Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2088 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2088 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26460 del ruolo generale
dell’anno 2016, proposto
da
CERSOSIMO Riccardo (C.F.: CRS RCR 55D14 H590I)
rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Castronuovo (C.F.:
CST VTI 71L20 E4093)
– ricorrentenei confronti di
GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F.: 00409920584), in persona dei legali rappresentanti pro tempore
rappresentata e difesa dall’avvocato Valentino Fedeli (C.F.:
FDL VNT 47E17 H501N)
– resistentenonché
IMBROGNO Angelo (C.F.: non indicato)
-intimatoper la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 402/2016, pubblicata in data 18 marzo 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 4 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
Fatti di causa
Riccardo Cersosimo ha agito in giudizio nei confronti di Angelo
Imbrogno e dell’Ina Assitalia S.p.A. (oggi Generali Italia
S.p.A.), impresa territorialmente designata per la liquidazione

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CcL

Data pubblicazione: 29/01/2018

dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto in data 11 maggio
1985.
La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Castrovillari che, riconosciuto il concorso di colpa dei conducenti
delle due autovetture coinvolte nell’incidente, ha (per quanto

dell’importo di C 3.285,54, oltre accessori, in favore
dell’attore.
Su gravame di quest’ultimo, la Corte di Appello di Catanzaro,
in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato i convenuti a pagare l’ulteriore importo di C 657,10 a titolo di danno morale.
Ricorre il Cersosimo, sulla base di quattro motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati,
ma Generali Italia S.p.A. ha depositato istanza di partecipazione all’udienza di discussione, con procura.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il
decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione degli artt. 2697 co. 1; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 111 comma 6
Cost.; in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Violazione di
legge e vizio di travisamento della prova per verbale di testi-

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ancora rileva) condannato i convenuti, in solido, al pagamento

monianza del 15/12/1997: informazione probatoria idonea a
condurre il giudice a una decisione diversa».
Con il secondo motivo si denunzia «Violazione degli artt. 2697
co. 1 e 2700 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 111 comma 6
Cost.; in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. La responsabilità
dell’Imbrogno risulta provata da una serie di risultanze probatorie trascurate dal giudicante ma decisive».

1; 2054 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 111 comma 6 Cost.;
in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Omesso esame del secondo motivo di appello. Inapplicabilità dell’art. 2054 c. c.
stante la presunzione di responsabilità in capo al veicolo tamponante, emergenza decisiva».
I primi tre motivi del ricorso – che hanno ad oggetto
l’accertamento della responsabilità per l’incidente, in relazione
alla quale la corte di appello ha ritenuto applicabile la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., in mancanza di sufficienti prove in ordine alla sua precisa dinamica – sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente
infondati.
Il ricorrente contesta (con il primo motivo) la valutazione operata dai giudici di merito delle risultanze della prova per testi,
con particolare riguardo a quella del teste Carmelo Magro; si
duole (con il secondo motivo) della mancata considerazione di
alcuni elementi probatori a suo dire decisivi (in particolare: le
proprie dichiarazioni rese al momento del ricovero ospedaliero; la richiesta di risarcimento dei danni rivolta all’Imbrogno;
la prospettazione dei fatti dedotta nell’atto di citazione); censura (con il terzo motivo) la mancata applicazione della presunzione «de facto», di responsabilità del conducente del veicolo tamponante, che assume di avere espressamente dedotto
con il secondo motivo di gravame.
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Con il terzo motivo si denunzia «Violazione degli artt. 2697 co.

Le effettive doglianze di cui ai primi due motivi del ricorso sono inammissibili, in quanto, sebbene rubricate come censure
di violazione di legge, esse risultano dirette ad ottenere una
nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità, avendo i giudici di merito operato tale
valutazione secondo prudente apprezzamento, in conformità
agli artt. 115 e 116 c.p.c., e senza alcuna violazione degli artt.

Altrettanto è a dirsi per la censura contenuta nel terzo motivo.
Diversamente da quanto afferma il ricorrente, la corte di appello ha esaminato il secondo motivo del suo gravame, relativo alla presunzione di responsabilità del conducente del veicolo tamponante.
Ha invero espressamente preso in considerazione tale questione (cfr. pag. 4, ultimi tre righi, e pag. 7, righi 6-17, della
sentenza), ma ha ritenuto che le prove non consentissero di
ricostruire precisamente la dinamica del sinistro, e quindi di
affermare che fosse effettivamente avvenuto il tamponamento
della vettura condotta dal Cersosimo da parte di quella condotta dall’Imbrogno, con conseguente (implicita) esclusione
della sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione
della presunzione di responsabilità invocata dal ricorrente.
Anche per questo aspetto, dunque, il ricorso si risolve, in sostanza, in una contestazione degli accertamenti di fatto incensurabilmente operati dai giudici di merito e in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, mentre non sussiste alcuna violazione delle disposizioni normative
richiamate.
2. Con il quarto motivo si denunzia «Violazione degli artt.

2697 co. 1; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 111 comma 6 Cost.; in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Omesso esame del quarto
motivo DANNI ESISTENZIALI».
Il motivo è manifestamente infondato.
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2697 e 2700 c.c., o dell’art. 111, comma 6, Cost..

La corte di appello ha esaminato il gravame avanzato dal Cersosimo in relazione ai danni non patrimoniali, prendendo espressamente in considerazione anche la richiesta attinente al
cd. danno esistenziale, e gli ha riconosciuto il danno morale,
in riforma della decisione di primo grado, quale componente
del danno non patrimoniale estranea al danno puramente biologico, chiaramente affermando la natura unitaria del pregiu-

interessi risarcibili della persona aventi contenuto non patrimoniale.
Sul punto la decisione risulta conforme all’orientamento di
questa Corte (che il ricorso non offre motivi per rivedere) secondo il quale «non è ammissibile nel nostro ordinamento
l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale
pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricom prendano i pregiudizi scaturenti
dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale,
ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi
dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore
posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel “danno esistenziale” si intendesse includere pregiudizi
non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 c.c.» (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605492 – 01;
conf., ex multis: Sez. U, Sentenza n. 3677 del 16/02/2009,
Rv. 608130 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20684 del 25/09/2009,
Rv. 609432 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4952 del 02/03/2010,
Rv. 611706 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3290 del 12/02/2013,
Rv. 625015 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013,
Rv. 628100 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 336 del 13/01/2016,
Rv. 638611 – 01).
Ric. n. 26460/2016 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 5 di 6

dizio considerato, idoneo a ricomprendere ogni lesione degli

3. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio, non avendo
le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto

per questi motivi
La Corte:

rigetta il ricorso;

nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2017.

dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

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