui all’art. 29 del contratto, nel merito, instavano per il rigetto ed, in riconvenzionale, per la condanna di “Northwave” al risarcimento del danno.

Con sentenza non definitiva dei 27.7/4.9.2015 il tribunale di Treviso rigettava l’eccezione di incompetenza, dichiarava risolto il contratto con effetto dal 12.6.2013 per fatto e colpa di “Vittoria Industries Nord America” e disponeva per il prosieguo istruttorio come da separata ordinanza.

Esplicitava il tribunale, per quel che rileva in questa sede, che la clausola di cui all’art. 29 del contratto, “così come formulata contiene sia una convenzione di arbitrato e sia la indicazione della competenza giurisdizionale di un determinato foro” (così sentenza, pag. 5), sicchè poneva “senz’altro un dubbio sulla effettiva volontà delle parti di deferire la causa agli arbitri” (così sentenza, pag. 5); che al cospetto di tale dubbio doveva preferirsi l’interpretazione atta ad affermare la giurisdizione statuale.

Esplicitava ulteriormente che doveva disconoscersi che l’art. 808 quater c.p.c., avesse introdotto il principio della prevalenza della competenza arbitrale, atteso che siffatta disposizione “si riferisce all’estensione, alla ampiezza della convenzione di arbitrato, una volta che questa convenzione possa ritenersi corrispondente alla effettiva volontà delle parti di ricorrere allo strumento arbitrale” (così sentenza, pag. 6); che conseguentemente l’ambigua formulazione della clausola compromissoria non escludeva la facoltà delle parti di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.

Avverso tale sentenza “Vittoria” s.p.a. e “Vittoria Industries Nord America” inc. hanno proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza; hanno chiesto dichiararsi l’incompetenza del tribunale di Treviso, per esser la controversia demandata alla cognizione arbitrale, e per l’effetto cassarsi la sentenza impugnata con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

“Northwave” s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il Pubblico Ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

“Vittoria” s.p.a. e “Vittoria Industries Nord America” inc. hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

“Northwave” s.r.l. del pari ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Col ricorso a questa Corte di legittimità “Vittoria” s.p.a. e “Vittoria Industries Nord America” inc. deducono quanto segue.

In primo luogo che, alla stregua della più recente elaborazione giurisprudenziale costituzionale e di legittimità, è del tutto ingiustificato, giacchè in violazione dell’art. 808 quater c.p.c., in connessione con gli artt. 24 e 25 Cost., ritenere, siccome ha ritenuto il tribunale di Treviso, che “il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri importi una deroga alla giurisdizione del giudice naturale (…) e (…) che il giudizio arbitrale non presenti garanzie analoghe a quelle del procedimento dinanzi al giudice statale” (così ricorso, pag. 21).

In secondo luogo che comunemente i contratti commerciali internazionali “affiancano, alla clausola compromissoria, anche l’indicazione di un foro competente per tutte quelle controversie non compromettibili oppure per l’ottenimento di tutte quelle misure non emanabili da un collegio arbitrale” (così ricorso, pag. 22); che in questi termini è del tutto ingiustificato, giacchè in violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., ed in pari tempo del tutto incongruo reputare, siccome ha reputato il tribunale di Treviso, che la coesistenza nel testo dell’art. 29 del contratto della clausola compromissoria e dell’indicazione del tribunale di Treviso quale foro competente, renda dubbia la volontà delle parti; che viceversa il tenore dell’art. 29 è tale da rendere palese ed indubbia la volontà compromissoria; che anzi la competenza del Tribunale di Treviso è prefigurata solo marginalmente, sicchè si sarebbe al più giustificato il dubbio circa la volontà delle parti di mantenere impregiudicata la competenza del Tribunale di Treviso.

In terzo luogo che neppure è da condividere il corollario che il tribunale ha inteso desumere dal presupposto dell’asserita ambiguità della clausola, “vale a dire la facoltà delle parti di adire alternativamente, e per tutte le controversie nascenti dal contratto, l’autorità giudiziaria ordinaria o l’arbitrato” (così ricorso, pag. 25); che invero, “essendo stata accertata la corrispondenza della clausola compromissoria alla volontà delle parti” (così ricorso, pag. 26), in applicazione dell’art. 808 quater c.p.c., la clausola compromissoria avrebbe dovuto essere interpretata estensivamente, siccome riferita a tutte le controversie nascenti dal contratto, sicchè “concludere per l’equipollenza (..) della clausola arbitrale e di quella elettiva del foro di Treviso (…) significa di fatto disapplicare l’art. 808 quater c.p.c.” (così ricorso, pag. 27), oltre che patrocinare una soluzione ermeneutica del tutto illogica.

Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e va accolto.

Si premette che l’indagine sulla portata di una clausola compromissoria, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di Cassazione che, in tale materia, è anche giudice di fatto (cfr. Cass. (ord) 30.92015, n. 19546).

Si premette al contempo che, in tema di interpretazione di una clausola arbitrale, l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata, sì, in via esclusiva al giudice di merito; tuttavia siffatto accertamento è censurabile in sede di legittimità nel caso in cui la motivazione sia inadeguata in forma tale da non consentire la ricostruzione dell’ “iter” logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche (cfr. Cass. (ord.) 27.3.2012, n. 4919).

Su tali premesse si evidenzia quanto segue.

Per un verso, che la res litigiosa de qua agitur si connota per la presenza di due clausole, l’una, all’art. 29, comma 1 (“tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto verranno definitivamente decise (…) da un Collegio composto da tre arbitri (…)”), “che deferisce la competenza ad arbitri” (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pag. 11), l’altra, all’art. 29, comma 2 (“il Tribunale competente avente giurisdizione è quello di Treviso”), che prefigura la competenza del Tribunale di Treviso.

