Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20880 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 02/08/2019), n.20880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3995-2016 proposto da:

M.R., M.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

PICCINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO PULIDORI;

– ricorrenti –

contro

D.B.V.B., AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST;

– intimati –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata

il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

11/04/2019 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nell’ambito del giudizio civile che contrapponeva l’Asl n (OMISSIS) di Pisa ai germani M. avanti la Corte d’Appello di Firenze in ordine all’ammontare delle rette di degenza e rimborso farmaci in dipendenza del ricovero di loro congiunto, venne espletata consulenza tecnica, per quantificare l’effettivo ammontare delle somme pretese in causa dall’Ente sanitario, a ministero della Dott. D.B.V.B..

Ad esito dell’espletamento dell’incarico,il Collegio ebbe a liquidare il compenso alla consulente e tale decreto venne ritualmente opposto dai germani M. poichè la liquidazione effettuata non rispettosa della tariffa applicabile alla specie.

Il Presidente vicario della Corte fiorentina, con l’ordinanza impugnata, ebbe a procedere alla ritassazione del compenso dovuto ed i germani M. hanno proposto ricorso per la cassazione di detto provvedimento sulla scorta di due motivi ed hanno depositato note difensive.

Sia l’Ente sanitario che la consulente tecnica sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da R. e M.P. s’appalesa fondato in relazione al secondo motivo di ricorso e di conseguenza in tale misura va accolto.

In limine va rilevato come i ricorrenti, con la nota del 20.3.2019, abbiano segnalato che la questione prospettata con il primo mezzo d’impugnazione afferente alla violazione degli artt. 1 e 2 della tariffa allegata al D.M. 30 maggio 2002 sia stata superata.

Difatti, contemporaneamente al ricorso per cassazione,i ricorrenti,nell’ipotesi che l’erronea liquidazione del compenso fosse piuttosto fondata su errore materiale, avevano proposto anche istanza ex art. 287 c.p.c. puntualmente accolta dal Giudice competente.

Ad un tanto consegue la sopravvenuta carenza d’interesse alla coltivazione del primo mezzo d’impugnazione, siccome segnalato dai M. nelle loro note difensive.

Rimane da esaminare il secondo motivo di ricorso centrato sulla violazione delle norme in artt. 112 e 91 e 702 ter c.p.c., in quanto, nel provvedere sul reclamo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 il Presidente delegato non aveva provveduto in alcun modo a regolare le spese di lite del procedimento.

In effetti nell’ordinanza impugnata, emessa ad esito del procedimento regolato dal D.P.R. n. 150 del 2011, art. 15 ed D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 dal Presidente vicario delegato della Corte d’Appello di Firenze non risulta esplicitamente adottato alcuna statuizione a regolamento delle spese del procedimento svolto.

Un tanto nonostante che la norma D.P.R. n. 150 del 2011, art. 15 operi espresso richiamo alla disciplina ex art. 703 ter c.p.c., norma che all’u.c. puntualmente dispone che il Giudice deve disciplinare le spese del procedimento a sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Invero nemmeno dal complessivo ragionamento esposto nel provvedimento è dato rinvenire argomento che lumeggi implicita decisione al riguardo, sicchè concorre il vizio denunziato di violazione di norma giuridica afferente l’obbligo del Giudice, ad esito del procedimento di specie, d’adottare statuizione a regolamento delle spese di lite.

Posto che deve esser operata valutazione di merito al riguardo, non può intervenire questa Corte eppertanto l’ordinanza impugnata – limitatamente al regolamento delle spese di lite – va cassata e la questione rimessa per nuovo giudizio sul punto ad altro Magistrato della Corte d’Appello di Firenze.

Il Giudice di rinvio provvederà anche a regolamentare le spese di questo giudizio di legittimità, ex art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso,cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, altro Magistrato,che anche provvederà a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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