Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2088 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. un., 30/01/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13130-2018 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

212, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BRASCA, rappresentato

e difeso dall’avvocato TERESA BRACONARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 89/2018 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI

GOTTO, depositata il 30/01/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2019 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale MATERA

MARCELLO, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

accoglimento del ricorso; declaratoria della giurisdizione

ordinaria;

udito l’Avvocato Leonardo Brasca per delega orale dell’avvocato

Teresa Braconaro.

Fatto

RILEVATO

che:

L.M. ricorre, con atto – intestato “regolamento di competenza” – articolato su di un unitario motivo e notificato a mezzo p.e.c. il 20/04/2018, per la cassazione della sentenza n. 89 del 30/01/2018 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, resa sull’opposizione da lui dispiegata il 27/10/2015 al pignoramento presso terzi intentato ai suoi danni – e nei confronti del terzo Edil Domus srl – da Equitalia Centro spa;

una volta dichiarata, con sentenza n. 583 del 27/11/2014, inammissibile dalla già adita Commissione Tributaria Provinciale di Forlì analoga opposizione e per difetto di giurisdizione del giudice tributario, il L. aveva il 27/10/2015 dispiegato dinanzi a quello ordinario opposizione avverso il pignoramento presso terzi intentato ai suoi danni – e nei confronti del terzo Edil Domus srl – da Equitalia Centro spa, notificatogli il 17/04/2014 (secondo il ricorso, pur essendo nella sentenza gravata indicato il 07/04/2014) per Euro 200.099,58, deducendo la mancata previa notifica delle cartelle esattoriali cui quello si riferiva e la conseguente inesistenza del credito, ma pure l’erronea individuazione del debitore;

sospesa l’esecuzione con provvedimento 10/11/2015 e introdotto il giudizio di merito, il giudice siciliano, pur dato atto della negatività della dichiarazione del terzo, ha poi presupposto l’applicabilità dei principi di Cass. Sez. U. 05/06/2017, n. 13913, per dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

non espletano attività processuale le parti intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

parte ricorrente dispiega un unitario motivo, sia pure intestando il ricorso come “regolamento di competenza”, di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, deducendo che i crediti azionati andavano individuati in crediti per contributi INPS e per quota di iscrizione alla Camera di Commercio, sicchè sui medesimi difettava la giurisdizione del giudice tributario, del resto per primo adito con precedente azione a cui fugacemente accenna in ricorso;

va esclusa la rilevanza, ai fini della sua ufficiosa qualificazione in ricorso per motivi di giurisdizione, dell’evidente inconguità della sua intestazione quale “regolamento di competenza”, risultando di scolastica nozione la distinzione tra competenza e giurisdizione ed evidente la ratio decidendi di declinatoria della seconda e non della prima ad opera tanto della sentenza della Commissione tributaria che del giudice ordinario;

in tal modo, il ricorso stesso può qualificarsi per conflitto reale negativo di giurisdizione, per essere questa stata declinata da entrambi i giudici con le sentenze qui impugnate: sicchè esso può essere proposto in ogni tempo, a prescindere dal passaggio in giudicato o meno di una o di entrambe le pronunce tra loro in insanabile contrasto in punto di giurisdizione;

al riguardo, infatti (tra molte: Cass. Sez. U. 30/03/2017, n. 8246), è ammissibile il ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione nell’ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice speciale abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d’ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, in ogni tempo;

in particolare, il conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione, il quale è denunciabile non con l’istanza di regolamento preventivo, esperibile nel diverso caso di conflitto cosiddetto virtuale, ma con ricorso per Cassazione, a norma dell’art. 362 c.p.c., comma 2, ricorre qualora due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia affermativa o negativa della propria giurisdizione, ancorchè impugnata o suscettibile d’impugnazione, su due cause che, pur non presentando assoluta identità di petitum, ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione; tale ricorso, non comporta neppure in via analogica – l’applicazione dell’art. 367 c.p.c. e, quindi, non determina la sospensione del processo, ma, non costituendo un mezzo di impugnazione in senso proprio, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che non sia stata impugnata mediante il necessario atto di appello nei termini fissati (tra le prime: Cass. 15/04/1982, n. 2287; Cass. Sez. U. 06/10/1962, n. 2827);

