Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20880 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 04/05/2017, dep.06/09/2017),  n. 20880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27446-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO CECI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO BAVASSO;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

NOTO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 573/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che il controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 573/2/2015, depositata il 21 aprile 2015, la CTR della Calabria accolse l’appello proposto dal sig. M.G. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cosenza – e di Equitalia Sud S.p.A. avverso la sentenza della CTP di Cosenza, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso tre cartelle di pagamento per tributi erariali quali atti prodromici a successive iscrizioni ipotecarie.

Avverso la sentenza della CTR Equitalia Sud S.p.A. (ora incorporata da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

L’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, e art. 21, laddove ha omesso di rilevare la tardività del ricorso, avendo il contribuente appreso dell’esistenza delle cartelle molto tempo prima della proposizione del ricorso, col quale ne ha chiesto l’annullamento, avendo esso impugnato in precedente giudizio le iscrizioni ipotecarie accese su bene immobile del M., basate proprio sulle anzidette cartelle.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta “falsa applicazione delle norme sul giudicato interno”, laddove, facendo ad esse riferimento, ha ritenuto di riaprire i termini per l’impugnazione delle cartelle.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, avendo il giudice tributario d’appello accolto direttamente il ricorso del contribuente che lamentava l’omessa notifica delle cartelle, sul presupposto del disconoscimento, da parte del contribuente medesimo, delle fotocopie degli avvisi di ricevimento relativi alla notifica delle stesse, senza far prima ordine ad Equitalia dell’esibizione in originale dei documenti contestati.

I primi due motivi devono essere ritenuti inammissibili.

L’esposizione dei fatti di causa rilevanti ai fini della decisione appare, infatti, carente, in relazione al requisito dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, sia con riferimento al contenuto della precedente sentenza n. 82 del 2012 della CTP di Cosenza, che aveva annullato precedenti iscrizioni ipotecarie basate sulle medesime cartelle di pagamento oggetto d’impugnazione nella presente vicenda processuale, sia con riferimento all’illustrazione, nel presente giudizio, delle modalità afferenti all’impugnazione delle stesse cartelle.

Solo dal controricorso è dato, infatti, comprendere che l’agente della riscossione, a seguito dell’annullamento delle precedenti iscrizioni ipotecarie, ha proceduto a nuova iscrizione delle stesse sulla base dei medesimi titoli, evidentemente sul presupposto che gli stessi non fossero stati annullati dalla precedente pronuncia della CTP di Cosenza, ciò che ha costituito, del resto, oggetto di espressa pronuncia da parte della CTR, laddove ha osservato che la sentenza n. 82 del 2012 “non ha avuto ad oggetto gli atti impositivi presupposti, sicchè sui vizi delle cartelle non può essersi creato un giudicato interno idoneo a determinarne l’inoppugnabilità”.

A ciò consegue l’inammissibilità pure del secondo motivo che – di là dalla sua formulazione assolutamente generica, non essendo neppure indicate le norme di diritto che si assumono violate (cfr., tra le molte, Cass. sez. 1, 29 novembre 2016, n. 24298; Cass. sez. 1, 8 marzo 2007, n. 5353) – risulta formulato in maniera contraddittoria ed in ultima analisi oggettivamente incomprensibile, da un lato lamentandosi dalla ricorrente una pretesa violazione delle norme sul giudicato (ciò che, avendo la CTR escluso la sussistenza di un giudicato, ove mai peraltro da qualificarsi esterno, idoneo a determinare l’inoppugnabilità delle cartelle, porterebbe ad ipotizzare che la ricorrente ne assuma invece la sussistenza), dall’altro invece assumendosi, dalla stessa parte ricorrente, che “nulla afferiscano, al caso di specie, le questioni inerenti al giudicato”.

Deve invece essere accolto, in quanto manifestamente fondato, il terzo motivo di ricorso, dovendo ritenersi, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 27 aprile 2015, n. 8446; Cass. sez. 5, 23 ottobre 2006, n. 22770) che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5, laddove prevede che il giudice tributario, ove sorgano contestazioni sui documenti prodotti, come consentito dal comma precedente, anche in fotocopia, ne ordina l’esibizione degli originali, non possa prescindere dal provvedere in tal senso.

La decisione impugnata che, viceversa, ha tout court escluso l’utilizzabilità come prova ai fini del perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento al destinatario dei documenti prodotti in copia, essendone stata disconosciuta la conformità agli originali dalla controparte, si pone quindi in chiara violazione della norma processuale sopra indicata come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Nè può di contro obiettarsi che la censura sarebbe in ogni caso priva d’interesse, perchè l’agente della riscossione avrebbe dovuto produrre comunque copia integrale delle cartelle.

Non è dato comprendere, dal tenore della sentenza impugnata, se le notifiche originarie delle cartelle in questione siano state effettuate direttamente dall’agente della riscossione per mezzo del servizio postale o per mezzo di messo notificatore, in tal caso non richiedendosi la produzione di copia integrale della cartelle (cfr. Cass. sez. 5, 11 novembre 2016, n. 23039), in ogni caso dovendosi rilevare che la contestazione del contribuente, così come posta all’esame del giudice di merito, appare riferita alla sola omissione della notifica delle cartelle e non già alla contestazione del contenuto delle cartelle medesime, sicchè non è pertinente il richiamo, in memoria, da parte del controricorrente, all’ordinanza di questa Corte sez. 6-5, 30 luglio 2013, n. 18252, che attiene alla contestazione specifica dello stesso contenuto della cartella recapitata in busta chiusa per il tramite del servizio postale.

Il ricorso va dunque accolto limitatamente al terzo motivo, dichiarati inammissibili i primi due.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al terzo motivo e la causa rinviata per nuovo esame alla CTR della Calabria in diversa composizione, che, nell’uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato e ribadito da questa Corte, svolgerà l’ulteriore necessaria istruzione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso limitatamente al terzo motivo, dichiarati inammissibili i primi due.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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