Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20879 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. II, 30/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 30/09/2020), n.20879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7964/16) proposto da:

CHAMPAGNE S.R.L., in liquidazione, in persona dei liquidatori p.t.,

rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in

calce al ricorso, dall’Avv. Pasquale Lambiase, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Massimo Lauro, in Roma, v.

Ludovisi, n. 35;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SORRENTO, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Francesco

Procaccini, e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 721/2015

(depositata il 12 febbraio 2015);

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione del luglio 2000, la s.r.l. Champagne conveniva, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata – sez. dist. di Sorrento, il Comune di Sorrento, esponendo di essere proprietaria di un vasto comprensorio denominato “(OMISSIS)”, sito in (OMISSIS) e che il predetto Comune rivendicava dei diritti su un tracciato stradale che attraversava detto comprensorio; pertanto, chiedeva accertarsi la piena libertà del suo fondo da pesi con la conseguente condanna del convenuto Comune alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio il predetto Comune, il quale, oltre ad insistere per il rigetto della domanda, formulava a sua volta domanda riconvenzionale diretta a sentir dichiarare che la strada dedotta in controversia (comprensiva di aree pertinenziali e parcheggi) esisteva da oltre trent’anni e che ne aveva acquistato la titolarità per accessione invertita o, comunque, per usucapione.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 292/2007, rigettava la domanda principale ed accoglieva quella proposta in via riconvenzionale di acquisto per usucapione della proprietà dell’ampliamento della strada di collegamento tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), nonchè del piazzale posto nella parte terminale della Calata Puolo.

2. Interposto appello da parte della s.r.l. Champagne e nella costituzione dell’appellato Comune di Sorrento, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 721/2015 (depositata il 12 febbraio 2015), previa dichiarazione di ammissibilità dell’avanzato gravame e respinto il motivo pregiudiziale sulla dedotta irritualità della costituzione in primo grado dell’ente convenuto, rigettava l’appello, ritenendo infondate tutte le altre censure, confermando, perciò, la legittimità dell’accoglimento – da parte del giudice di prime cure – della domanda relativa all’intervenuto acquisto per usucapione della strada in questione, sussistendone tutte le condizioni oggettive e soggettive.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Champagne s.r.l., resistito con controricorso dall’intimato Comune di Sorrento.

Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo – rubricato letteralmente (solo) come “art. 360 c.p.c., n. 5” – la società ricorrente ha inteso dedurre un vizio di radicale inesistenza dell’impugnata sentenza perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile con riguardo alla determinazione dei luoghi e alla effettiva individuazione dell’estensione della sua proprietà per effetto dell’atto di acquisto intervenuto nel 1998 per notar S. rep. (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo – rubricato “art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 1158” – la ricorrente ha contestato la sentenza di secondo grado nella parte in cui con essa si erano ritenuti sussistenti tutti i presupposti per pervenire alla declaratoria di acquisto per usucapione come domandata dal Comune di Sorrento, malgrado non fossero stati individuati i singoli atti di possesso, non fosse stata rilevata la continuità del possesso e non fosse stato nemmeno verificato il termine iniziale dell’asserito possesso ventennale utile ai fini dell’usucapione, considerato che nel 1966 furono dedicati 1000 mq all’ampliamento del viottolo, poi realizzato a più riprese, in epoche successive rimaste, però, imprecisate.

3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente ha denunciato un’ulteriore censura riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, sull’asserito presupposto che nella motivazione dell’impugnata sentenza si era venuto a concretizzare un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili in un quadro perplesso, avendo la Corte di appello dichiarato l’acquisto per usucapione della proprietà della strada dedotta in giudizio, nonostante che fosse stato ritenuto verificatosi l’uso della strada per il passaggio.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, non potendo essere dedotto, nella presente sede di legittimità, una censura ricondotta dell’art. 360 c.p.c., n. 5, a fronte di una “doppia sentenza conforme” dei giudici di merito circa la motivazione da questi ultimi adottata con riferimento alla valutazione degli elementi fattuali per ravvisare l’intervenuto acquisto per usucapione, da parte del Comune di Sorrento, della contestata porzione immobiliare.