a questo riguardo, risultano ritualmente prodotti in copia – tanto risultando imposto a pena di improcedibilità dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite (per tutte, tra le più recenti, v. Cass. Sez. U. 05/10/2009, n. 21196) – entrambi i provvedimenti di declinatoria della giurisdizione, dal cui complessivo tenore acquisire le notizie utili per la definizione del conflitto negativo in esame, prima fra tutte la coincidenza dell’oggetto delle due declinatorie;

tuttavia, in via assolutamente preliminare, va rilevato che il ricorso, intimata la “Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia Centro spa)”, è stato notificato a mezzo pec a quest’ultima al suo protocollo informatico, nonchè all’avvocato costituito nel giudizio concluso con l’ultima delle sentenze declinatorie della giurisdizione oggi impugnate, cioè all’avvocato Flavio Belelli, costituito per il precedente contraddittore agente della riscossione dante causa dell’intimata, che, se non altro dall’intestazione della sentenza da ultimo resa e qui gravata, era identificato oltretutto in Riscossione Sicilia spa;

ora, è notoria la successione ex lege della controricorrente all’originaria convenuta in quanto agente di riscossione, nella specie presupposta come Equitalia Centro spa e quindi del gruppo Equitalia, verosimilmente poichè a sua volta succeduta all’originaria Riscossione Sicilia spa: successione intervenuta nel corso del giudizio concluso con la sentenza qui gravata e necessariamente conosciuta dalla generalità dei consociati per essere stata disposta dalla legge;

qualunque sia la ricostruzione della tipologia di successione alle precedenti società agenti della riscossione da parte della neo istituita Agenzia delle Entrate Riscossione (che la giurisprudenza di questa Corte, nonostante la lettera del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 3, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, propende a qualificare come successione a titolo particolare: Cass. ord. 15/06/2018, n. 15869; Cass. ord. 09/11/2018, n. 28741; Cass. ord. 24/01/2019, n. 1992; Cass. ord. 15/04/2019, n. 10547), va affrontata la questione delle modalità di instaurazione dell’impugnazione in casi come quello in esame, a cominciare da quella della validità o meno della notifica del relativo atto introduttivo, costituito essendo nel precedente grado l’agente della riscossione, al difensore di quest’ultimo o al successore ex lege di persona;

già con ordinanza interlocutoria 29/11/2019, n. 30885, è stata rimessa alla sesta sezione, nella composizione prevista dal punto 46.2 delle tabelle 2016/2019 della Corte di Cassazione (vale a dire al Collegio composto dal Presidente titolare e dai coordinatori delle sottosezioni), la definizione, tra l’altro, della questione se, entrata in vigore la riforma del settore di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, sia rituale l’instaurazione del contraddittorio per il giudizio di legittimità mediante notifica del ricorso al procuratore o difensore costituito per l’estinta società del gruppo Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata, anzichè alla neoistituita Agenzia delle Entrate Riscossione: e, in particolare, se debba applicarsi la regola generale, oppure l’eccezione, prevista da Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295 (seguita, quanto alla prima, dalla giurisprudenza successiva, tra cui, da ultimo, Cass. ord. 09/10/2018, n. 24845) e, così, se possa considerarsi validamente ultrattivo il mandato conferito al professionista dal precedente agente, oppure se debba ritenersi, con l’estinzione di questo o per altra causa, malamente evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto;

va, quanto al primo aspetto, valutata l’operatività o meno della regola dell’ultrattività del mandato alle liti in capo al difensore del dante causa, visto che i principi generali fissati in senso affermativo da queste Sezioni Unite (con sentenza 04/07/2014, n. 15295, confermata dalla giurisprudenza successiva, tra cui, da ultimo, Cass. ord. 09/10/2018, n. 24845) prevedono quale eccezione l’evenienza della certezza dell’evento successorio e l’incontrovertibilità della sua conoscibilità ad opera di controparte;

vi è anzi da notare che la notifica al difensore già costituito per il precedente grado di lite, di cui fosse nota la cessazione del mandato, è stata a lungo definita perfino inesistente dalla giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte;

ma deve dirsi in linea con l’evoluzione in senso restrittivo della nozione di inesistenza nella giurisprudenza di questa Corte – a partire da Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916 – l’approdo ermeneutico più recente, che degrada la relativa invalidità a mera nullità, suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione da ordinarsi ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (ove, come nella specie, il destinatario non la sani con spontanea costituzione), anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta cessazione (Cass. ord. 24/01/2018, n. 1798, in caso di conoscenza della sostituzione del difensore);