Per altro verso, che, in tema di interpretazione delle clausole contrattuali, ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c., il giudice non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, pur ove le une e le altre possano apparire rappresentative d’una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un “iter” che, partendo dall’accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi verifichi nel confronto reciproco e, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell’atto (cfr. Cass. 14.11.2002, n. 16022; cfr. Cass. 11.6.1999, n. 5747, secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, anche quando l’interpretazione di ciascuna delle clausole che concorrono alla formazione del testo negoziale è compiuta sulla base del “senso letterale delle parole” e conduca a risultati di certezza, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell’interpretazione sistematica, posto dall’art. 1363 c.c., riferendo le varie espressioni adoperate all’intero testo in modo da ricavarne il senso complessivo e nel contempo Intendere la singola espressione in funzione del testo, di cui è parte integrante).

Per altro verso ancora, che il principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., non comporta solo che esso – o le sue singole clausole – vengano interpretate nel senso in cui possano avere un qualche effetto, ma richiede che il contratto non risulti neppure in parte frustrato e che la sua efficacia potenziale non subisca alcuna limitazione (cfr. Cass. 1.9.1997, n. 8301).

Alla luce dell’operato riscontro e degli enunciati principi si reputa quanto segue.

Innanzitutto, che il tenore letterale della previsione dell’art. 29, comma 1 del contratto rende patente ed incontrovertibile la volontà compromissoria dei contraenti.

Altresì, nel segno di un’esegesi combinata dell’art. 29, commi 1 e 2, che ambisca ad armonizzare razionalmente le reciproche previsioni, che appare ragionevole e plausibile opinare nel senso – patrocinato dalle ricorrenti – che “la menzione del Tribunale di Treviso quale Foro dotato di competenza (art. 29.2) (…) non è incompatibile con l’espressa volontà delle parti di deferire qualsiasi controversia in arbitri, dato che con l’art. 29, comma 2, non si fa altro che esplicitare la competenza del tribunale ordinario per tutte quelle controversie non compromettibili o, ancora, per l’ottenimento di tutte quelle misure non emanabili da un collegio arbitrale (si pensi alla materia cautelare o all’istruzione preventiva” (così ricorso, pag. 6).

Inoltre, nel segno dell’art. 1367 c.c., che l’opzione ermeneutica patrocinata dalla resistente, secondo cui “le parti hanno inteso attribuirsi la facoltà di scegliere se sottopone le eventuali controversie nascenti dal contratto agli arbitri oppure al Tribunale ordinario” (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pag. 14), frustra e svuota di significato la volontà compromissoria categoricamente palesata dell’art. 29, comma 1.

Più esattamente, che l’asserita facoltà delle parti “di scegliere l’una o l’altra via” (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pag. 15), pur ancorata ai rilievi per cui “non meno indubbia è però anche la presenza della clausola derogativa del foro” (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pag. 17) e per cui “è la legge stessa che vieta agli arbitri di emettere misure cautelari e di effettuare procedimenti di istruzione preventiva” (così memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., pag. 18), degraderebbe comunque a mera variabile la “via” arbitrale, “via” arbitrale che, viceversa, la prefigurazione nell’incipit, dell’art. 29, al comma 1, esplicita ed addita quale “via maestra”.

Di conseguenza, che la previsione dello stesso art. 29, comma 2, non può che “testimoniare”, seppur in prospettiva meramente dichiarativa rispetto all’assetto legislativo e nondimeno nei termini dell’ottimale “armonizzazione” delle due disposizioni, la perdurante iurisdictio statuale limitatamente agli ambiti istituzionalmente sottratti alla giurisdizione arbitrale.

Infine, che all’esito della novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – applicabile ratione temporis al caso di specie – di certo non può esser recepita l’argomentazione del tribunale di Treviso secondo cui “il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione del giudice naturale così come prevista dalla Costituzione” (così sentenza, pag. 5).

Propriamente, che va condivisa al riguardo la prospettazione delle ricorrenti secondo cui l’arbitrato è da considerare come “ormai completamente equiparato alla giustizia pubblica e non (…) più (…) quale deroga alla stessa avente natura eccezionale” (così ricorso, pag. 15), espressione di una facoltà “tutelata a livello costituzionale” (così ricorso, pag. 20). E, dunque, che va recepito il rilievo del pubblico ministero secondo cui in aderenza all’orientamento della disciplina “comunitaria” la novella n. 40 del 2006 ha immesso nel sistema “interno” un vero e proprio favor arbitrati: “la giurisdizione degli arbitri non è più un’eccezione o una deroga rispetto alla giurisdizione statale, ma un rimedio a questa perfettamente alternativo”.

Il buon esito dell’esperito ricorso per regolamento di competenza impone, da un canto, la declaratoria della competenza arbitrale, dall’altro, la cassazione dell’impugnata sentenza. Le significative ed extra ordinem difficoltà in ogni caso riscontrate in sede e ai fini della puntuale “ricostruzione” della volontà delle parti inducono, pur nel segno della formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile ratione temporis al caso di specie (ovvero della formulazione successiva alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009), a compensare integralmente tra le parti le spese e del presente giudizio di legittimità e del giudizio celebratosi innanzi al Tribunale di Treviso.

Il ricorso è da accogliere; non sussistono, pertanto, i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..

PQM

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa la sentenza non definitiva del tribunale di Treviso n. 1953 dei 27.7/4.9.2015, dichiara la competenza arbitrale, compensa integralmente tra le parti le spese e del presente giudizio di legittimità e del giudizio celebratosi innanzi al tribunale di Treviso.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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