Ad ogni modo, diversamente da quanto denunciato con il motivo in questione, va affermato che non si versa affatto in una ipotesi di inesistenza della motivazione, avendo, invero, la Corte di appello adeguatamente accertato ed affermato nell’impugnata sentenza che ciò che rilevava ai fini della decisione era costituito dalla circostanza che l’area esclusa dalla vendita, avvenuta nel dicembre 1998, risultava già interessata dai lavori di ampliamento eseguiti dal Comune di Sorrento e, quindi, che risultava già specificamente concretizzatasi la situazione di fatto sussistente all’epoca dell’alienazione e che, anzi, dallo

stesso contenuto dell’atto per notar S. era desumibile che la medesima società ricorrente era consapevole di non essere proprietaria della “zone di terreno costituenti l’indicato ampliamento”.

Non si è, quindi, configurato alcun vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, così come novellato con il D.L. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), non ravvisandosi alcuna carenza assoluta del percorso logico-giuridico nell’adottata decisione nè alcuna omissione di fatti decisivi per la risoluzione nel merito della controversia in discorso (secondo i dettami rinvenibili nelle sentenze delle SU nn. 8053 e 8054 del 2014).

5. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente siccome tra loro connessi.

Essi sono inammissibili.

In effetti, mediante la loro proposizione, la società ricorrente sollecita in questa sede di legittimità una rivalutazione delle risultanze di merito ritenute idonee dalla Corte di appello ai fini della dichiarazione di acquisto per usucapione della zona contestata da parte del Comune di Sorrento.

A tal proposito occorre rilevare che la motivazione adottata nell’impugnata sentenza risulta adeguata sul punto (v. pagg. 11 e 12), chiarendosi come dalla documentazione acquisita (dalla quale emergeva che la costruzione della strada risaliva agli anni 1966-1967 e che la pavimentazione del piazzale terminale era stata realizzata dal predetto Comune nel 1973) e dalla prova orale assunta era inequivocamente scaturito che la strada, nella conformazione così come rilevata dal c.t.u., era già esistente e veniva utilizzata per l’accesso alla (OMISSIS) certamente da più di venti anni prima della proposizione della domanda di rivendicazione da parte dell’odierna ricorrente.

Al riguardo la Corte territoriale ha compiuto un congruo e complessivo accertamento, argomentando anche sul fatto dell’irrilevanza – ai fini dell’acquisto per usucapione – delle circostanze che l’esercizio dell’area di parcheggio non durava per tutto l’anno e che sul posto dimoravano anche degli alberi di ulivo, non essendo esse idonee ad escludere detto acquisto, non potendosi discorrere della configurazione di un possesso del solo diritto di uso limitato ai mesi estivi.

In punto di diritto va riconfermato il principio – a cui ha dato applicazione la Corte partenopea – secondo cui la continuità del possesso va posta in relazione con la destinazione del bene che ne forma oggetto e l’intermittenza dei relativi atti di godimento, quando rivestono carattere di normalità in relazione a detta destinazione, non esclude la persistenza del potere di fatto sulla cosa, che se attuato per il tempo necessario e in presenza degli altri requisiti stabiliti dall’art. 1158 c.c., è idoneo all’acquisto per usucapione del bene stesso (cfr. Cass. n. 9238/2000 e Cass. n. 4901/2003).

Del resto, su un piano più generale, deve riaffermarsi che per la conservazione del possesso acquisito “animo et corpore”, non occorre la materiale continuità dell’uso nè è necessaria l’esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso ma – salva l’ipotesi in cui risulti esteriorizzato, da chiari ed inequivoci segni, “l’animus derelinquendi” – è sufficiente che la cosa sia rimasta nella virtuale disponibilità del possessore, potendo il possesso essere mantenuto anche solo “animo” purchè il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il “corpus” quando lo voglia ed essendo, in particolare, irrilevante, al fine di escludere la conservazione del potere di fatto sulla cosa, corrispondente al diritto di proprietà, la circostanza che la manifestazione esterna dell’esercizio del possesso si sia eventualmente modificata rispetto a quella originaria, ove la diversa utilizzazione del bene costituisca pur sempre estrinsecazione di una delle molteplici facoltà di uso e godimento consentito al proprietario.

6. In definitiva, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei termini di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cap e contributo forfettario nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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