in particolare, va superato il rigorosissimo opposto orientamento nel senso dell’inesistenza della notifica (confermato, tra le ultime, da Cass. 19/01/2016, n. 759, ovvero da Cass. ord. 11/01/2017, n. 529): infatti, anche in una simile evenienza – cioè di notificazione a chi era stato comunque rappresentante in giudizio di quella che al momento era stata la giusta controparte – vi è un collegamento idoneo, sufficiente e non arbitrario, tra il destinatario della notifica ed il soggetto a quella interessato;

tanto vale a maggior ragione nel caso della successione della neo istituita Agenzia delle Entrate – Riscossione ai precedenti agenti della riscossione, in un complessivo contesto oltretutto caratterizzato da una comprensibile incertezza sugli istituti processuali da applicare (resa manifesta già solo dalla divaricazione della corrente interpretazione di legittimità della natura del fenomeno successorio rispetto alla lettera della norma) e da una assoluta peculiarità della normativa in tema di patrocinio della succeditrice ex lege (peculiarità posta a fondamento del riconoscimento di un regime particolare da Cass. Sez. U. 19/11/2019, n. 30008): contesto nel quale è a maggior ragione esigibile dal difensore della parte cessata la condotta cooperativa di porre in condizioni il suo successore di difendersi adeguatamente, notiziandolo della ricevuta notifica;

pertanto, al momento dell’instaurazione del contraddittorio sul ricorso oggi in esame, la sua notifica presso il difensore di un soggetto pacificamente non più esistente per disposizione di legge necessariamente conosciuta dalla generalità dei consociati non può dirsi valida, poichè, in conformità agli stessi principi ed alle relative eccezioni fissate dalla giurisprudenza più recente delle Sezioni Unite di questa Corte, può escludersi l’ultrattività del mandato (in linea generale posta da Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295, ma con chiari e significativi limiti od eccezioni) dinanzi alla notorietà del fatto dell’estinzione del mandante e, comunque, in presenza di un regime differenziato e peculiare per il patrocinio in giudizio del successore, su cui queste Sezioni Unite si sono già espresse (con la già richiamata sentenza 19/11/2019, n. 30008);

neppure è prima facie risolubile con immediatezza nel senso della validità della notifica alla succeditrice ex lege in persona del suo legale rappresentante e presso il suo domicilio informatico, pure seguita nella fattispecie, soprattutto in dipendenza delle modalità di instaurazione del contraddittorio imposte dalla qualificazione della sua successione e dalla cessazione, del pari ex lege, del dante causa della sola parte oggi intimata;

nelle more, occorre quindi ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso alla sola giusta controparte notoriamente esistente, ex lege subentrata agli agenti di riscossione, dopo il peculiare fenomeno successorio di cui al richiamato D.L. n. 193 del 2016: e, per le altrettanto peculiari caratteristiche del patrocinio della subentrata Agenzia delle Entrate – Riscossione, di cui alla pure citata Cass. sez. U. 30008/19, la rinnovazione potrà dirsi rituale soltanto se eseguita presso l’Avvocatura di Stato e, trattandosi di ricorso alla Corte suprema di cassazione, presso quella Generale in Roma;

deve infatti farsi applicazione del seguente principio di diritto: “in tema di giudizio di legittimità, l’ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell’agente della riscossione, nominato e costituito nel grado di giudizio concluso con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell’agente della riscossione originariamente parte in causa, poichè la cessazione di questo e l’automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il D.L. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida, ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell’atto introduttivo dell’impugnazione, da ordinarsi – in caso di carenza di attività difensiva dell’intimata – ai sensi dell’art. 291 c.p.c., presso la competente Avvocatura dello Stato, da identificarsi nell’Avvocatura Generale in Roma”;

il termine per espletare l’ordinato incombente può adeguatamente individuarsi come in dispositivo;

all’esito potrà valutarsi pure l’ulteriore problematica della ritualità della notifica eseguita alla succeditrice ex lege presso il suo domicilio informatico risultante dai registri ufficiali, nonostante la sua dante causa fosse stata costituita a mezzo di procuratore ritualmente officiato nel grado concluso con la sentenza gravata.

P.Q.M.

ordina la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate – riscossione presso l’Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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